Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44446 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44446 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ALBANO LAZIALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina del 28 gennaio 2022, emessa all’esito di giudizio di abbreviato, con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena complessiva di due anni, quattro mesi di reclusione e seimila di multa in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma secondo, cod. pen. e 73, comma 1, 1-bis e 4 , d.P.R. n. 309 del 1990.
L’RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.
2.1. Inosservanza di norme processuali, violazione di legge ed errore in procedendo.
Si deduce che l’organo giudicante, in violazione del principio di imparzialità e del giusto processo, una volta negato il concordato ex art. 444 cod. proc. pen., avrebbe dovuto astenersi dalla trattazione del procedimento.
2.2. Vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto prospettazione di enunciati ermeneuti in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
La fattispecie in esame non rientra tra i casi in cui è previsto l’obbligo di astensione dell’organo giudicante.
In ogni caso, questa Corte ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 599 bis, comma 3, e 602, comma 1-bis, cod. proc. pen. in relazione all’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedendo il rigetto della richiesta di concordato in appello debba essere motivato e determini un obbligo di astensione del giudice di secondo grado, sia perché, trattandosi di una valutazione anticipata rispetto all’analisi dei motivi di gravame, tale rigetto non esime il giudice di appello, all’esito del giudizio di secondo grado, dal fornire motivazione specifica in relazione a ciascuno dei motivi proposti con l’impugnazione, sia perché, in mancanza di accesso ad atti del fascicolo il cui esame è normalmente precluso, non vi è alcuna anticipazione di giudizio (Sez. 2, n. 8745 del 22/11/2019, Rv. 278527.).
Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha negato le circostanze attenuanti generiche, sottolineando la gravità dei fatti, l’allarmante personalità dell’imputato e l’assenza di concrete manifestazioni di volersi distaccare dall’ambiente criminale del traffico di droga.
Il ricorrente si limita ad indicare alcuni elementi a sé favorevoli, senza confrontarsi con l’ampio ed articolato apparato argomentativo della sentenza impugnata.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 ottobre 2023.