Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38570 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38570 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA; rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia; avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, emessa in data 07/04/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha ch l’annullamento con rinvio alla Corte di appello di Milano; viste le conclusioni a firma AVV_NOTAIO datate 23/09/2025;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 07/04/2025 n. 1986 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano emessa il 07/11/2023 di condanna dell’imputato NOME COGNOME alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, anche nel secon grado, per il reato di frode assicurativa commesso in Milano il 12 gennaio 2021 per avere denunciato un sinistro mai avvenuto al fine di conseguire un illecito indennizzo da parte dell compagnia RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, affidandolo a sette motivi.
2.1 Con il primo motivo si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. cod. proc. pen. in relazione agli artt. 161, comma 4, cod. proc. pen. per omessa notifica dell citazione in appello al domicilio dell’imputato con conseguente nullità assoluta ed insanabile a sensi dell’art. 179 cod. proc. pen..
Il ricorrente evidenzia in proposito quanto segue: la Corte territoriale ha rigettato l’eccezi osservando che “Come emerge dagli atti, in sede di identificazione in data 27/01/2022 l’imputato nominò difensore di fiducia l’AVV_NOTAIO, eleggendo domicilio presso il suo studio ove vennero regolarmente effettuate le notifiche” e che “la notifica della citazione in appello confronti dell’imputato, ndr), è regolare risulta infatti che il decreto sia stato noti domicilio eletto dove, non essendo stato rinvenuto alcuno, è stato lasciato avviso con successiva comunicazione tramite raccomandata e mancato ritiro da parte dell’imputato”, ma non è mai pervenuta copia della raccomandata e la Corte di appello afferma l’avvenuta notifica del decreto di citazione basandosi su una prova inesistente; il meccanismo di cui all’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., con notifica presso il difensore, si può attivare soltanto qualora risulti imposs perfezionarla presso il domicilio eletto; l’omessa notifica presso il domicilio eletto dell’avv fissazione di udienza, determina una nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell’articolo 179 co proc. pen., rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.
2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen. per travisamento della prova, per avere la Corte territoriale fondato il pro convincimento su prova inesistente, quale la regolarità della notifica non suffragata da prov certa.
2.3. Anche con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale fondato il proprio convincimento su prova inesistente: il ricorrente reitera l’eccezione di nullità – sollevata con l’atto di appell sentenza di primo grado per omessa revoca dell’ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori non esperiti, in mancanza di formale rinuncia delle parti con riferimento all’esame degli imputat in violazione dell’art. 495, commi 4 e 4 bis cod. proc. pen.; rileva il ricorrente che la medesima eccezione è stata rigettata dalla Corte territoriale, perché tardivamente eccepita – non essend
stata dedotta né all’atto del verificarsi dell’asserita nullità né in sede di discussione fina infondata, a fronte della mancata indicazione da parte della difesa di propri testimoni (limitando a chiedere il controesame dei testi delle altre parti) e della mancata presentazione degli imputa per rendere l’esame, senza neanche chiedere rinvio (visto che erano assenti all’udienza del 07/11/2923 in cui si è esaurita l’istruttoria dibattimentale); evidenzia la difesa come all’udi del 30 maggio 2023, ammesse le prove richieste, il tribunale rinviava all’udienza del 07/11/2023 per escutere i testi del P.M. e della parte civile senza nulla disporre in ordine all’esame d imputati richiesto da tutte le parti; all’udienza del 07/11/2023, senza revocare l’ordinanza ammissione delle prove emessa il 30/05/2023, invitava le parti a concludere, mentre avrebbe dovuto fissare una nuova udienza per procedere all’esame degli imputati, atteso che gli stessi erano assenti in quanto l’udienza era fissata per l’esame dei testimoni.
2.4. Con il quarto motivo, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett cod. proc. pen. per motivazione insufficiente e manifestamente illogica, violazione del princip del giusto processo ai sensi dell’art. 111 Cost., con riferimento alla breve durata dell’udienza 30/11/2023, non sufficiente per controllare la regolarità delle notifiche e consentire alle pa formulare correttamente le richieste istruttorie; eccezione rigettata dalla Corte territor evidenziando che “il difensore che ha proposto appello non era presente, il verbale attesta lo svolgimento dell’udienza e nulla i difensori presenti hanno eccepito”.
2.5. Con il quinto motivo, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale omesso di valutare elementi decisivi: il ricorr reitera la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per esame di tre testi – r dalla Corte di appello valutandoli “ininfluenti” – per l’esistenza di un contrasto tra la dichiar di due testimoni (COGNOME e COGNOME, il quale aveva in uso il camion coinvolto nel sinistro) e escutere la teste che aveva eseguito la perizia dei danni riportati dal veicolo dell’imput (essendo stata escussa la teste COGNOME, firmataria della perizia).
2.6. Con il sesto e il settimo motivo, si deduce vizio di motivazione ai sensi delVart. 606, comm 1, lett. e) cod. proc. pen. per omessa e/o contraddittoria motivazione circa la sussistenza de presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena e delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 bis cod. pen., osservando in particolare come, “i giudici di primo e di secondo grado, negando l’esame dell’imputato, abbiano mancato di poterne apprezzare il comportamento remissivo e, non tenendo conto dell’assenza di precedenti rilevanti, non hanno valutato l’assenza di pericolosità sociale” (p. 15 ricorso).
Il ricorso è inammissibile in tutte le sue articolazioni.
La non particolare complessità delle questioni proposte con i motivi di ricorso e l’applicazione principi di diritto consolidati, consente la motivazione della decisione in forma semplificata.
4. In ordine ai primi due motivi, va osservato che non è chiaro di quale vizio di notifica si do il ricorrente, il quale fa riferimento al decreto di citazione dell’imputato relativo ad ent gradi di giudizio. La Corte territoriale, peraltro, motiva adeguatamente sulla regola convocazione dell’imputato sia in primo grado (p.6 sentenza impugnata) sia in secondo grado
(p. 5), apparendo del tutto inconferente il richiamo, nel primo motivo di ricorso, alla procedu di cui all’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. invocata dal difensore; nel caso di specie, infa come specificato dalla Corte territoriale, il decreto di citazione in appello risulta notifi domicilio eletto dall’imputato presso la sua abitazione, con successivo avviso, mentre, per i primo grado, le notifiche risultano regolarmente effettuate presso lo studio del difensore fiducia (che partecipò al processo nominando un sostituto ex art. 102 cod. proc. pen.) nominato dall’imputato con relativa elezione di domicilio.
5. I motivi di ricorso dal terzo al quinto possono essere trattati congiuntamente per le reciproch interazioni e sono infondati.
QA4•1
Il ricorrente, ricorrente, come detto, si duole dell’omessa revoca dell’ordinanza h rn COGNOME e i mezzi istruttori non esperiti, ossia dell’esame degli imputati, non comparsi all’udienza di escussione de testimoni, nonché della mancata “rimessione in termini” e riapertura dell’istruttor dibattimentale per l’escussione di alcuni testi, sollecitata nell’atto di appello ai sensi dell’a cod. proc. pen.. Va evidenziato, sul punto, come la Corte territoriale, con motivazione scevra da manifesta illogicità e da errori di diritto, quindi non censurabile in questa sede, a puntualmente motivato, specificando che: la difesa non ha presentato alcuna lista testi; non è stato chiesto dalla difesa alcun rinvio per l’esame degli imputati, assenti all’udienza di escussio dei testimoni, né è stato eccepito alcunché in sede di discussione, come si evince dal verbale di udienza del 07/11/2023 – consultabile in ragione della natura processuale della questione sollevata – con la conseguenza che il lamentato vizio di omessa revoca dell’ammissione dell’esame degli imputati, anche ove sussistente, si era sanato e la sua proposizione per la prima volta nel giudizio di appello era tardiva. Quanto alla richiesta di rinnovazione istruttoria, media audizione di tre testimoni, la Corte territoriale ne ha correttamente motivato il rigetto (pp. sentenza impugnata) con decisione che si pone nel solco tracciato da un consolidato orientamento della Corte di legittimità, dove è costante l’affermazione di principio secondo l quale la rinnovazione dibattimentale di cui all’articolo 603 cod. proc. pen. costitui un’eccezione alla presunzione di completezza dell’istruzione dibattimentale di primo grado dipendente dal principio di oralità del giudizio di appello, cosicché si ritiene che ad esso pos farsi ricorso, su richiesta di parte o d’ufficio, solamente quando il giudice, nella discrezionalità, lo ritenga indispensabile ai fini del decidere non potendolo fare allo stato d atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME. Rv. 266820; Sez. 2, n. 3458 del 91/12/2005, dep. 2006, COGNOME, Rv. 233391), sussistendo tale evenienza unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l’incombente richiesto sia decisivo, senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228). Niente di tutto ciò ricorre nel caso di specie, in quanto ci si duole del fatto che la Corte di a non ha, in sostanza, ammesso l’esame di tre ulteriori testi, ritenendo superfluo il loro esame si chiede, quindi, di riesaminare il merito della decisione del giudice di appello, alludendo ad vizio di motivazione non deducibile nella presente sede di legittimità, analogamente a quello Corte di Cassazione – copia non ufficiale
eccepito con riferimento alla breve durata dell’udienza del 30/11/2023, rispetto al quale la Corte territoriale, con motivazione logica e non apparente, ha già evidenziato come “Il difensore che ha proposto appello non era presente, il verbale attesta lo svolgimento dell’udienza e nulla i difensori presenti hanno eccepito” (p. 6).
Quanto agli ultimi due motivi, con riguardo alla legittimità del diniego delle attenuan atipiche, premesso che la difesa nell’atto di appello si è limitata a chiedere “il riconoscimen delle attenuanti generiche prevalenti” senza addurre alcun elemento a sostegno della richiesta, il collegio ribadisce che l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego d concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME Crescenzo, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello, con motivazione che non si presta ad alcuna censura, rilevava che non ricorre nessun elemento idoneo a sostenere la concessione delle invocate attenuanti, neanche indicato dalla difesa, non sono stato acquisiti al processo elementi positivi e l’imputato non è neppure incensurato (p. 7). Infine, quanto alla negata sospensione condizionale della pena, il collegio rileva che la doglianza è tardiva – e dunque inammissibile a sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen – essendo stata proposta solo con il ricorso per cassazione, non risultando richiesta con i motivi di appello.
Per quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
COGNOME
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