Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Decisione Senza Riesaminare i Fatti
Quando si arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere i limiti del suo intervento. Un caso recente ha chiarito ancora una volta perché un ricorso inammissibile viene respinto se tenta di trasformare la Corte in un terzo giudice di merito. La vicenda riguarda un imputato condannato per ricettazione e uso illecito di strumenti di pagamento, la cui identificazione era avvenuta tramite filmati di videosorveglianza.
I Fatti del Processo
Il percorso giudiziario inizia con una condanna nei primi due gradi di giudizio. L’imputato viene ritenuto responsabile dei reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e di utilizzo indebito di strumenti di pagamento (art. 55 co. 9 D.Lgs. 231/2007). La prova chiave a suo carico è il riconoscimento effettuato dalle forze dell’ordine attraverso le immagini registrate da un sistema di videosorveglianza.
Insoddisfatto della sentenza della Corte d’Appello, l’imputato decide di presentare ricorso per Cassazione. Il suo unico motivo di doglianza si concentra sulla presunta erroneità della valutazione delle prove: a suo dire, l’immagine del video era troppo sgranata per consentire una sicura identificazione. Sosteneva, inoltre, che il riconoscimento da parte degli agenti non fosse attendibile.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della qualità del video o dell’attendibilità del riconoscimento, ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dall’imputato non erano ammissibili in sede di legittimità.
In sostanza, il ricorso è stato giudicato ‘apparente’, ovvero un atto che formalmente sembra una critica alla sentenza, ma che in realtà omette di svolgere la sua funzione tipica: evidenziare vizi di legge o difetti logici macroscopici nella motivazione della sentenza impugnata. Invece, il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse identiche argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su principi cardine del nostro sistema processuale. Il punto centrale è che la Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Questo significa che il suo compito non è quello di effettuare una ‘rilettura’ degli elementi di fatto o di decidere se le prove siano state valutate bene o male. Il suo ruolo è verificare che il giudice di merito abbia applicato correttamente le norme giuridiche e abbia motivato la sua decisione in modo logico e coerente.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva già affrontato e risolto le questioni sollevate: aveva ritenuto l’immagine sufficientemente chiara e il riconoscimento degli agenti attendibile, anche in virtù del fatto che conoscevano già l’imputato per precedenti occasioni. La motivazione della corte territoriale è stata quindi giudicata esente da vizi logici e giuridici.
Chiedere alla Cassazione di affermare il contrario, sostenendo che l’immagine fosse ‘sgranata’, equivale a domandarle di sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito, un’operazione che le è preclusa per legge. Il ricorso, quindi, tendeva a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti, utilizzando criteri di valutazione diversi da quelli legittimamente adottati nei gradi precedenti.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Un ricorso, per avere una speranza di successo, non può limitarsi a esprimere un dissenso sulla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di primo e secondo grado. Deve, invece, individuare e argomentare specifici errori di diritto o palesi illogicità nella motivazione della sentenza impugnata.
Riproporre semplicemente le stesse difese già respinte, sperando in una diversa valutazione delle prove, conduce quasi inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Tale esito comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove, come un filmato di videosorveglianza?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione non è un giudice di merito e non può effettuare una nuova valutazione delle prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non stabilire se una prova sia più o meno attendibile.
Cosa rende un ricorso alla Corte di Cassazione inammissibile?
Un ricorso è inammissibile quando, tra le altre cose, non contesta vizi di legge o palesi illogicità della motivazione, ma si limita a chiedere una diversa valutazione dei fatti già esaminati dai giudici di merito. Anche la riproposizione generica e ripetitiva di motivi già respinti in appello (cosiddetta ‘pedissequa reiterazione’) porta all’inammissibilità.
Perché il ricorso è stato considerato una ‘pedissequa reiterazione’ di motivi già presentati?
Perché le argomentazioni presentate alla Corte di Cassazione, relative alla presunta scarsa qualità del video e all’inattendibilità del riconoscimento, erano le stesse già state avanzate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello, senza che il ricorrente aggiungesse una critica specifica e argomentata contro la logica della decisione di secondo grado.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28775 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28775 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MODENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttez motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. e 55 co.9 D. Igs. 231/2007, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvo pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal merito, nella parte in cui rileva da un lato che l’immagine tratta dal videosorveglianza non era sgranata al punto di non consentire l’individuazione dei lin dell’autore del fatto; dall’altra che il riconoscimento può ritenersi, comunque, att quanto gli agenti di polizia giudiziaria avevano avuto già modo di interagire con l’im precedenti occasioni;
che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto appare quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la oggetto di ricorso;
considerato che il suddetto motivo non è consentito dalla legge in sede di legitt perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante cr valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento a pag. 4;
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ de di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 4 giugno 2024
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