Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24905 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24905 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a COLOGNA VENETA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME e COGNOME NOME,
Ritenuto che il primo motivo del ricorso di COGNOME NOME eiabw12313,-, con il quale s contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il di cui all’art. 640 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla co merito nella parte in cui trae la prova della responsabilità dell’imputato dalla circostan quest’ultimo era venuto in contatto con la persona offesa, era entrato in possesso della co dei suoi documenti d’identità, li aveva utilizzati per richiedere un finanziamento e per apr conto corrente sul quale è stata, successivamente, versata la somma erogata a titolo prestito;
che, per tale ragione, il medesimo deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la senten oggetto di ricorso;
che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l’eccessività della pena, consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, second l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissa pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in adere principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argonnentativ giudice è adeguatamente assolto a pagina 6, attraverso un congruo riferimento a elementi ritenuti decisivi o rilevanti;
che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamen infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si rilev la personalità negativa dell’imputato e i suoi precedenti penali impediscono di formulare prognosi favorevole in ordine al comportamento futuro, ergo di concedere le predette attenuanti, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle atten generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che il quarto motivo di ricorso, con il quale si denuncia il vizio di omessa motivazione mancata applicazione del suddetto beneficio, è manifestamente infondato;
che la sentenza impugnata a pagina 6 ha posto a base del rigetto della richiesta riconoscimento delle attenuanti argomentazioni logiche e ineccepibili (la reiterazione nel te della condotta illecita/ la commissione di fatti illeciti, pur astrattamente compati l’applicazione del beneficio) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla n
reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non sc nell’illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla ca delinquere dell’imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell’im che ne hanno orientato la decisione;
considerato che il primo motivo del ricorso di COGNOME NOME, con il quale si contesta correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato d all’art. 640 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pediss reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merit parte in cui trae la prova della responsabilità dell’imputato dalle dichiarazioni della p offesa e dalla circostanza che il conto corrente, sul quale era stata versata la somma erogat titolo di finanziamento, era domiciliato presso l’indirizzo di residenza del COGNOME;
che, per tale ragione, il medesimo motivo deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avver la sentenza oggetto di ricorso;
che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la mancata applicazione del pene sostitutive, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta es stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motiv gravame riportato nella sentenza impugnata a pagina 5, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
vista la memoria del 22 aprile 2024 che nulla aggiunge ai fini del vaglio di ammissibil del ricorso di COGNOME NOME;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna d ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 28 maggio 2024
Il Consigliere estensore