Ricorso Inammissibile in Cassazione: Perché Non Si Rigiudicano i Fatti
Quando un processo arriva al suo ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, le regole cambiano. Non si tratta di un terzo processo, ma di un controllo sulla corretta applicazione della legge. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché tentava di rimettere in discussione i fatti già accertati. Questo articolo analizza la decisione e le sue implicazioni, spiegando perché la Suprema Corte non è un giudice del fatto.
Il Percorso Giudiziario: dalla Condanna alla Cassazione
Il caso riguarda un imputato condannato sia in primo grado che in appello per i reati di minaccia aggravata (art. 612, comma 2, c.p. in relazione all’art. 339 c.p.) e porto di oggetti atti ad offendere (art. 4, L. n. 110/1975). A fronte di questa “doppia conforme di condanna”, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a un unico motivo: il vizio di motivazione della sentenza d’appello.
Limiti del Giudizio di Legittimità: la Valutazione della Suprema Corte sul ricorso inammissibile
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella natura stessa del suo ruolo. La Corte non può riesaminare le prove (testimonianze, documenti, etc.) per decidere chi ha ragione o torto nel merito della vicenda. Il suo compito è verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che il motivo di ricorso non contestasse un vero errore di diritto, ma si limitasse a proporre una lettura alternativa delle prove. Il ricorrente, in sostanza, chiedeva alla Cassazione di rivalutare i fatti e di giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito. Questa richiesta è stata giudicata una mera “doglianza in punto di fatto”, un tipo di censura che non è consentita in sede di legittimità.
Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Oltre a rendere definitiva la condanna, comporta per il ricorrente l’obbligo di pagare:
1. Le spese processuali del giudizio di Cassazione.
2. Una somma di denaro, in questo caso fissata in 3.000,00 Euro, in favore della Cassa delle ammende, un fondo destinato a finanziare progetti di recupero per i detenuti.
Questa sanzione serve a disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o non consentiti dalla legge, che appesantiscono inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione in modo netto e conciso. Ha rilevato che il ricorso, pur lamentando un vizio di motivazione, era in realtà “costituito da mere doglianze in punto di fatto”. Inoltre, era “volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie”. Questa operazione non è permessa alla Corte di Cassazione, specialmente di fronte a un “quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna”. La coerenza tra la sentenza di primo e secondo grado ha reso ancora più evidente l’impossibilità di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti. Di conseguenza, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile, con le relative conseguenze economiche per il ricorrente.
Conclusioni: Cosa Insegna Questa Ordinanza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Chi intende ricorrere alla Suprema Corte deve essere consapevole che non può semplicemente chiedere di riesaminare le prove a proprio favore. Il ricorso deve individuare specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. In caso contrario, come dimostra questa vicenda, il risultato sarà non solo la conferma della condanna, ma anche un’ulteriore sanzione economica.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non contestava un errore di diritto, ma si basava su mere lamentele riguardanti i fatti (doglianze in punto di fatto) e mirava a ottenere una nuova e non consentita valutazione delle prove già esaminate dai giudici di merito.
Cosa significa l’espressione “doppia conforme di condanna” menzionata nell’ordinanza?
Significa che sia il tribunale di primo grado sia la Corte d’Appello hanno emesso una sentenza di condanna basata sulla stessa ricostruzione dei fatti. Questa circostanza rafforza la coerenza del quadro probatorio e rende più difficile contestare la decisione in sede di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso specifico è stata fissata in 3.000,00 Euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20430 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20430 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERMOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello dell’Aquila ne ha confermato la condanna per i reati ex art. 612, comma 2, in relazione all’art. 339, cod. pen. (capo A) e art. 4, comma 2, L. n. 110/1975 (capo B);
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/05/2024