Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 31794 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 31794 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a San NOME Vesuviano; COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Fondi; nel procedimento a carico dei medesimi; avverso la sentenza del 16/05/2023 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del AVV_NOTAIO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi; udite le conclusioni del difensore dell’imputato AVV_NOTAIOto
NOME NOME anche quale sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME che ha insistito p l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napol riformando parzialmente la sentenza del tribunale di Napoli del 21.10.2022, rideterminava la pena applicata a COGNOME NOME, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Avverso la predetta sentenza COGNOME NOME e COGNOME NOME, mediante il rispettivo difensore, propongono ricorso, deducendo il primo due motivi di impugnazione ed il secondo tre.
COGNOME NOME deduce, con il primo motivo, vizi ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 62 bis cod. pen riguardo all’intervenuto diniego delle predette attenuanti, contestando mancata considerazione della assenza di collegamenti del ricorrente con l criminalità organizzata, il ruolo marginale rivestito rispetto ai fatti e la ri della intervenuta ammissione degli addebiti, con rinunzia ai motivi di meri proposti, descritta dalla difensa come rilevante per poter adeguatament completare il quadro accusatorio a carico, diversamente da quanto ritenuto i sentenza. La contestata motivazione di diniego delle attenuanti sarebbe altr illogica, atteso che a seguito della intervenuta ammissione degli addebiti, qu comportamento ritenuto neutro ai fini della applicazione delle invocat circostanze attenuanti generiche, il collegio di appello ha rideterminato la p applicata riducendola.
Con il secondo motivo, si deduce il vizio di violazione di legge atteso che fronte di una pena base calcolata dal primo giudice come pari ad anni sei e me tre di reclusione, la stessa sarebbe stata stabilita a seguito della riduzione rito abbreviato prescelto, nella misura, erronea, di anni cinque invece che di a quattro e mesi due, così avendo costretto il ricorrente a proporre appello se poter beneficiare dell’istituto di cui all’art. 442 comma 2 cod. proc. introdotto nelle more dal legislatore.
COGNOME NOME con il primo motivo deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per violazione del principio di necessaria correlazio la contestazione e la sentenza e del divieto di reformatio in peíus. Si premette che le uniche condotte contestate al ricorrente sarebbero quelle di cui al capo commesse nell’aprile del 2018, e conformemente a ciò il giudizio d responsabilità ex art. 110 c.p. 73 comma 4 DPR 309/90, formulato dal primo giudice, avrebbe fatto riferimento solo a tali comportamenti. La corte di appe invece, avrebbe condannato il ricorrente anche per fatti posti al di fuori contestazione, in quanto non commessi nel mese di aprile del 2018, in quanto l sentenza impugnata dopo avere aggiunto fatti del maggio 2018, avrebbe fatto riferimento anche ad altre vicende estranee al capo di imputazione. La violazion degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. in tal modo farebbe riferimento particolare ad episodi successivi all’aprile del 2018, che vedrebbero ag l’imputato con il fratello e con COGNOME NOME. Si aggiunge che i fatt ascritti all’imputato, del luglio 2018, sarebbero stati contestati ai capi L ed ai due predetti imputati, così che il ricorrente non avrebbe avuto ragione difendersi dagli stessi, e quanto ai fatti di cui al capo h), il PM aveva omes esercitare l’azione penale e per il capo i) lo stesso non sarebbe conte
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all’imputato. Si aggiunge che i fatti successivi all’aprile del 2018 non sono oggetto, nei confronti dell’imputato, della prima sentenza e né per essi la cor appello sarebbe stata investita da appello del AVV_NOTAIOMAVV_NOTAIO, che non è stato proposto.
Con il secondo motivo deduce vizi di motivazione in relazione agli artt. 133 c.p. e 121 cod. proc. pen., con riguardo alla intervenuta esclusione de fattispecie di cui all’art. 73 comma 5 del DPR 309/90 e con riguardo alle ragio per le quali si è fissata una pena prossima al massimo edittale, a fronte d richiesta di gravame di applicazione di un trattamento più mite a fronte del ruo meramente esecutivo svolto dal ricorrente. La corte avrebbe confermato il già disposto trattamento sanzionatorio, integrando la motivazione in maniera apparente, contraddittoria e manifestamente illogica. In particolare, sare contraddittoria la valorizzazione di un atteggiamento di non comune spregiudicatezza e capacità criminale con la scelta di primo grado, condivi dalla corte di appello quanto alla applicazione delle attenuanti stesse, c giunta a riconoscere le attenuanti ex art. 62 bis c.p. in ragione della con meramente esecutiva, tenuta rispetto alle direttive del fratello. La caren illogicità della motivazione deriverebbe, poi, dalla scelta di fissare la pena ad un livello prossimo al massimo edittale, a fronte di una pena pecuniar stabilita su di un livello medio. Egualmente mancherebbe la motivazione in ordine alla scelta di ridurre la pena per le attenuanti generiche in mi inferiore ad un terzo e di ridurre la pena detentiva in termini inferiori ad un e quella pecuniaria in misura corrispondente ad un terzo.
Tornando al trattamento sanzionatorio, la illogicità manifesta della motivazion conseguirebbe anche all’intervenuta violazione del divieto di reformatio in peius e del principio di correlazione tra contestazione e sentenza co precedentemente illustrato, in quanto, a rigore, i fatti di cui al capo L sarebbero di notevolissima gravità nè preoccuperebbero per il numero di acquirenti.
Si osserva poi, che l’ampliamento dei casi giudicati conseguente alla violazio dei due predetti principi avrebbe anche consentito di escludere la fattispeci cui all’art. 73 comma 5 del DPPR 309/90.
Con il terzo motivo deduce vizi dì motivazione in relazione agli artt. 192 121 e 533 cod. proc. pen. La Corte di appello, avendo ampliato il catalogo de reati ascritti, in violazione dei predetti due principi, avrebbe dovuto illust ragioni della responsabilità dell’imputato rispetto a quei fatti nonché quell cui ha scelto di discostarsi da difformi statuizioni del P.M. e del primo giu sulla attribuzione dei medesimi nuovi fatti al ricorrente. Inoltre, non sareb state considerate le doglianze difensive e con particolare riferimento a quello
viene definito l’unico episodio di cui al capo L), riguardante i cd. “due lingot giudici avrebbero recepito acriticamente le considerazioni della polizia giudiziar nonostante letture alternative fornite dalla difesa. E si aggiunge che la difensiva, per cui il riferimento a due lingotti non sarebbe riconducibi sostanza stupefacente, peraltro sostituibile con altra, sarebbe confermata mancato rinvenimento di sostanza stupefacente a seguito di un controllo a sorpresa effettuato dalla polizia giudiziaria all’interno della comunità ove e COGNOME NOME. Nessuna spiegazione sarebbe stata fornita anche rispetto alle deduzioni difensive circa il riferimento, per uno dei lingotti presenza di un certificato, tipico invero di tali oggetti di valore. Ult circostanze evidenziate dalla difesa in ricorso non avrebbero trovato risposta e corte avrebbe effettuato una valutazione atomistica delle stesse. Neppur sarebbe dimostrata la presenza di altri episodi di spaccio avvenuti nell’aprile 2018. Né vi sarebbe un richiamo alla prima sentenza, che non avrebbe menzionato tali ulteriori episodi. Quanto alle dichiarazioni del collaborator giustizia, il motivo di gravame avrebbe contestato la scelta del primo giudice fondare sulle dichiarazioni del medesimo, per fatti avvenuti sei mesi dop l’interpretazione di messaggi avvenuti sei mesi prima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo dedotto da COGNOME NOME NOME relativo a vizi ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in relazione all’intervenuto diniego de predette attenuanti. Esso è inammissibile: la Corte ha spiegato da una par come la asserita estraneità del prevenuto a contesti di delinquenza organizzat abbia valenza neutra ai fini in esame e che le dichiarazioni ammissive da lui r sono risultate tardive e sprovviste di elementi sintomatici di resipiscenza, ol non essere essenziali nella ricostruzione probatoria dei fatti, dall’Iat evidenziato con coerenza e precisione la notevole gravità del reato e il ruolo che significativo assunto dall’imputato. Le censure difensive quindi contrappongono acriticamente alle argomentazioni dei giudici, venendosi a ribadire in questa sede quanto già validamente confutato dalla Corte di appello per cui non può che riaffermarsi che la sussistenza di circostanze attenua rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatt essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragion preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimi purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti – e invero non è questo il caso – di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Cass., Sez. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419).
2. Il secondo motivo riguarda il vizio di violazione di legge in quanto fronte di una pena base calcolata dal primo giudice come pari ad anni sei e mes tre di reclusione, la stessa sarebbe stata stabilita a seguito della riduzione, rito abbreviato prescelto, nella misura, erronea, di anni cinque invece che di an quattro e mesi due, così avendo costretto il ricorrente a proporre appello sen poter beneficiare dell’istituto di cui all’art. 442 comma 2 cod. proc. introdotto nelle more dal legislatore.
Si tratta di doglianza manifestamente infondata, sia perché, innanzitutto, da sentenza impugnata emerge – senza contestazione sul punto (cfr. quanto all’onere di contestazione del riepilogo dei motivi di appello, sez. 2, n. 31650 03/04/2017 Rv. 270627 – 01 COGNOME; Sez. II, n. 9028 del 5 novembre 2013, dep. 25 febbraio 2014, rv n. 259066; ),- che il ricorrente ha presentato con a di appello solo la richiesta di riduzione della pena nel minimo edittale, pre rappresentazione di una pena sproporzionata rispetto ai fatti, per cui la sc impugnatoria non appare “provocata” da un errore di calcolo “tecnico” della pena, come confermato dalla stessa sentenza impugnata in cui si rappresenta la necessità di un ridimensionamento del trattamento sanzionatorio alla luce di taluni fattori di merito espressamente ivi riportati, sia perché, comunq l’eventuale errore del primo giudice come dedotto integra una vicenda comunque fisiologica che come tale non può giustificare l’annullamento della sentenz impugnata, per giunta diversa da quella che sarebbe stata affetta da error Tanto più che l’unica soluzione all’errore dedotto è individuata dal ricorre proprio nella proposizione del motivo di appello come di fatto avvenuto.
3. Il primo motivo dedotto da COGNOME NOME, in ordine alla violazione del principio di necessaria correlazione tra la contestazione e la sentenza e divieto di reformatio in peius è manifestamente infondato. Si premette che le condotte contestate al ricorrente e per le quali è intervenuta condanna c riferimento al capo L), riguardano consegne di narcotico e raccolte di denaro corrispondente al traffico di stupefacente, accertate nel mese di aprile del 20 La Corte, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, ha confermato la condanna di primo grado in linea con l’impostazione d’accusa di cui alla contestazione sopra citata, evidenziando non solo un traffico di stupefacent definito cripticamente come relativo a due lingotti, ma anche ulteriori vicend analoghe, attraverso la valorizzazione di numerosi sms – ricondotti nell’ambit cronologico del mese di aprile 2018 come da contestazione – facenti riferimento ad incontri con clienti indicati con appositi soprannomi, a consegne di sostanza a raccolte di denaro corrispondente alle cessioni.
I richiami, poi, ad ulteriori messaggi ed intercettazioni successive all’april 2018, non risultano formulati per addebitare ulteriori reati, bensì, come precisa in sentenza, per procedere ad una corretta interpretazione del material indiziario ricondotto a traffico di stupefacenti nel mese di aprile prima cit interpretazione che oltre a far ricorso a massime di esperienza, a criter verosimiglianza, alla riconducibilità o meno dei termini utilizzati a circostanz attività riferibili agli interlocutori, poggia, in sentenza, anche sulla valorizz di altre conversazioni riguardanti l’imputato e suo fratello, pur non coincide con l’aprile del 2018, ma immediatamente seguenti e chiaramente inerenti al traffico di stupefacenti. Senza che per ciò solo si possa sostenere che i giud abbiano ascritto al ricorrente fatti di reato diversi e ulteriori rispetto contestati e per cui è intervenuta condanna.
Da qui l’insussistenza della dedotta violazione degli artt. 521 e 522 co proc. pen., posto che gli stessi colloqui citati in ricorso e intervenu l’imputato, il fratello e altro trafficante, COGNOME NOME, rientrano propr nella illustrata modalità di ricostruzione e interpretazione dei contatti rife fatti di cui al capo L, contestato al ricorrente. E’ in questa prospettiva che respinte come assolutamente infondate le ulteriori notazioni per cui i fatti ascr al ricorrente, del luglio 2018, sarebbero stati contestati ai capi L) ed M) so due predetti altri imputati, e quanto ai fatti di cui al capo H), il PM aveva ome di esercitare l’azione penale e per il capo I) lo stesso non sarebbe contes all’imputato.
4. Inammissibile è anche il secondo motivo dedotto da COGNOME NOME, secondo cui emergerebbero vizi di motivazione in relazione agli artt. 133 c.p. 121 cod. proc. pen., con riguardo alla intervenuta esclusione della fattispecie cui all’art. 73 comma 5 del DPR 309/90 e con riguardo alle ragioni per le quali s è fissata una pena prossima al massimo edittale, a fronte della richiesta gravame di applicazione di un trattamento più mite, in ragione del ruolo meramente esecutivo svolto dal ricorrente. Invero, la Corte ha coerentemente evidenziato come il ricorrente, nel quadro di condotte avvinte dall continuazione, abbia coadiuvato il fratello in un rilevante traffico di droga, c emergente, tra l’altro, dalle modalità delle transazioni, dai numerosi cli menzionati, dal riferimento, in un caso, a due “lingotti”, quale termine indicati di quantità di sostanza non modesta. Così che tale decisione appare conforme all’indirizzo di questa Corte secondo il quale, in tema di continuazione tra reat materia di stupefacenti, la necessità di valutare in modo non atomistico “mezzi modalità e circostanze” di commissione dei singoli reati, ai fini riconoscimento della lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottob 1990, n. 309, consente di valorizzare le peculiarità delle singole condotte,
comunanza di elementi significativi e le loro eventuali reciproche correlazioni fine di ricostruire una cornice complessiva in concreto idonea ad escludere u giudizio di lieve entità rispetto ai fatti contestati (Nella specie, la C ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata in punto di esclusione della configurabilità dell’ipotesi di lieve entità in relazione ad una plural condotte concentrate in un ristretto ambito temporale e geografico e connotate da identiche modalità di confezionamento della medesima tipologia di stupefacente – cocaina -, i cui notevoli quantitativi erano gestiti da una re soggetti che facevano capo, quale referente, all’imputato). (Sez. 3 -n. 13115 d 06/02/2020 Rv. 279657 – 01). Nessun pregio ha altresì l’ulteriore motivo i tema di trattamento sanzionatorio, atteso che la corte, lungi dal redigere u motivazione apparente, contraddittoria e manifestamente illogica, ha ragionevolmente spiegato la scelta di pena alla luce della già esposta gravità fatti, come desumibile dalle modalità di condotta, dal numero di acquirenti, dal quantità e dal ruolo del ricorrente, che ha consentito al fratello di proseg nella attività illecita nonostante fosse detenuto; circostanza, quest’ultima, esprime, in maniera innegabile, spregiudicatezza e notevole capacità criminale, come evidenziato dai giudici. Né la concessione delle attenuanti integra u elemento di contraddittorietà come sostenuto, atteso che le predette attenuant non sono incompatibili con un severo giudizio sotteso al trattamento sanzionatorio. Infatti, questa Corte ha anche precisato che è legittima decisione con cui il giudice di appello determini la pena base nel massim edittale e contestualmente conceda le attenuanti generiche, in quanto non sussiste un rapporto di necessaria interdipendenza tra le due statuizioni, le q – pur richiamandosi entrambe astrattamente ai criteri fissati dall’art. 133 pen. – si fondano su presupposti diversi. (Sez. 3, n. 2268 del 15/11/201 Ud. (dep. 19/01/2018) Rv. 272022 – 01). Né la logicità del trattamento sanzionatorio impone una eguale collocazione, nell’arco edittale di riferimento sia della pena detentiva che di quella pecuniaria, dovendosi piuttosto aver riguardo alla motivazione sottesa allo stesso, che come detto appare adeguata, complessivamente considerato. Artificiosa e inconcludente appare poi la frammentazione della analisi del trattamento sanzionatorio, posto che i parametro di riferimento, quale è la motivazione sottesa ad esso, appare, come già evidenziato, ben articolata e coerente. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Per quanto poi già evidenziato in sede di analisi del primo motivo, con esclusione di qualsivoglia difetto di correlazione tra contestazione e sentenz qualsivoglia violazione del divieto di reformatío in peius, va esclusa la illogicità della motivazione anche con riguardo alla ritenuta ma insussistente violazione suindicata.
5. Il terzo motivo, rappresenta vizi di motivazione in relazione agli artt. 1 121 e 533 cod. proc. pen. fondati sul rilievo dell’avvenuto ampliamento del catalogo dei reati ascritti, e sulla mancata illustrazione delle ragioni responsabilità dell’imputato rispetto a quei fatti. Si tratta di notazione palesemente infondata, alla luce delle osservazioni formulate in sede di anali del primo motivo di ricorso, cui si rinvia.
Quanto alla tesi poi, secondo la quale non sarebbero state considerate doglianze difensive, con particolare riferimento a quello che viene definito l’un episodio di cui al capo L), riguardante i cd. “due lingotti”, si tratta rappresentazione meramente rivalutativa dei dati disponibili. Che cerca d opporsi, inutilmente, ad una motivazione con la quale i giudici hanno spiegato l ragioni della riconduzione della vicenda, inerente i due “lingotti”, al traffi droga, e rinvenute, in sintesi, e più che ragionevolmente, nella valorizzazione numerosi contatti – anche successivi all’episodio in esame – riferibi stupefacenti e idonei come tali a riportare nella medesima prospettiva l interlocuzioni riferite ai due predetti “oggetti”, nella riconducibilità del te lingotto a forme di “panetti” tipici del confezionamento della droga, nel estraneità del termine rispetto ad attività svolte dagli interlocutori (c sostanza non risultava commerciassero in oro né l’hanno mai dedotto), nella corrispondenza del prezzo correlato ai “lingotti” con quello praticato dal NOME COGNOME NOME nei confronti di altri acquirenti (cfr. pag 11 e ss del sentenza impugnata). Si tratta, in altri termini, di una valida motivazione, confuta sia espressamente che implicitamente le considerazioni difensive, e rispetto alla quale viene in rilievo il noto principio secondo il quale, con spec riferimento ai vizi di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazio essi devono essere di spessore tale da risultare percepibili ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, ment rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate i modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr. Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 3 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Coerente appare anche la valorizzazione delle dichiarazioni del collaboratore d giustizia, pur essendo riferite a mesi successivi all’aprile del 2018, sic funzionali anche esse (in quanto collegate ad altri ancor più preganti element come sopra già citati) a ricondurre le attività contestate al ricorrente nell’ alveo operativo a lui obiettivamente ascrivibile, quale quello del narcotraffico.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertant che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spe procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione del causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE del Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende
Così deciso, il 19.03.2024.