Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Decisione di Appello
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile, ovvero un appello che non può essere esaminato nel merito. Questo accade spesso quando l’appellante cerca di ottenere una nuova valutazione dei fatti, un compito che non spetta alla Suprema Corte, la quale opera come giudice di legittimità e non di merito. Analizziamo questo caso per capire i confini del giudizio di Cassazione.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza della Corte di Appello di Venezia, che aveva condannato un individuo per reati legati agli stupefacenti. La decisione si basava su una ricostruzione dettagliata dell’attività illecita dell’imputato, derivante da perquisizioni e testimonianze degli acquirenti. Secondo la Corte, l’imputato aveva svolto un’attività continuativa di acquisto e cessione di sostanze, calcolando un volume di affari significativo, con circa un migliaio di dosi cedute nell’arco di un anno.
I Motivi del Ricorso alla Suprema Corte
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, contestando due punti specifici della sentenza d’appello:
1. La destinazione del denaro: Si contestava la conclusione dei giudici secondo cui la somma di 2.250 euro trovata in possesso dell’imputato fosse destinata all’acquisto di nuove forniture di stupefacenti.
2. La quantificazione delle cessioni: Si metteva in dubbio la stima di circa mille dosi cedute in un anno, ritenendola una valutazione errata delle prove.
In sostanza, il ricorrente non contestava una violazione di legge, ma proponeva una lettura alternativa delle prove raccolte, sperando che la Cassazione rivedesse i fatti e giungesse a una conclusione diversa da quella della Corte di Appello.
La Valutazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rapidamente liquidato i motivi del ricorso, dichiarandolo inammissibile. La ragione è di natura procedurale e fondamentale nel nostro ordinamento: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riaprire le discussioni sui fatti. Il suo ruolo è limitato a verificare che il diritto sia stato applicato correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e priva di vizi evidenti.
Le Motivazioni
Nel motivare la sua decisione, la Corte ha sottolineato che la Corte di Appello aveva costruito la sua sentenza su una motivazione ‘completa ed esente da vizi logici’. I giudici di secondo grado avevano analizzato attentamente le prove emerse dalle perquisizioni e le dichiarazioni degli acquirenti, ricostruendo l’attività complessiva di spaccio basata su acquisti settimanali e calcolando indicativamente il numero di cessioni. Poiché la motivazione era solida e ben argomentata, non era ‘sindacabile in sede di legittimità’. I motivi del ricorso, al contrario, erano ‘declinati in fatto’ e miravano a una rilettura delle prove, attività preclusa alla Suprema Corte.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio cardine del processo penale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di un tentativo di superare questo confine. La Cassazione ha quindi confermato la decisione impugnata e, come previsto dalla legge in questi casi, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso in Cassazione deve basarsi su questioni di diritto (violazione di legge o vizi di motivazione), non su un semplice disaccordo con la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tendeva a proporre una lettura alternativa delle prove e una nuova valutazione dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale si limita a un controllo di legittimità.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione in questi casi?
Il ruolo della Corte di Cassazione è quello di giudice di legittimità. Ciò significa che non può riesaminare i fatti del processo, ma deve solo verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e che la motivazione della sentenza sia logica e priva di vizi.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39532 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39532 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CONTARINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo ed il secondo motivo, con cui si censurano, rispettivamente, la parte della decisione che ha ritenuto che la somma di euro 2.250 rivenuta indosso al ricorrente fosse destinata all’approvvigionamento dello stupefacente e quella in cui si si dava atto che medesimo avesse ceduto circa un migliaio di dosi in un anno, sono declinati in fatto e tesi a proporre una lettura alternativa delle risultanze probatorie, avendo la Corte di appel ricostruito, con motivazione completa ed esente da vizi logici e, pertanto, non sindacabile i sede di legittimità, previa analisi di quanto emerso dalle perquisizione e dall’esame degl acquirenti sentiti in merito, la complessiva attività di acquisto dello stupefacente secon cadenze settimanali e calcolato, indicativamente, il numero delle cessioni;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/09/2024.