Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come funziona il giudizio di legittimità e dei motivi che possono portare a dichiarare un ricorso inammissibile. Quando un imputato si rivolge alla Suprema Corte, non può aspettarsi un terzo processo nel merito, ma solo un controllo sulla corretta applicazione delle norme di legge e sulla logicità della motivazione. Analizziamo insieme questo caso per capire meglio i confini del ricorso in Cassazione.
I Fatti del Caso
Una donna veniva condannata dalla Corte d’Appello per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti, in particolare per il trasporto di sei ovuli di droga, e per aver ricoperto un ruolo di vertice all’interno di un’associazione a delinquere. Insoddisfatta della decisione, la difesa presentava ricorso alla Corte di Cassazione, sollevando diverse questioni sia sulla qualificazione dei fatti che sulla pena inflitta.
I Motivi del Ricorso e il Ruolo della Cassazione
La ricorrente basava il suo appello su tre punti principali:
1. Mancata applicazione dell’attenuante: Si lamentava un vizio di motivazione per non aver riconosciuto l’ipotesi di reato di lieve entità (prevista dall’art. 73, comma 5, d.p.r. 309/90) per il trasporto della droga.
2. Errata valutazione del ruolo associativo: Contestava il riconoscimento del suo ruolo apicale nell’organizzazione criminale.
3. Censura sul trattamento sanzionatorio: Ipotizzava un errore nella determinazione della pena, in particolare per la mancata applicazione di una sanzione pecuniaria (multa).
Questi motivi, tuttavia, si scontrano con la natura stessa del giudizio in Cassazione. La Suprema Corte non è un “terzo grado di merito”, ma un organo di legittimità. Il suo compito non è rivalutare le prove o decidere se l’imputato sia colpevole o innocente, bensì verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente, senza travisare le prove. È questo il contesto in cui si inserisce la decisione sul ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile sulla base di argomentazioni precise e consolidate.
La Richiesta di Rivalutazione dei Fatti: un Limite Invalicabile
Per quanto riguarda i primi due motivi (l’attenuante per la droga e il ruolo apicale), i giudici hanno osservato che le doglianze della ricorrente erano finalizzate a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio. In pratica, si chiedeva alla Cassazione di riesaminare i fatti e le prove già ampiamente discussi e valutati dalla Corte d’Appello. Questo tipo di richiesta è estraneo al giudizio di legittimità. La difesa non ha indicato specifici “travisamenti” delle prove (cioè una lettura palesemente errata di un atto processuale), ma ha semplicemente proposto una lettura alternativa dei fatti, operazione non consentita in questa sede.
La Manifesta Infondatezza della Censura sulla Pena
Anche il terzo motivo, relativo alla sanzione, è stato ritenuto inammissibile. In primo luogo, la Corte ha notato una carenza di interesse, poiché l’imputata lamentava un presunto errore (la mancata applicazione di una multa) che sarebbe andato a suo favore. In secondo luogo, e in modo decisivo, la censura è stata giudicata manifestamente infondata. La pena era stata determinata sulla base del reato più grave, quello associativo, che nel nostro ordinamento non prevede una pena pecuniaria. Essendo la pena detentiva già stata fissata in una misura vicina al minimo edittale, non vi era alcun errore da correggere.
Le Conclusioni
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è un’ulteriore istanza per ridiscutere il merito di una vicenda. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di un’impugnazione che tenta di superare questi confini, proponendo doglianze di fatto mascherate da vizi di legittimità. La decisione si conclude con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a sanzione dell’abuso dello strumento processuale.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati non denunciavano violazioni di legge o vizi logici della motivazione, ma miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività che esula dalle competenze del giudice di legittimità.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riconsiderare le prove già valutate in appello?
No, di regola non è possibile. La Corte di Cassazione svolge un controllo di legittimità e non di merito. Non può quindi riesaminare le prove, a meno che il ricorrente non denunci un “travisamento della prova”, cioè un errore percettivo evidente nella lettura di un atto processuale.
Per quale motivo la lamentela sulla mancata applicazione della multa è stata respinta?
La lamentela è stata respinta perché la pena era stata calcolata partendo dal reato più grave contestato (quello associativo), il quale non prevede l’applicazione di una pena pecuniaria. Pertanto, la sua mancata previsione nella condanna non costituiva un errore.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30889 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30889 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce VIZIO di motivazione in ordine alla mancata applicazione della fattispecie attenuata di cui all’art. 73 quinto comma d.p.r. 309/90 per la condotta contestata all’imputata al capo Fl della rubrica di trasporto di sei ovuli di droga e in ordine al riconoscimento del ruolo apicale della ricorrente nell’ambito associativo, sono finalizzati ad ottenere, mediante doglianze in fatto già adeguatamente esaminate in appello, una rivalutazione del compendio probatorio estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di risultanze processuali già valorizzate dalla Corte di merito.
che la censura in ordine al trattamento sanzionatorio è in parte carente di interesse poiché ipotizza un errore, la mancata applicazione della multa, in favore della ricorrente e, comunque, è manifestamente infondata poiché la pena per il più grave reato associativo, determinata in misura prossima al minimo edittale, non contempla la pena pecuniaria;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente