Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41838 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41838 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE di APPELLO di SALERNO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo emettersi declaratoria dì inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa il 12 febbraio 2024 la Corte d’Appello di Salerno giudicarklc in sede di rinvio (la precedente sentenza della Corte territori emessa il 23 aprile 2021 era stata annullata con rinvio dalla Corte Cassazione con sentenza del 6 luglio 2022 per essere stato il decreto d citazione in appello notificato all’imputato presso l’originario difen anziché presso il nuovo difensore nello studio del quale il COGNOME aveva eletto domicilio), in parziale riforma della sentenza emessa in data 19 marz 2019 dal Tribunale di Nocera inferiore, dichiarava non doversi procedere in relazione al reato di cui all’art. 474 0 comma 2 p cod. pen. perché estinto per intervenuta prescrizione e, quanto al reato di ricettazione, ritenev
circostanza attenuante di cui all’art. 648 comma 2 cod. pen., co conseguente rideterminazione della pena.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva cumulativamente inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Assumeva, in particolare, che la Corte territoriale avrebbe dovuto rendere conto delle ragioni per le quali aveva ritenuto che i nella specie, non ricorresse l’ipotesi del falso grossolano, nonché di quelle per le quali av ritenuto di non riqualificare il fatto nell’ipotesi contravvenzionale di all’art. 712 cod. pen., e ancora delle ragioni per le quali aveva ritenut non concedere le invocate circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Pur volendo superare il profilo della concomitante proposizione di una (non consentita, e come tale inammissibile) censura cumulativa in relazione a tutti e tre i profili del vizio di motivazione (Sez. U, n. 2 del 16/07/2020, COGNOME, non massimata sul punto, secondo cui il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, ì tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comm 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l’onere – sanzionato a pena d specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso – di indicare su q profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti si contraddittoria, in quali manifestamente illogica), va evidenziato come nella fattispecie, in ogni caso, si sia in presenza di motivo assolutamen privo di specificità in tutte le sue articolazioni (si reiterano censur dedotte in appello ed ivi non accolte con ampia ed argomentata motivazione), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato (cfr., in tema, Sez. 2, n. 5753 del 12/9/2018, dep. 2019 COGNOME, non mass., secondo cui la corretta deduzione del c.d. vizio di motivazione disciplinato dall’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. implica che il ricorrente: a) indichi in modo specifico la natura del vi che non può essere genericamente e alternativamente dedotto in forma perplessa, così delegando al giudicante un’inammissibile attività d
selezione della tipologia del vizio; b) indichi il punto del testo de provvedimento ove sia rilevabile il suddetto vizio, atteso che il dato normativo prevede che il vizio in esame sia desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da uno specifico atto che deve essere indicato e allegato; c) indichi, sul piano giuridico – argomentativo della decisione impugnata, la rilevanza essenziale del vizio denunciato. La omessa illustrazione nei succitati termini del “vizio di motivazione”, come è da riscontrarsi nel ricorso della difesa, comporta la violazione degli artt. 581 comma 1 lett. c) e 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., conducenti alla inammissibilità ex art. 591 del codice di rito).
In particolare, con riferimento all’invocata ipotesi del falso grossolano, la Corte territoriale ha correttamente richiamato il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, a tenore del quale integra il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. l detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l’art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno, non ricorrendo, quindi, l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti COGNOME siano COGNOME tratti COGNOME in COGNOME inganno COGNOME (v., COGNOME fra COGNOME le COGNOME altre, Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto COGNOME alla COGNOME dedotta COGNOME riqualificazione COGNOME del COGNOME fatto COGNOME nell’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 712 cod. pen., deve osservarsi che la Corte d’Appello ha reso una motivazione che appare immune da vizi, osservando che la prova del dolo del reato di ricettazione doveva, nella specie, essere desunta dal fatto che l’imputato non aveva fornito alcuna spiegazione in merito alle modalità con le quali era entrato in possesso delle undici borse e dei tre borselli con marchio contraffatto, oggetto del reato (cfr., in proposito, fra le altre, Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016 Agyemang, Rv. 268643 – 01, secondo cui, ai fini della configurabilità del
delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di u cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza).
La sentenza, infine, motiva, ancora una volta, con argomentazioni che appaiono immuni dai vizi denunciati anche con riferimento alle non concesse circostanze attenuanti generiche, richiamando al riguardo, oltre che l’assenza di elementi favorevoli per l’imputato, la presenza elementi a lui sfavorevoli quali le risultanze del certificato del casell giudiziale attestanti la presenza di tre precedenti penali (cfr., in t espressione COGNOME di COGNOME un COGNOME indirizzo COGNOME consolidato, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01, secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittim purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., consid preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione; nella specie, Corte COGNOME aveva COGNOME ritenuto COGNOME sufficiente, COGNOME ai COGNOME fini COGNOME dell’esclusione delle attenuanti generiche, COGNOME il COGNOME richiamo COGNOME in COGNOME sentenza COGNOME ai precedenti penali dell’imputato).
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichia inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazion della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorr versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favor della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della cassa del ammende.
Così deciso il 02/10/2024