Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 2028 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2028 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BRASOV( ROMANIA) il 02/07/1986
avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l’annullamento sena rinvio della decisione impugnata per intervenuta prescrizione dei reati;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Belluno in data 7 ottobre 2016, con cui NOME COGNOME veniva condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 400 di multa per il reato di fu di 14.674 paia di occhiali, sottratti alla ditta “RAGIONE_SOCIALE nella notte tra i giugno 2013, con le aggravanti della violenza sulle cose e di aver provocato un danno patrimoniale di rilevante entità.
L’imputato, attraverso il suo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione p violazione di legge e vizio di motivazione, affidandolo ai seguenti motivi.
2.1 In primo luogo osserva che il reato è già prescritto essendo stato commesso il 17 giugno 2013.
2.2 Eccepisce inoltre che la motivazione offerta dalla Corte distrettuale ris assolutamente carente e contraddittoria sotto il profilo dell’accertamento della responsabil dell’imputato.
Ravvisa la violazione degli articoli 191 e 192 cod. proc. pen. in ordine ai crit valutazione della prova, poiché il quadro probatorio rappresentato in sentenza è fondato s indizi che non sono gravi, precisi e concordanti e che non conducono, al di là di og ragionevole dubbio, all’affermazione della penale responsabilità dello stesso..
Il Procuratore Generale ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dei reati, e per l’inammissibilità del ricorso nel rest
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso con cui si deduce l’intervenuta prescrizione del reato, in anteriore alla sentenza d’appello, è manifestamente infondato.
Dalla lettura delle conformi sentenze di merito emerge che l’imputato è stato ritenu responsabile del reato di furto, “riconosciute le aggravanti di cui all’art.61 n.7 c.p.e 6 c.p.”; ricorre pertanto l’ipotesi prevista dall’articolo 625, ultimo comma, cod.pen., che app prevede che “Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’articolo 61, la p della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire duemila a quindicimila”.
Va pertanto osservato che la doppia aggravante (artt.61 n.7 e 625, n. 2, cod. pen.) fa che la pena massima a cui rapportare il termine di prescrizione è quella di anni dieci, con conseguenza che il termine massimo, in presenza di cause interruttive, è nel caso di specie pari a dodici anni e mezzo, sicchè, essendo stato il reato consumato tra 16 e 17 giugno 2013, esso non è ancora decorso (venendo a maturazione non prima del 16 dicembre 2025).
Per le stesse ragioni risultano inammissibili le richieste del Procuratore Generale, ne parte in cui sollecita la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
Il motivo con cui si censura l’affermazione di responsabilità dell’imputato per vizi di motivazione e violazione di legge è inammissibile perché generico.
La censura, appresso riportata integralmente, lamenta che “la suindicata motivazione sia assolutamente assenza, carente e contraddittoria sotto il profilo della penale responsabil dell’imputato. Il quadro probatorio evidenzia indizi che non sono affatto gravi, preci e concordanti e che non conducono al di là di ogni ragionevole dubbio alla penale responsabilità dell’imputato. Ne consegue, altresì, la violazione degli artt.191 e 192 c.p.p. in ordine ai di valutazione della prova. Ciò detto, si evidenzia la manifesta illogicità nonché la rad assenza della motivazione dell’impugnanda sentenza e si insiste per l’annullamento della stessa”.
La censura è evidentemente inammissibile.
Si rammenta che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitin lamentare che “l’omessa valutazione, da parte del giudice d’appello, delle censure articolat con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l’autonom individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindac legittimità, dovendo l’atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la pre prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a ve (sez. 2, Sentenza n. 9029 del 05 novembre 2013 – Rv. 258962 – 01); dovendosi aggiungere che l’atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il cont dell’impugnazione e la decisività del motivo negletto, dovendo l’atto di ricorso contenere precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a v (sez. 3 – sentenza n. 8065 del 21 settembre 2018 Ud.- Rv. 275853 – 02).
I motivi sopra richiamati GLYPH non risultano GLYPH scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), tenuto conto della giustificazione rinvenibile n sentenza.
L’impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado pre esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerar logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla b apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illog e perciò insindacabili in sede di legittimità.
La Corte distrettuale, infatti, ha replicato ai motivi di appello, confutando puntualment ipotesi alternative prospettate dall’appellante in ordine alla disponibilità dell’autovettu A8, con targa rumena, che il giorno del furto transitava nella zona dello stabilimento De Rig dove venivano sottratti 14.674 paia di occhiali, previa effrazione di un lucernaio; all’ut della schedk telefonica che nella medesima circostanza agganciava le celle del luogo; al rinvenimento nel portafogli del Ionita di un foglietto contenente l’indirizzo della COGNOME ritrovamento di una sim card, che aveva agganciato la cella dello stesso luogo allinterno dell’auto dell’imputato, in cui veniva pure ritrovato un telefono cellulare nella cui mem v’erano foto di occhiali griffati.
A fronte delle puntuali risposte da parte della Corte territoriale, l’atto di ricorso si confronta con le stesse e non rappresenta la precisa prospettazione delle ragioni di diritt e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica.
Giova altresì precisare che, anche per quella parte della censura nella quale si deduce la violazione della regola di valutazione della prova indiziaria posta dall’art.192 cod. proc. pe motivo di ricorso si risolve nella deduzione di un vizio della motivazione, considerato c l’esame della gravità, precisione e concordanza degli indizi da parte del giudice di legittimi è sinonimo di controllo sul rispetto, nelle fasi di merito, dei parametri della completezza, correttezza e della logicità del discorso motivazionale.
La Corte di legittimità a Sezioni Unite ha, per altro verso, chiarito che è inammissibi motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione ag artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesim disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n.29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027 – 04).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dell spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente no versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico del medesimo, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese Ob <4# processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso il 20 novembre 2024
Il consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente