Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione Non è un Terzo Grado di Giudizio
Quando una sentenza di condanna viene confermata in appello, l’ultima via percorribile è il ricorso alla Corte di Cassazione. Tuttavia, è fondamentale comprendere i limiti di questo strumento. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda che presentare un ricorso inammissibile, che si limita a ripetere le stesse argomentazioni e a chiedere una nuova valutazione dei fatti, è una strategia destinata al fallimento. Analizziamo insieme questo caso per capire le ragioni di tale decisione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato giudicato colpevole per i reati di minaccia aggravata (art. 612, comma 2, c.p.) e lesioni personali (artt. 582-585 c.p.). Non rassegnato alla doppia condanna, l’imputato, tramite il suo legale, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando vizi di motivazione e violazione di legge nella sentenza d’appello.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle accuse, ma si è fermata a un’analisi preliminare dei motivi presentati. Secondo la Corte, il ricorso non superava il vaglio di ammissibilità per due ragioni fondamentali:
1. Reiterazione dei motivi d’appello: Le doglianze presentate erano una mera e “pedissequa reiterazione” di quelle già sollevate e respinte dalla Corte d’Appello.
2. Richiesta di una nuova valutazione dei fatti: Il ricorrente, di fatto, chiedeva alla Cassazione di riesaminare le prove e di ricostruire la vicenda in modo diverso da come avevano fatto i giudici di merito, utilizzando criteri di valutazione alternativi.
La Corte ha ribadito un principio cardine del nostro ordinamento: il suo ruolo non è quello di un “terzo giudice” dei fatti, ma di un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze impugnate.
Le Motivazioni della Corte
Nelle motivazioni, la Suprema Corte ha spiegato che esula dai suoi poteri procedere a una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione. La valutazione delle prove e la ricostruzione della dinamica dei fatti sono attività riservate in via esclusiva al giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Citando un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 6402/1997), la Corte ha sottolineato che non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato direttamente le prove. La motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta esente da vizi logici e giuridici, avendo esplicitato in modo chiaro le ragioni del convincimento. Pertanto, il tentativo di ottenere una non consentita ricostruzione dei fatti ha reso il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su precise questioni di diritto (violazioni di legge) o su vizi di motivazione che siano palesi, logici e decisivi. Non può essere uno strumento per tentare di ottenere una terza valutazione del materiale probatorio. Per avere successo, un ricorso deve evidenziare un errore giuridico commesso dal giudice d’appello, non semplicemente manifestare il proprio dissenso rispetto all’interpretazione dei fatti data da quest’ultimo.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando si limita a essere una ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi già presentati in appello o quando tende a ottenere una non consentita ricostruzione dei fatti, proponendo criteri di valutazione diversi da quelli del giudice di merito.
La Corte di Cassazione può riesaminare come si sono svolti i fatti di un processo?
No. La Corte ha ribadito che la valutazione degli elementi di fatto è riservata in via esclusiva al giudice di merito. La Cassazione non può effettuare una ‘rilettura’ dei fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e l’assenza di vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2979 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2979 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza di secondo grado con cui la Corte d’appello di Genova ha confermato la pronuncia del Tribunale di Savona, che aveva accertato la sua penale responsabilità per i reati di cui agli artt. 612, comma 2, e 582-585 cod. pen.; che l’AVV_NOTAIO, successivamente, ha depositato memoria scritta;
che l’unico motivo – con il quale il ricorrente contesta i vizi di motivazione e di violazione di legge – è inammissibile in quanto, oltre a essere costituito da doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello, tende a ottenere una non consentita ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, co motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che la memoria dell’AVV_NOTAIO non contiene argomentazioni che consentano di superare l’originario vaglio di inammissibilità;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 22.11.2023.