Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6762 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6762 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MUGNANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del Pubblico Ministero
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE il 19 dicembre 2022, in parziale riforma della ,sentenza con cui il Tribunale di Noia il 21 marzo 2022, per quanto in questa sede rileva,’ all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME responsabili – tutti e tre – del reato di furto consumato aggravato in abitazione in danno di NOME COGNOME (capo A, fatto commesso il 3 ottobre 2019) ed inoltre NOME COGNOME di altri due reati di furto aggravato in abitazione, l’uno, consumato, in danno di NOME e di NOME COGNOME (capo B, il 16 ottobre 2019) e l’altro, tentato, in danno di NOME COGNOME (capo C, il 19 ottobre 2019), in conseguenza condannando ciascuno, ritenuta, quanto a NOME COGNOME e a NOME COGNOME, la recidiva qualificata contestata, con la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, oltr che i soli COGNOME e COGNOME al risarcimento dei danni, in forma generica, a favore della parte civile NOME COGNOME, ebbene, riconosciute nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle circostanze aggravanti, ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma nel resto e con rigetto dell’appello presentato nell’interesse di NOME COGNOME.
Appare opportuno precisare che la riforma in melius delle posizioni di NOME COGNOME e di NOME COGNOME consegue alla rinunzia da parte degli stessi ad alcuni motivi di appello, con l’accordo del Procuratore Generale ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
Ciò posto, ricorrono per la cassazione della sentenza NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, tramite separati ricorsi curati da Difensori di fiducia.
Il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME (AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE) è affidato a due motivi con i quali si lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione.
3.1. Con il primo si denuncia violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sotto il profilo della riconosciuta mera equivalenza, anziché prevalenza, delle circostanze attenuanti generiche.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione dell’art. 133 cod. pen. in ragione della avvenuta individuazione di una pena base superiore al minimo edittale e di aumenti per la continuazione con gli altri illeciti operati i misura che si stima essere eccessiva.
3.3. E’ stato presentato anche ricorso personale da parte di NOME COGNOME, il quale denunzia il riconoscimento della ,recidiva, aggravante di cui non sussisterebbero i presupposti, e, più in generale, la mancanza di motivazione della sentenza impugnata.
Il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME (AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE) è affidato ad un solo, complessivo, motivo con il quale si lamenta violazione degli artt. 2, comma 4, e 20-bis cod. pen. in ragione della mancata possibilità per l’imputato nel caso di specie di usufruire di pene sostitutive, essendo il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (“Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonche’ in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”), che introduce norme più favorevoli, tra cui, appunto, l’art. 20-bis cod. pen., entrato in vigore il 31 dicembre 2022, cioè dopo l’adozione della sentenza impugnata, il cui dispositivo è del 19 dicembre 2022.
Il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME (difeso dall’AVV_NOTAIO) è affidato a due motivi con i quali denuncia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione.
5.1.Con il primo motivo si duole del mancato riconoscimento dell’invocata attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.
5.2. Con il secondo motivo censura l’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche.
I ricorrenti domandano, quindi, l’annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della RAGIONE_SOCIALE nella requisitoria scritta del 6 ottobre 2023 ha chiesto rigettarsi il ricorso di NOME COGNOME ed invece dichiararsi inammissibili quelli nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Tutti i ricorsi sono manifestamente infondati.
2.Partendo dai due ricorsi nell’interesse di NOME COGNOME: quello personale è inammissibile siccome presentato da soggetto non legittimato (infatti, il 3 agosto 2017 è entrata in vigore la legge 23 giugno 2017, n. 103, che, modificando, attraverso l’art. 1, comma 63, l’incipit dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha eliminato la possibilità, che in precedenza era prevista dall’ordinamento, del ricorso personale); quello redatto dall’AVV_NOTAIO non tiene conto che vi è
stato il concordato in appello con rinunzia ad altri motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen.
Quanto al ricorso di NOME COGNOME, coglie nel segno il P.G., che nella requisitoria (alla p. 2) ha segnalato che la norma transitoria di cui all’art. 95 della novella (d. Igs. n. 150 del 2002) va interpretata nel seguente senso: «Ai fini dell’operatività della disciplina transitoria di cui all’art. 95, comma 1, d.l 10 ottobre 2022, n. 150, in riferimento all’art. 20-bis cod. pen., la pronuncia della sentenza di appello determina la pendenza del procedimento innanzi alla Corte di cassazione, con la conseguenza che, per i processi in corso in tale fase alla data di entrata in vigore del detto d.lgs. (30 dicembre 2022), una volta formatosi il giudicato, il condannato potrà avanzare istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell’esecuzione» (Sez. 6, n. 34091 del 21/06/2023, Sabatini, Rv. 285154).
Quanto, infine, al ricorso nell’interesse di NOME COGNOME, il quale aveva presentato appello solo limitatamente al trattamento sanzionatorio, in effetti la sentenza impugnata presenta considerazioni logiche e congruenti in merito al diniego sia dell’attenuante speciale di cui all’art. 114 cod. pen. sia delle attenuanti generiche, considerazioni che sono solo vagamente aggredite nel ricorso, che in sostanza lamenta la “ingiustizia” e la eccessività della pena.
Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 09/11/2023.