Ricorso inammissibile in Cassazione: un’analisi pratica
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale comprendere i limiti di ciascun grado di giudizio. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per chiarire perché un ricorso inammissibile viene rigettato quando mira a un riesame dei fatti già valutati. Questo principio è cruciale per capire il ruolo della Suprema Corte: non un ‘terzo giudice’ dei fatti, ma un custode della corretta applicazione della legge.
I fatti del caso
Due individui, condannati in secondo grado dalla Corte d’Appello di Firenze, hanno presentato un ricorso congiunto alla Corte di Cassazione. Le loro lamentele (tecnicamente chiamate ‘doglianze’) si concentravano su due aspetti principali: la qualificazione giuridica del concorso di uno di loro nel reato e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per entrambi. In sostanza, i ricorrenti contestavano le valutazioni di merito compiute dai giudici di appello, sperando in una riconsiderazione del loro ruolo e della loro condotta.
La decisione: un ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che le argomentazioni dei ricorrenti non evidenziavano reali violazioni di legge o difetti logici evidenti nella motivazione della sentenza impugnata. Piuttosto, rappresentavano un tentativo di sollecitare un nuovo giudizio sui fatti, un’operazione che esula dai poteri della Cassazione.
Le motivazioni
La motivazione dell’ordinanza è chiara e si basa su un principio consolidato del nostro sistema processuale. La Corte Suprema ha il compito di svolgere un ‘sindacato di legittimità’, non di merito. Questo significa che il suo ruolo non è quello di stabilire se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro, ma di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e abbiano motivato la loro decisione in modo logico, completo e senza contraddizioni.
Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse già esaminato in modo approfondito e adeguato sia la questione del concorso nel reato (pagina 5 della motivazione) sia quella delle attenuanti generiche (pagina 6). La motivazione della sentenza di secondo grado è stata giudicata ‘lineare’, ‘adeguata’ e ‘strettamente ancorata’ alle risultanze processuali. Pertanto, le censure dei ricorrenti, essendo una mera riproposizione di argomenti già respinti con motivazione congrua, non potevano trovare accoglimento.
Le conclusioni
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque affronti un processo penale: il ricorso in Cassazione non è un’ulteriore opportunità per ridiscutere la propria colpevolezza o le valutazioni sui fatti. È uno strumento tecnico, da utilizzare solo per denunciare specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nella sentenza. Proporre un ricorso che si limita a contestare le scelte valutative del giudice di merito si traduce, come in questo caso, in una declaratoria di inammissibilità e in ulteriori oneri economici.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non contestava violazioni di legge o vizi logici della sentenza precedente, ma mirava a ottenere un nuovo esame dei fatti e delle valutazioni già compiute dalla Corte d’Appello, compito che non rientra nelle funzioni della Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Cassazione non è un ‘giudice del merito’?
Significa che la Corte di Cassazione non riesamina le prove (testimonianze, documenti, etc.) per decidere nuovamente come si sono svolti i fatti. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente la legge e abbiano fornito una motivazione logica e coerente per la loro decisione.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese del procedimento e una somma di tremila euro ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34833 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34833 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME nato a LECCE il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME nato a TERMOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi congiunti di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, considerato che le doglianze articolate in relazione alla qualificazion concorso di NOME NOME alla riconoscibilità di circostanze attenuanti generic sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifest illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponib sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran p censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di vigenti in materia, per come emerge dalla lettura della motivazione alla pagi (dove viene affrontato il tema del concorso9 e alla pagina 6 (dove viene affron il tema della riconoscibilità di circostanze attenuanti generiche);
rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento d spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente