Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando le Prove Sono Già State Valutate
Il giudizio della Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado della giurisdizione e ha regole ben precise. Non è una terza istanza dove si può ridiscutere l’intera vicenda. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene respinto proprio perché tenta di forzare questi limiti, chiedendo una nuova valutazione dei fatti già ampiamente esaminati nei gradi precedenti.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
Il caso in esame riguarda due individui condannati in primo grado dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello per il reato di furto aggravato. Non rassegnati alla doppia condanna, i due imputati, tramite il loro difensore, hanno proposto ricorso per Cassazione. L’obiettivo era quello di ottenere l’annullamento della sentenza di appello che aveva confermato la loro colpevolezza.
Analisi del Ricorso Inammissibile
L’unico motivo presentato dalla difesa si basava sulla presunta “violazione di legge e vizio di motivazione”. Secondo i ricorrenti, la Corte d’Appello avrebbe commesso un errore nella valutazione delle prove, giungendo a una conclusione di colpevolezza basandosi su quelle che venivano definite come “mere congetture”. In sostanza, si contestava il modo in cui i giudici di merito avevano interpretato gli elementi a disposizione per affermare la responsabilità penale degli imputati.
Il Ruolo della Corte di Cassazione
È fondamentale comprendere che la Corte di Cassazione non è un “terzo giudice del fatto”. Il suo compito, definito come giudizio di legittimità, non è quello di stabilire se gli imputati siano colpevoli o innocenti riesaminando prove e testimonianze. La Corte Suprema ha il compito di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico, coerente e non contraddittorio. Un ricorso che chiede alla Cassazione di sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito è, per sua natura, destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici supremi hanno osservato che il motivo sollevato non faceva altro che riproporre censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. La difesa, secondo la Corte, non ha evidenziato un vero vizio di logica o una violazione di legge, ma ha semplicemente invocato una diversa lettura delle prove, un’operazione non consentita in sede di legittimità. La motivazione della sentenza d’appello è stata ritenuta “non manifestamente illogica”, chiudendo di fatto ogni possibilità di discussione sul merito della vicenda.
Le Conclusioni
La decisione sottolinea un principio cardine del nostro sistema processuale: la distinzione netta tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Un ricorso per Cassazione deve individuare specifici errori di diritto o vizi logici evidenti nella sentenza impugnata, non può limitarsi a criticare la valutazione delle prove operata dai giudici che hanno già analizzato il caso. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per i ricorrenti di pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di denunciare un errore di diritto o un vizio logico della motivazione, chiedeva alla Corte di Cassazione una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che non rientra nelle sue competenze.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un giudice di ‘legittimità’?
Significa che il suo compito non è decidere nuovamente la causa nel merito (cioè stabilire come sono andati i fatti), ma solo controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le leggi e abbiano fornito una motivazione logica e coerente per la loro decisione.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11091 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11091 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a BIANCO il 14/01/1971
NOME COGNOME nato a SAN LUCA il 01/01/1948
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il difensore di NOME COGNOME e di NOME COGNOME propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Reggio Calabria che ha confermato la pronuncia di condanna resa il 28/06/2019 dal Tribunale di Locri per il reato di furto aggravato.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato nell’interesse di entrambi gli imputati (Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale violato i criteri in tema di valutazione della prova, pervenendo alle proprie conclusioni sulla base di mere congetture) non è consentito in sede di legittimità perché, oltre ad invocare una rivalutazione in fatto della vicenda estranea al sindacato di legittimità, riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici dal Giudice di merito e con motivazione non manifestamente illogica (pp. 5 e 6 sent. app.);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 dicembre 2024
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Il Consigliere estensore
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Il Pre
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