Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Quando si arriva dinanzi alla Corte di Cassazione, il giudizio entra in una fase cruciale, focalizzata non più sui fatti, ma sulla corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre l’occasione per analizzare un concetto fondamentale: il ricorso inammissibile. Comprendere perché un ricorso venga dichiarato tale è essenziale per capire i limiti e le funzioni del giudizio di legittimità. In questo caso, l’impugnazione è stata respinta perché i motivi erano generici e ripetitivi, un errore comune che preclude qualsiasi possibilità di successo.
Il Contesto del Ricorso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 341 bis del codice penale. L’imputato, dopo la conferma della condanna in appello, ha deciso di presentare ricorso per cassazione, contestando il giudizio di responsabilità e la sussistenza degli elementi costitutivi del reato. L’obiettivo era ottenere un annullamento della sentenza di secondo grado, mettendo in discussione la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove operata dai giudici di merito.
La Decisione della Suprema Corte: Un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un livello preliminare, stabilendo che l’impugnazione non possiede i requisiti minimi per essere esaminata. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dell’Inammissibilità
L’ordinanza della Corte si basa su due pilastri argomentativi interconnessi, che rappresentano principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità. Analizziamoli nel dettaglio.
La Mera Ripetizione delle Censure
Il primo motivo di inammissibilità risiede nel carattere “meramente riproduttivo” delle censure. La Corte ha rilevato che i motivi di ricorso non facevano altro che riproporre le stesse argomentazioni già presentate e adeguatamente valutate dai giudici di primo e secondo grado. Un ricorso per cassazione non può essere una semplice fotocopia degli atti precedenti. Deve, al contrario, contenere una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata, evidenziando vizi logici o errori di diritto, e non limitarsi a sollecitare una diversa valutazione delle prove, che è prerogativa esclusiva dei giudici di merito.
La Genericità dei Motivi e il Mancato Confronto
Il secondo profilo, strettamente collegato al primo, è la “genericità” dei motivi. Il ricorso è stato giudicato generico perché non si confrontava in modo specifico con le ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello. In altre parole, l’appellante ha ignorato il percorso logico-giuridico seguito dai giudici di secondo grado per confermare la condanna, proponendo una propria ricostruzione alternativa senza demolire quella contenuta nel provvedimento impugnato. La legge processuale esige un dialogo critico con la sentenza che si contesta: è necessario individuare con precisione i passaggi errati della motivazione e spiegare perché sono sbagliati dal punto di vista giuridico.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze. Un ricorso, per essere ammissibile, deve essere strutturato come una critica mirata e tecnica, non come un generico lamento o una richiesta di riconsiderare le prove. La declaratoria di un ricorso inammissibile, con le relative conseguenze economiche, serve da monito: l’accesso al giudizio di legittimità richiede rigore, specificità e un pieno rispetto dei limiti funzionali della Suprema Corte.
Per quali motivi principali un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Sulla base di questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile principalmente per due motivi: se è meramente riproduttivo di censure già valutate nei gradi precedenti e se è generico, ovvero non si confronta specificamente con le motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘meramente riproduttivo’?
Significa che l’appellante si limita a ripetere le stesse argomentazioni e critiche già presentate e respinte dai giudici di merito, senza formulare una critica puntuale e specifica contro la logica giuridica della decisione impugnata.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non valida.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32975 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32975 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CASTELVETRANO il 24/06/1988
avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 8557/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 341 bis cod. la memoria;
Esaminati il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e, in particol sussistenza degli elementi costitutivi del reato;
Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volto a sollecitare una divers valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall’altra, obiettivamente gen rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta (cfr., pagg. 2 ss. sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 giugno 2025.