Ricorso Inammissibile: Quando le Difese Generiche non Bastano in Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33351/2024, offre un importante spunto di riflessione sulla corretta formulazione dei ricorsi, chiarendo perché un ricorso inammissibile conduce non solo al rigetto, ma anche a conseguenze economiche per il ricorrente. Il caso analizzato riguarda un’imputazione per reati fiscali e mette in luce l’importanza di confrontarsi specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata, pena la bocciatura del proprio gravame.
I Fatti di Causa: Dalla Condanna per Frode Fiscale al Ricorso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un amministratore di una società a responsabilità limitata. L’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 74/2000 per aver utilizzato elementi passivi fittizi (nello specifico, fatture per operazioni inesistenti) nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2012, con una conseguente evasione d’imposta quantificata in oltre 71.000 euro.
La Corte di Appello, pur dichiarando prescritto un altro capo d’imputazione, aveva confermato la responsabilità penale per la frode fiscale, riducendo la pena a un anno di reclusione e disponendo la confisca per equivalente dell’importo evaso. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo.
L’Argomento Difensivo: l’Inutilizzabilità delle Verifiche Fiscali
Il fulcro del ricorso verteva sulla presunta inutilizzabilità dei processi verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza. Secondo la difesa, tali atti erano stati compilati dopo che la notitia criminis era già emersa. Di conseguenza, l’attività ispettiva avrebbe dovuto seguire le garanzie previste dal codice di procedura penale per le perquisizioni e i sequestri, cosa che non era avvenuta. Questa omissione, secondo il ricorrente, avrebbe leso irrimediabilmente il diritto di difesa.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto in toto la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. Le motivazioni della decisione sono nette e si basano su diversi profili di criticità dell’impugnazione.
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato generico e privo di autosufficienza. La difesa si è limitata a contestare l’utilizzabilità dei verbali, tralasciando completamente di confrontarsi con la ratio decidendi della Corte d’Appello. Quest’ultima, infatti, non aveva fondato la condanna esclusivamente sui verbali, ma sulle deposizioni testimoniali rese in dibattimento dagli stessi verbalizzanti. Il ricorso non ha mosso alcuna critica a tale impianto probatorio, rendendo la propria argomentazione sterile e ininfluente.
Contraddittorietà e Mancanza di Pertinenza
Gli Ermellini hanno inoltre ravvisato una palese contraddittorietà nelle argomentazioni. Da un lato, si lamentava l’inutilizzabilità delle verifiche fiscali perché successive alla notizia di reato; dall’altro, si citavano massime giurisprudenziali relative a istituti procedurali diversi senza spiegare la connessione logica con il caso di specie. Questo modo di procedere ha dimostrato una debolezza strutturale del motivo di ricorso.
Infine, è stato ritenuto irrilevante il richiamo a una precedente pronuncia della Cassazione in materia di confisca, poiché la Corte d’Appello aveva correttamente eliminato la confisca relativa al reato ormai prescritto, rendendo la doglianza sul punto priva di oggetto.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine del processo di legittimità: il ricorso per Cassazione non può essere una generica riproposizione delle proprie tesi, ma deve consistere in una critica puntuale e specifica delle ragioni giuridiche che sorreggono la decisione impugnata. Nel caso specifico, la difesa ha costruito un castello accusatorio contro i verbali della Guardia di Finanza, ignorando che le fondamenta della condanna erano state edificate altrove, ovvero sulle testimonianze dibattimentali. L’omesso confronto con questo snodo cruciale della motivazione ha reso il ricorso intrinsecamente debole e, pertanto, inammissibile. La Corte ribadisce che non basta lamentare una presunta violazione di legge, ma è necessario dimostrare come tale violazione abbia concretamente inciso sulla decisione finale, un onere che il ricorrente non ha assolto.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende. Tale sanzione non è automatica, ma consegue all’accertamento di una colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. In questo caso, la genericità e la contraddittorietà dei motivi hanno reso evidente la negligenza nel proporre l’impugnazione. La sentenza rappresenta un monito per gli operatori del diritto: un ricorso per Cassazione deve essere un atto di alta tecnica giuridica, mirato a scardinare la logica della sentenza impugnata, non un tentativo velleitario di rimettere in discussione l’intero merito del processo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile perché le argomentazioni della difesa erano generiche, contraddittorie e non si confrontavano con la vera ragione della condanna, che si basava sulle testimonianze degli agenti verbalizzanti e non solo sui verbali contestati.
Qual era il principale motivo di ricorso presentato dalla difesa?
La difesa sosteneva che i processi verbali di constatazione della Guardia di Finanza fossero inutilizzabili, in quanto redatti dopo l’emersione della notizia di reato e senza le garanzie procedurali penali previste per perquisizioni e sequestri, violando così il diritto di difesa.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e, se si ravvisano profili di colpa, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, come avvenuto nel caso di specie con una sanzione di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33351 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33351 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Reggio Emilia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza in data 24.10.2023 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 24.10.2023 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE all’esito del primo grado di giudizio, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME per il reato di cui al capo C perché estinto per intervenuta prescrizione, ma nel confermarne la penale responsabilità per il delitto di cui all’art. 2 d. Igs. 74/20 per aver indicato nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2012, nella qualità di I.r della General RAGIONE_SOCIALE, elementi passivi fittizi, ovverosia relativi
· GLYPH fatture per operazioni inesistenti, con conseguente indebita detrazione di imposta per C 71.820, riducendo la pena inflittagli ad un anno di reclusione e il corrispondente importo dalla disposta confisca per equivalente.
2. Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale, l’utilizzabilità dei processi verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza in quanto redatti successivamente all’emersione della notitia criminis risalente all’ottobre 2013, laddove la verifica della società dal medesimo amministrata era iniziata il 28.10.2014 per terminare il 31.8.2015 e il 26.4.2016. Lamenta, per l’effetto, la mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE norme previste dal codice di rito in materia di perquisizione e di sequestro probatorio, non essendo stato adottato il decreto motivato di cui all’art. 247, secondo comma cod. proc. pen. o la richiesta prevista dal successivo art. 248, nonché il decreto motivato per l’imposizione del vincolo cautelare ex art. 253 contemplato in alternativa alla convalida del PM in caso di vincolo apposto di iniziativa della RAGIONE_SOCIALE e la conseguente violazione del dritto di difesa.
3. Con memoria di replica alla requisitoria cartolare del PG che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso rilevando la mancanza di confronto argonnentativo con l’ulteriore ratio decidendi costituita dalle deposizioni dibattimentali rese dagli operatori della Guardia di Finanza, il difensore ha invocato l’applicabilità della sentenza di questa Corte n. 4145 del 22.9.2022 che in un caso sovrapponibile ha affermato che l’art. 578 bis cod. proc. pen., il quale consente la confisca per equivalente anche in caso di estinzione del reato per prescrizione, non può trovare applicazione, rivestendo natura anche sostanziale attesa la finalità sanzionatoria che la caratterizza, per fatti antecedenti all’entrata in vigore del d. Igs. 1.3.2018 n. 21 che ha introdotto la suddetta disposizione
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, come condivisibilmente rilevato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, deve essere dichiarato inammissibile.
Ed invero le disquisizioni della difesa in ordine alla retrodatazione della notitia criminis rispetto ai verbali di constatazione redatti dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE Finanza, al di là della mancanza di autosufficienza della relativa contestazione, di certo non integrata dal richiamo della sola deposizione del teste NOME in assenza dei verbali asseritamente successivi, tralasciano integralmente le puntuali argomentazioni svolte sul punto dalla Corte bolognese che ha fondato proprio sulle dichiarazioni testimoniali dei verbalizzanti l’affermazione di responsabilità.
Peraltro, le deduzioni svolte dalla difesa appaiono contradittorie in ordine al presupposto dell’asserita violazione del diritto di difesa, lamentando il ricorrent dapprima l’inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE verifiche tributarie in quanto successive alla not di reato, per poi citare massime di giurisprudenza afferenti la mancata applicazione dell’art. 220 disp att. cod. proc. pen., senza individuare la connessione intercorrente al riguardo.
Né si comprende quale rilevanza rivesta nel caso di specie la pronuncia di questa Corte citata dalla difesa atteso che la confisca dell’importo evaso con riferimento al reato dichiarato estinto per prescrizione (capo C), su cui il ricorso nulla deduce, è stata correttamente eliminata dalla statuizione finale.
All’esito del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, equitativamente fissata come in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Così deciso in data 3.7.2024