Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39355 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39355 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
La Corte d’appello di Brescia, con la pronuncia di cui in epigrafe ha confermato la condanna di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con riferimento alla detenzione per la cessione di circa 25,6 g. di cocaina (con percentuale di principio attivo pari a 86,2 °h), suddivisi in 27 involucri.
L’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce, con il primo motivo, la violazione di legge (artt. 168-bis cod. pen. e art. 464-bis cod. proc. pen.), anche in termini di difetto assoluto di motivazione, per la mancata sospensione del procedimento nonostante la richiesta di messa alla prova, avendo il giudicante sostanzialmente fondato il giudizio prognostico negativo solo in ragione del fatto di reato e senza considerare la condotta di vita susseguente. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge in ragione della mancata assoluzione dell’imputato per non aver commesso il fatto, nonostante elementi probatori che, se correttamente valutati, a detta del ricorrente avrebbero condotto a un proscioglimento perlomeno ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
3. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile in ragione dell’assorbente circostanza per cui con esso il ricorrente non confronta il proprio dire con la ratio decidendi sottesa alla mancata sospensione del procedimento nonostante la richiesta di messa alla prova (per l’inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, COGNOME, in motivazione, tra le più recenti; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01). I giudici di merito, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, sono difatti lungi dall’aver ritenuto insussistenti i presupposti per messa alla prova con percorso logico-giuridico non percepibile in quanto, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, hanno valorizzato, ai fini del giudizio prognostico negativo, non solo le modalità della condotta ma anche la condotta di vita anteatta, di soggetto recidivo specifico e infraquinquenale, e del successivo tentativo di subornare una testimone.
Il secondo motivo, sindacante l’apparato motivazionale relativo alla confermata responsabilità dell’imputato, è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. in quanto deducente motivi diversi da quelli prospettabili in sede di legittimità. Trattasi di mere doglianze in fatto, no scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni probatorie del giudice di merito in ordine agli elementi acquisiti, tra cui l dichiarazioni testimoniali rese da COGNOME, che, secondo l’inammissibile apprezzamento del ricorrente, avrebbero invece dovuto condurre a un proscioglimento del prevenuto (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, COGNOME, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 16098 del 22/02/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, COGNOME, non nnassimata; Sez. 4, n. 49411 del 16/10/2022, COGNOME, Rv. 283939 – 01, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01; Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, COGNOME, in motivazione; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01, in ordine ai motivi d’appello ma sulla ba principi pertinenti anche al ricorso per cassazione).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissi emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024 srre GLYPH