Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Sentenza d’Appello
Nel sistema giudiziario italiano, il ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, ma non è una terza occasione per riesaminare i fatti. Un’ordinanza recente chiarisce perfettamente questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché meramente riproduttivo di questioni già decise. Analizziamo questa decisione per capire le regole del processo di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dal ricorso di un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato era stato condannato per una serie di reati, tra cui danneggiamento aggravato (art. 424 e 635 c.p.), violenza e oltraggio a pubblico ufficiale (art. 336 e 341 bis c.p.) e interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.). Insoddisfatto della decisione di secondo grado, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della condanna.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma chiarissima ordinanza, ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. La Corte ha osservato che i motivi presentati dalla difesa non introducevano nuove questioni di diritto, ma si limitavano a riproporre le stesse censure e doglianze già esaminate e rigettate dai giudici di merito. Oltre a confermare la decisione impugnata, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un ‘terzo giudice’ del fatto, ma un ‘giudice del diritto’. Il suo compito non è rivalutare le prove o la ricostruzione degli eventi, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e che la loro motivazione sia logica e priva di vizi evidenti.
Nel caso specifico, i giudici supremi hanno ritenuto che:
1. I motivi erano ripetitivi: Le argomentazioni della difesa erano una semplice riproduzione di quelle già presentate e disattese in appello.
2. Le motivazioni di merito erano corrette: La sentenza impugnata aveva fornito risposte giuridicamente corrette, puntuali e coerenti a tutte le doglianze difensive.
3. Assenza di vizi logici: La decisione della Corte d’Appello era immune da ‘manifeste incongruenze logiche’.
In sostanza, il ricorso non ha evidenziato errori di diritto o vizi di motivazione che potessero giustificare un intervento della Cassazione, ma ha tentato, senza successo, di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per chi intende presentare ricorso in Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione precedente. È necessario individuare specifici errori di diritto (violazione di legge) o gravi vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. Proporre un ricorso inammissibile, basato sulla semplice riproposizione di argomenti fattuali già respinti, non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche la condanna a sanzioni economiche. È quindi fondamentale affidarsi a una difesa tecnica specializzata che sappia distinguere tra una legittima censura di diritto e un’inammissibile richiesta di riesame del merito.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile quando i motivi proposti non sono consentiti dalla legge, ad esempio perché sono una mera riproduzione di censure già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici dei gradi precedenti, senza sollevare reali questioni di legittimità o vizi di motivazione.
Cosa succede se un ricorso penale viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è riesaminare i fatti o le prove, ma verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze dei giudici di grado inferiore.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30921 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30921 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PALERMO il 06/10/1968
avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
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letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti d legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corrett puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergen acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alle ipotesi di rea punite ai sensi dell’art. 424 cp (si vedano le pagine 5 e 6), alla sussistenza degli est costituitivi dell’aggravante di cui all’ad 635 comma 2 / p ( pagina 6, dal quinto capoverso), ai costituti anche soggettivi dei reati di cui agli artt. 336 e 341 bis cp ( da pag. dal sesto capov alla configurabilità dell’interruzione ex art 340 cp ( pag. 7, penultimo capoverso);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 Giugno 2025.