Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica e precisione. Non è sufficiente ripetere le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è tale quando si limita a una ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi d’appello, senza muovere una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata. Questo caso, riguardante un’ipotesi di bancarotta fraudolenta, offre spunti cruciali per comprendere i requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un soggetto per i reati di bancarotta semplice documentale e bancarotta fraudolenta distrattiva, quest’ultima relativa a due veicoli. La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di bancarotta semplice, rideterminando la pena per la residua imputazione di bancarotta fraudolenta e confermando nel resto la decisione.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a un unico motivo: la mancata assunzione di una prova considerata decisiva, ovvero una perizia calligrafica sulle firme apposte sugli atti di trasferimento dei veicoli. Secondo la difesa, questa prova avrebbe potuto scagionarlo, dimostrando che non era stato lui a sottoscrivere i documenti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione netta della natura del motivo proposto. Secondo i giudici di legittimità, le argomentazioni del ricorrente non erano altro che una riproposizione di quanto già dedotto e puntualmente disatteso dalla Corte di Appello. Mancava, in sostanza, la tipica funzione del ricorso, che è quella di sottoporre alla Corte una critica argomentata e specifica contro i vizi logici o giuridici della sentenza impugnata. Un ricorso che si limita a ripetere non assolve a questa funzione ed è, pertanto, solo apparentemente specifico.
Le Motivazioni sul Ricorso Inammissibile
La Corte ha spiegato che il giudice di merito aveva già fornito una motivazione esente da vizi logici per giustificare il suo convincimento. In particolare, la Corte d’Appello aveva valorizzato due elementi cruciali per affermare la responsabilità dell’imputato.
In primo luogo, l’atteggiamento di mero disinteresse mostrato dall’imputato è stato ritenuto insufficiente a far sorgere il sospetto che un ignoto avesse potuto sottoscrivere al suo posto gli atti di trasferimento. Un’affermazione generica non basta a scalfire il quadro probatorio.
In secondo luogo, e in modo determinante, l’imputato non aveva mai proceduto al formale disconoscimento della paternità delle firme. Nel processo, la contestazione di una firma autografa richiede un atto specifico, che in questo caso è mancato. Di fronte a queste solide argomentazioni, il ricorrente si è limitato a riproporre la richiesta di perizia senza attaccare il ragionamento logico-giuridico della Corte d’Appello. Questo ha trasformato il suo motivo di ricorso in una ‘pedissequa reiterazione’, rendendolo di conseguenza inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del giudizio di legittimità: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Chi intende presentare un ricorso deve quindi strutturare i motivi in modo da colpire specificamente le ragioni della decisione che contesta. Limitarsi a ripetere le argomentazioni già respinte in appello, senza spiegare perché la motivazione del giudice di secondo grado sarebbe errata, equivale a presentare un ricorso destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere gli stessi motivi già presentati e respinti dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
Qual era il reato per cui l’imputato è stato condannato in via definitiva?
L’imputato è stato condannato in via definitiva per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, relativa alla sottrazione di due veicoli dal patrimonio dell’impresa.
Quali elementi ha considerato la Corte per affermare la responsabilità dell’imputato riguardo le firme sui documenti?
La Corte ha basato la sua decisione sull’insufficienza dell’atteggiamento di disinteresse dell’imputato e, in modo decisivo, sul mancato disconoscimento formale della paternità delle firme apposte sugli atti di trasferimento dei veicoli.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39916 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39916 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA COGNOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN SEVERO DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale di Foggia, ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di bancarotta semplice documentale, rideterminando la pena per la residua imputazione di bancarotta fraudolenta distrattiva di due veicoli, confermando nel resto.
Ritenuto che il primo e unico motivo con cui il ricorrente contesta la mancata assunzione della prova decisiva e la mancata rinnovazione istruttoria richiesta ( espletamento di una perizia calligrafica), è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
Sul punto, con motivazione in fatto esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità(si veda in particolare, pag.4 che valorizza la insufficienza dell’atteggiamento di disinteresse dell’imputato al fine di far sorgere il sospetto che sia stato un ignoto a sottoscrivere l’atto di trasferimento dei veicoli; il mancato disconoscimento della paternità delle firme da parte dell’imputato).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 9 ottobre 2024
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