Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione è Destinato al Fallimento
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e specificità. Un recente provvedimento della Suprema Corte, l’Ordinanza n. 22337/2024, offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere respinta ancor prima di essere esaminata nel merito. Il caso in esame dimostra l’importanza di formulare motivi di ricorso che non siano una mera riproposizione di argomenti già valutati, evidenziando perché un ricorso inammissibile rappresenta una sconfitta su un piano procedurale, prima ancora che sostanziale.
Il Caso in Analisi: Dalla Corte d’Appello alla Cassazione
La vicenda giudiziaria trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. Un imputato, condannato per il reato di rapina impropria, decideva di impugnare la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione. Il fulcro del suo ricorso era la richiesta di derubricazione del reato in quello, meno grave, di tentata rapina impropria. Sostanzialmente, la difesa contestava la qualificazione giuridica data ai fatti dai giudici di merito, lamentando vizi di motivazione e un’errata applicazione della legge penale.
I Motivi del Ricorso Inammissibile: Un’Analisi Dettagliata
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi interconnessi, che costituiscono un monito per chiunque intenda adire il massimo organo di giurisdizione.
La Ripetitività delle Argomentazioni
Il primo motivo di inammissibilità risiede nel carattere meramente riproduttivo delle doglianze. La Corte ha osservato che i motivi presentati non erano altro che una riproposizione di argomenti già ampiamente vagliati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. Il ricorso mancava di una critica specifica e puntuale alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. In pratica, invece di spiegare perché la Corte d’Appello avesse sbagliato nel suo ragionamento, la difesa si è limitata a ripetere le stesse tesi, rendendo l’impugnazione generica e, di conseguenza, inammissibile.
Il Contrasto con la Giurisprudenza Consolidata
Il secondo profilo di criticità riguardava la manifesta infondatezza del motivo nel merito. Le tesi giuridiche proposte dal ricorrente, relative alla qualificazione del reato, si ponevano in palese contrasto non solo con il dato normativo, ma anche con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. La Corte ha richiamato un proprio precedente (sentenza n. 15584/2021) per sottolineare come la questione fosse già stata risolta in passato in senso contrario alle aspettative del ricorrente.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nelle sue motivazioni, la Suprema Corte ha chiarito che il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito dove si possono ridiscutere i fatti o riproporre le medesime questioni già decise. Il suo ruolo è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che non si confronta criticamente con le ragioni della decisione di appello, ma si limita a ripresentare le proprie tesi, elude questa funzione. Pertanto, un simile ricorso è indeducibile e manifestamente infondato, giustificandone la dichiarazione di inammissibilità. La Corte ha concluso condannando il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a sanzione dell’uso pretestuoso dello strumento processuale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: per avere successo in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza di appello. È indispensabile costruire un ricorso che demolisca, punto per punto e con argomenti giuridici pertinenti, il ragionamento seguito dal giudice precedente. La mera ripetizione di doglianze già respinte non solo è inutile, ma espone il ricorrente a sanzioni economiche. Per gli avvocati, ciò significa che la redazione di un ricorso per cassazione richiede uno studio approfondito e specifico della sentenza da impugnare, finalizzato a individuare vizi concreti e non a riproporre una battaglia già persa nei gradi di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché si limitava a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza muovere una critica specifica e puntuale al ragionamento contenuto nella sentenza impugnata.
Qual era la richiesta principale del ricorrente?
Il ricorrente chiedeva la derubricazione del reato contestatogli da rapina impropria a tentata rapina impropria, sostenendo quindi che i fatti dovessero essere qualificati come un reato meno grave.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22337 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22337 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME h ibiji-C.j.k.A n 5
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la mancanz contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, nonché l’inosserv erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata derubricazione reato contestato in quello di tentata rapina impropria, è indeducibile riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con co argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da spe critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugna vedano in particolare pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata in merito alla co qualificazione giuridica come rapina impropria);
che tale motivo è comunque manifestamente infondato poiché inerente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato norm e con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. Sez. 2, n del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 281117), come pure non ha mancato pertinentemente di rilevare la Corte territoriale a pag. 5 della sentenza imp rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso in Roma, il 16/04/2024
Il Consigliere Estensore