Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Sentenza d’Appello
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere la natura e i limiti di questo giudizio. Non si tratta di un terzo processo nel merito, ma di un controllo di legittimità. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché si limitava a proporre una semplice rivalutazione dei fatti, già ampiamente e correttamente analizzati nei gradi precedenti. Questo caso offre spunti cruciali sul ruolo della Cassazione e sui requisiti di un’impugnazione efficace.
I Fatti del Processo e i Motivi del Ricorso
Il ricorrente aveva impugnato una sentenza della Corte d’Appello, lamentando diversi aspetti della decisione. I motivi principali del suo ricorso vertevano su tre punti chiave:
1. Il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità per un reato legato agli stupefacenti, prevista dall’art. 73, comma 5, del DPR 309/90.
2. L’errata applicazione della recidiva.
3. La mancata concessione delle attenuanti generiche.
Secondo la difesa, la Corte d’Appello aveva valutato erroneamente gli elementi a disposizione, giungendo a conclusioni ingiuste sia sulla qualificazione del reato sia sul trattamento sanzionatorio.
I Limiti del Giudizio di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, ha immediatamente messo in luce un vizio fondamentale dell’impugnazione. Il ricorso, infatti, non evidenziava vizi di violazione di legge o difetti manifesti di logicità nella motivazione della sentenza impugnata. Al contrario, si risolveva in una richiesta di riconsiderare il materiale probatorio e le circostanze di fatto, proponendo una lettura alternativa più favorevole all’imputato.
Questo approccio è precluso in sede di legittimità. La Cassazione non è un “terzo grado di merito”; il suo compito non è stabilire come sono andati i fatti, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente, senza incorrere in palesi contraddizioni.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha analizzato punto per punto i motivi del ricorso, smontandoli sulla base dei principi procedurali che regolano il suo giudizio.
Sulla Fattispecie di Lieve Entità e la Recidiva
La Suprema Corte ha osservato che la Corte d’Appello aveva illustrato “congruamente” le ragioni del suo convincimento. Elementi come gli incassi, le modalità operative, la facilità di approvvigionamento e l’accortezza dimostrata dall’imputato erano stati valutati in modo logico per escludere la lieve entità del fatto. Allo stesso modo, la questione della recidiva era già stata proposta e confutata con coerenza nel giudizio precedente. Di fronte a una motivazione priva di vizi, la Cassazione ha concluso che le censure del ricorrente costituivano solo una “mera rivalutazione del tema”, e quindi un tentativo inammissibile di ottenere un nuovo giudizio di merito.
Sulle Attenuanti Generiche
Particolarmente interessante è il passaggio sulle attenuanti generiche. I giudici hanno confermato la legittimità del diniego, basato sull’assenza di elementi positivi e sulla presenza di precedenti penali e modalità di azione negative. La Corte ha richiamato la riforma dell’art. 62-bis del codice penale (introdotta nel 2008), per effetto della quale non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza per ottenere la diminuente. È necessaria la presenza di elementi o circostanze di segno positivo che, nel caso di specie, mancavano del tutto. Anche in questo caso, la decisione del giudice di merito era motivata e immune da censure di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in commento è un monito importante: un ricorso per cassazione ha successo solo se si concentra su specifici errori di diritto o su vizi logici macroscopici della motivazione, come il travisamento di una prova. Non può essere utilizzato come un’ulteriore occasione per discutere i fatti e sperare in una valutazione più benevola. Dichiarare un ricorso inammissibile non è solo una questione formale, ma la conseguenza diretta del rispetto dei ruoli e delle competenze all’interno del sistema giudiziario. La sentenza si è conclusa con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, a sottolineare l’infondatezza dell’impugnazione.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non sollevava questioni di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge o vizi logici della motivazione), ma si limitava a proporre una diversa interpretazione dei fatti già valutati dai giudici di merito, attività che non rientra nelle competenze della Cassazione.
Cosa significa che il ricorso in Cassazione non è un ‘terzo grado di merito’?
Significa che la Corte di Cassazione non riesamina le prove e non formula un nuovo giudizio sui fatti del caso. Il suo ruolo è quello di verificare la corretta applicazione delle norme di legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze dei gradi precedenti, senza sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
Per quale motivo non sono state concesse le attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche non sono state concesse perché il giudice di merito ha legittimamente motivato la decisione sulla base dell’assenza di elementi o circostanze di segno positivo. La Corte ha ricordato che, a seguito della riforma del 2008, per la concessione di tali attenuanti non è più sufficiente l’assenza di precedenti penali, ma sono necessari elementi positivi che in questo caso mancavano, tenuto conto anche dei reati precedenti e delle modalità dell’azione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13011 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13011 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MACERATA il 26/09/1963
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto da NOME COGNOME che ha anche presentato memoria, è inammissibile.
Quanto al primo motivo in ordine al diniego della fattispecie ex art. 73 COMITIEI 5 del DPR 309/90 la corte ne ha illustrato congruamente le ragioni (quanto agli incassi, modalità, insistenza Od favorire acquisti, facilità di approvvigiona n’ ento, accortezza) senza che emerga alcuna motivazione “manifestamente” viziala sul piano logico così che ad essa di oppone solo una mera rivalutazione del tema.
Analoghe considerazioni devono formularsi quanto alla contestata applicazione della recidiva, profilo di gravame già proposto e GLYPH confutato, con coerenza, 1:ui si contrappone una riproposta censura priva di novità, peraltro. rispetto a qua n:o già dedotto e contrastato in motivazione.
Riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche emerge la escli. sione di elementi positivi anche a fronte delle già argomentate ragioni di rilevanza d reati precedenti e delle modalità di azione (da considerarsi nel quadro di una lAtura complessiva doverosa della sentenza) in linea con l’indirizzo per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per Effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente hl solo stato di incensuratezza dell’imputato. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 Rv. 270986 – 01
Quanto alle critiche in punto di pena, le argomentazioni dei giudici sono coer anti e corrette e ad esse si oppone solo una mera rivalutazione di dati. Va ricordalo che con il ricorso in cassazione non si instaura un terzo grado di merito né si focalizza l’attenzione sul processo quanto sulla sentenza. E’ questo il fuoco dell’impug .i.: zione di cui si devono cogliere o eventuali vizi di violazione di legge, che tendenzialinente presuppongono dati inequivoci e indiscutibili nella loro realtà., per i quali investigare la veste giuridica, o vizi di motivazione, che devono emergere dalla sentenza in sé, quasi astraendone dall’oggetto ossia dai dati di merito, a n – elio di volere dedurre, secondo regole invero rigorose, il vizio di travisamento della piova.
Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissib , con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend2.
Così deciso in Roma il 14.3.2025.