Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36749 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36749 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO CURTO COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato a CANICATTI’ il DATA_NASCITA
44: avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORT)APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che, riportandosi a memoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore, l’avvocato COGNOME NOME del foro di TRIESTE, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha confermato il giud penale responsabilità espresso dal Tribunale cittadino con sentenza del 28/9/2021 nei con di COGNOME NOME NOME NOME alla ricettazione di un’autovettura Audi con targa t donata (così riqualificato dal primo giudice il fatto originariamente contesta riciclaggio), fermata presso il confine con la Slovenia, mentre era condotta dal coi COGNOME NOMENOME con il COGNOME sul sedile passeggero, ed era seguita a breve distanza Range Rover che si dava alla fuga e veniva poi abbandonata in Slovenia. Contatti telefoni i due avevano evidenziato che i predetti erano partiti da Parma, ed avevano avuto contat l’utenza intestata ad una ditta, “RAGIONE_SOCIALE“, ma in uso a COGNOME NOME, cognat NOME, che avrebbe fatto lo stesso percorso dell’Audi, così da essere individuato dalle di merito quale passeggero o conducente della Range Rover.
La sentenza del Tribunale aveva valorizzato anche la chiamata in correità effettua COGNOME che, in sede di interrogatorio, aveva dichiarato che il COGNOME era stato incar uno straniero di trasportare l’auto, ed aveva accettato l’incarico su spinta dello stess disposto ad accompagnarlo, perché, privo di patente, il COGNOME senza il suo aiuto non a potuto assolvere l’impegno.
Avverso la sentenza della Corte territoriale il COGNOME ha proposto ricor cassazione deducendo, con unico motivo di ricorso, la violazione di legge ed il v motivazione, per avere la Corte territoriale valorizzato la confessione del COGNOME confrontarsi con le censure difensive. Il ricorrente contesta anche che il COGNOME, suo potesse essere alla guida della Range Rover, assumendo che, invece, questo non si sar mosso da Parma: la ditta “RAGIONE_SOCIALE“, infatti, aveva due utenze telefoniche, l’u al COGNOME e l’altra in uso a persona che viaggiava a bordo della Range Rover e, a co dell’assunto difensivo, viene dedotto che su tale vettura sarebbero state rinvenute le di un cittadino albanese e non quelle del COGNOME. Deduce, infine, il ricorrente di aver che non l’autovettura non fosse del COGNOME, giacché solo questo aveva la disponibili bene di provenienza illecita.
Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell’impugnazi legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen.,
La sentenza impugnata, infatti, ha dato adeguatamente conto del giudizio di pe responsabilità espresso nei confronti del ricorrente, con percorso argomentativo immun vizi logici o giuridici, nel quale, peraltro, la chiamata in correità del COGNOME, ef coimputato COGNOMECOGNOME nemmeno risulta determinante, essendo stati valorizzati, invece, pluralità di convergenti elementi: la presenza del ricorrente sull’autovettura d provenienza nei pressi del confine di Stato; la mancanza di qualsiasi spiegazione, da pa Lo COGNOME, in NOME alla disponibilità del veicolo anche da parte anche solo del Moscat come la mancanza di spiegazioni in NOME alla presenza dello stesso ricorrente sul veicol
NOME alle ragioni di una gita notturna effettuata verso la Slovenia senza nem prenotazione di un albergo; i contatti telefonici con la persona presente sulla Range elemento ritenuto significativo anche alla luce del rilievo che proprio le intercettaz utenze del COGNOME hanno consentito alla P.G. di scoprire l ‘ esistenza di un gruppo di persone dedite al traffico internazionale di veicoli rubati.
A fronte di tali convergenti elementi il ricorso si limita a prospettare una “rilett elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/ 6402, Dessimone, riv. 207944).
In sostanza, con il ricorso per cassazione non sono deducibili censure attinenti a v motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, da contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o af quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; pe sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l ‘ inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire all prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti s dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singo (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali non versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profi colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 2 luglio 2024
Sentenza a motivazione semplificata.
Il Consigliere estensore
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Il Presente