Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di una Condanna per Bancarotta
L’ordinanza n. 15354/2024 della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità di un’impugnazione, specialmente quando si contesta la motivazione di una sentenza di condanna. Il caso in esame riguarda un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per bancarotta fraudolenta, e la decisione della Suprema Corte ribadisce principi fondamentali del processo penale.
I Fatti del Processo
Un imprenditore veniva condannato sia in primo grado dal Tribunale di Bergamo che in secondo grado dalla Corte d’Appello di Brescia per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. L’accusa principale era quella di aver sottratto beni dal patrimonio sociale, danneggiando così i creditori. Non accettando la condanna, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due specifici motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la loro Valutazione
Il ricorrente basava la sua difesa su due argomenti principali, entrambi finalizzati a smontare l’impianto accusatorio e la decisione dei giudici di merito.
Primo Motivo: Errore nella Motivazione sui Beni Distratti
L’imputato sosteneva che il Tribunale avesse erroneamente incluso nella sua motivazione alcuni beni (macchinari oggetto di un contratto di leasing) che non erano formalmente elencati nel capo di imputazione. A suo dire, questo costituiva una violazione di legge e un vizio di motivazione, poiché la condanna si sarebbe basata su fatti non contestati.
Secondo Motivo: Mancata Concessione delle Attenuanti Generiche
In secondo luogo, il ricorrente lamentava il fatto che la Corte d’Appello non gli avesse concesso le circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena. Secondo la difesa, la decisione dei giudici era immotivata o comunque viziata.
La Decisione: Un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione comporta la conferma definitiva della condanna e l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha spiegato dettagliatamente perché entrambi i motivi di ricorso non potessero essere accolti.
Analisi del Primo Motivo: L’Irrilevanza dell’Errore e la Mancanza di Interesse
Sul primo punto, la Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile per mancanza di interesse. I giudici hanno chiarito che, anche se il Tribunale avesse commesso l’errore di menzionare beni non contestati, la condanna per bancarotta fraudolenta si fondava solidamente sulla distrazione di altri beni, correttamente indicati nel capo di imputazione. La responsabilità penale dell’imputato, quindi, non era in discussione. Poiché per tale reato era già stata applicata la pena minima, un’eventuale correzione della motivazione non avrebbe portato alcun beneficio concreto al ricorrente. In sostanza, l’errore era irrilevante ai fini della decisione finale.
Analisi del Secondo Motivo: Discrezionalità del Giudice e Precedenti Penali
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato. La Corte ha ribadito un principio consolidato: nel decidere sulla concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che la sua motivazione si basi sugli elementi ritenuti decisivi. Nel caso specifico, la decisione di negare le attenuanti era stata logicamente fondata sui numerosi precedenti penali dell’imputato, un fattore considerato preponderante rispetto a qualsiasi altro elemento a suo favore. La motivazione, quindi, era stata ritenuta corretta e priva di vizi.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un’importante lezione sui limiti del ricorso in Cassazione. Ci insegna che per impugnare una sentenza non basta individuare un qualsiasi errore, ma è necessario dimostrare di avere un interesse concreto e giuridicamente rilevante alla sua correzione. Un errore che non incide sulla responsabilità penale o sulla pena finale non è sufficiente a giustificare l’annullamento di una condanna. Inoltre, viene confermata l’ampia discrezionalità del giudice di merito nel valutare le circostanze attenuanti generiche, purché la sua decisione sia supportata da una motivazione logica e coerente, come quella basata sulla storia criminale dell’imputato.
Un errore nella motivazione di una sentenza di condanna la rende sempre annullabile?
No. Secondo la Corte, se la condanna si basa su altri elementi solidi e l’errore non incide sulla responsabilità penale o sulla pena (in questo caso, era già al minimo), l’imputato non ha un interesse concreto a far valere l’errore, e il motivo di ricorso è inammissibile.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore e sfavore dell’imputato?
No. È sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi che considera decisivi (in questo caso, i precedenti penali dell’imputato), potendo ritenere superati tutti gli altri elementi non menzionati.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La sentenza di condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15354 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15354 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo i condanna per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale;
Rilevato che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione di l e vizio di motivazione quanto agli artt. 518, 521 cod.proc.pen. – è inammissibile giacché,
la motivazione del Tribunale pare essere, in parte qua, un risc:ontro ad argomentazioni difensive formulate anche quanto alle macchine oggetto del contratto di leasing e, comunque, contiene una chiosa circa la sottrazione di beni al patrimonio sociale che può essere ricondott anche ai beni indicati nel capo di imputazione;
quand’anche il Tribunale, nella sua motivazione, avesse erroneamente indicato, tra i beni distratti, anche quelli cui si riferisce il ricorso, non contemplati nella contestazione, comprende quale sia l’interesse che muove l’imputato; va osservato, infatti, che comunque il giudizio di penale responsabilità per la bancarotta fraudolenta distrattiva non è in discussi in quanto è stata ritenuta comunque sussistente la distrazione dei beni menzionati nel capo di imputazione TARGA_VEICOLO diversi, quindi, da quelli oggetto del contratto di leasing – e, per tale reato stato inflitto il minimo della pena;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione del e circostanze attenuanti generiche – non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (fondata, in particola -e, sui plurimi precedenti penali), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generic prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o ril dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque ril rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 27 marzo 2024.