Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32115 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32115 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il 06/08/1964
avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevato che primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce la ricorrenza di violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria ed illogica, quanto alla penale responsabilità e alla mancata riqualificazione nell’ipotesi più tenue del reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità, in quanto del tutto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonché articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 27775801);
rilevato che la Corte di appello, con motivazione logicamente argomentata e approfondita, ha indicato gli elementi a supporto della affermazione di penale responsabilità del ricorrente in ordine ai reati ascritti (pagg. 3 e 4 dove è stata valorizzata la riscontrata apposizione di targhe non corrispondenti alla vettura in possesso del ricorrente, risultata oggetto di furto con evidente e conseguente ostacolo alla identificazione);
che tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, in assenza di qualsiasi violazione di legge;
rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce la ricorrenza di violazione di legge, nonché vizio della motivazione in ordine alla mancata declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato per maturata prescrizione conseguente alla mancata riqualificazione del fatto è generico e non consentito, in quanto tenta di introdurre una censura non proposta in appello, neanche in sede di conclusioni, e comunque si basa su una
richiesta, la riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 648 cod. pen., esplicitamente disattesa dalla Corte di appello, sicché si deve rilevare la aspecificità del motivo che omette di confrontarsi con la motivazione, logica ed argomentata della Corte di appello sul punto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 luglio 2025.