Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5717 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5717 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/12/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a Bologna il 06/10/1994
NOME nato a Ferrara il 19/11/1992
avverso la sentenza del 23/02/2024 della Corte d’Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ed NOME COGNOME a mezzo del loro difensore, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 23 febbraio 2024 con la quale la Corte di appello di Bologna, ha confermato la sentenza con cui, in data 31 maggio 2019, il Tribunale di Ferrara li ha condannati alla pena di anni uno e mesi due di reclusione in relazione al reato di ricettazione ed uso indebito di carta bancomat.
I ricorrenti, con il primo motivo di impugnazione, lamentano inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 648 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità degli imputati.
La Corte territoriale avrebbe fondato la condanna su elementi probatori generici ed inidonei a dimostrare il coinvolgimento dei ricorrenti nella commissione dei contestati reati, senza peraltro argomentare in ordine alle doglianze difensive con cui erano state evidenziate le lacune del quadro probatorio posto a fondamento della sentenza di primo grado.
I ricorrenti, con il secondo motivo di impugnazione, lamentano erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. nonché carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La pena irrogata sarebbe del tutto sproporzionata rispetto alla gravità del fatto contestato; i giudici di appello, con percorso argomentativo apodittico caratterizzato dal sostanziale ricorso a clausole di stile, avrebbero ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice e rigettato la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche senza tenere conto degli elementi favorevoli ad una mitigazione della pena indicati dalla difesa.
I ricorrenti, con il terzo motivo di impugnazione, lamentano inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 545-bis cod. proc. pen., nonché carenza di motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva.
I giudici di appello non avrebbero permesso al difensore di interloquire al fine di chiedere la sostituzione della pena detentiva e la motivazione sarebbe del tutto carente in ordine all’attivazione del procedimento di applicazione delle pene sostitutive.
I ricorsi sono inammissibili per le ragioni che seguono.
Il primo motivo dedotto dai ricorrenti è aspecifico in quanto reiterativo di generiche doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.
I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità dei ricorrenti in ordine i reati di ricettazione ed uso indebito di carta bancomat (vedi pagg. 5-6 della sentenza impugnata). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perci insindacabili in questa sede.
Il secondo motivo dedotto dai ricorrenti è al contempo generico in quanto privo di qualsivoglia indicazione di elementi favorevoli ad una mitigazione della pena e non consentito in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243-01; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, COGNOME, non massimata), vizi non ravvisabili nel caso oggetto di scrutinio.
7.1. La Corte territoriale, con percorso argomentativo privo di illogicità manifeste, ha adeguatamente motivato in ordine alla congruità della pena determinata dal primo giudice, rimarcando l’impossibilità di irrogare una pena inferiore al minimo edittale previsto per il reato satellite (vedi pag. 6 della sentenza impugnata), elementi con i quali i ricorsi hanno omesso di confrontarsi adeguatamente.
Il Collegio intende ribadire, in proposito, il principio di diritto secondo cui l determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva, sicché l’obbligo di una motivazione, per così dire, rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 27628801; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non massimata).
7.2. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l’intensa capacità criminale dei ricorrenti desumibile dai precedenti penali nonché la mancanza di resipiscenza ovvero di altri elementi favorevoli alla mitigazione della pena. Deve esser, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, COGNOME, Rv. 282693-01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02).
8. Il terzo motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità.
L’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che, nel corso del giudizio di appello, i ricorrenti non hanno avanzato alcuna richiesta di sostituzione della pena né vi è traccia di un rigetto -da parte della Corte di merito- di richieste difensive di interloquire sul tema.
Il Collegio intende, pertanto, dare seguito al principio di diritto secondo cui la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen. non può essere avanzata per la prima volta in sede di legittimità, ma deve essere formulata al più tardi nel corso dell’udienza di discussione del giudizio di appello (vedi, Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017-01; Sez. 4, n. 636 del 29/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285630-01).
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso, il 18 dicembre 2024
Il Presidente