Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Correzione dell’Errore Materiale
Quando si presenta un appello, è fondamentale rispettare precisi limiti procedurali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce perché un ricorso inammissibile può essere rigettato, soprattutto quando tenta di rimettere in discussione i fatti e contesta legittime correzioni procedurali. Analizziamo insieme un caso pratico che illustra questi principi.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dalla condanna di una persona per il reato di lesioni personali, previsto dall’art. 582 del codice penale. In seguito a un primo appello, il Tribunale aveva confermato la responsabilità penale dell’imputata, ma aveva rideterminato la pena in una multa di 500 euro, grazie alla concessione delle attenuanti generiche. Nonostante la parziale riforma, l’imputata ha deciso di presentare un ulteriore ricorso alla Corte di Cassazione.
I Motivi del Ricorso alla Corte di Cassazione
La ricorrente ha basato il suo appello su due principali motivi di doglianza:
1. Errata valutazione delle prove: Il primo motivo contestava le risultanze probatorie, sostenendo una violazione di legge. Tuttavia, la Corte ha immediatamente riqualificato questa censura come un tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda, un’operazione non consentita in sede di legittimità.
2. Illegittima correzione delle spese legali: Il secondo motivo criticava la decisione del giudice precedente di correggere, senza un’udienza formale, la sentenza per includere la condanna al pagamento delle spese legali in favore della parte civile. Secondo la difesa, questa procedura avrebbe violato i diritti dell’imputata.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una chiara analisi per ciascuno dei motivi sollevati.
Per quanto riguarda il primo punto, i giudici hanno ribadito un principio cardine del nostro sistema: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare le prove e ricostruire i fatti. Il motivo è stato quindi ritenuto inammissibile perché mascherava una richiesta di rivalutazione fattuale.
Sul secondo motivo, relativo alla correzione dell’errore materiale, la Corte lo ha giudicato manifestamente infondato per due ragioni concorrenti.
In primo luogo, l’omessa condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, a fronte della conferma delle statuizioni civili, costituisce un classico errore materiale. La giurisprudenza costante permette la correzione di tale omissione tramite la procedura semplificata dell’art. 130 del codice di procedura penale, quando non emerga dalla motivazione la volontà del giudice di compensare le spese. In questo caso, la volontà era chiaramente quella di condannare, rendendo la correzione un atto dovuto.
In secondo luogo, il diritto di difesa dell’imputata non è stato leso. La ricorrente ha avuto, infatti, la piena possibilità di contestare la liquidazione delle spese proprio attraverso il ricorso per cassazione, come effettivamente ha fatto. Il contraddittorio, sebbene differito, è stato pienamente garantito. Peraltro, la Corte ha notato come la critica fosse generica, non specificando perché l’importo liquidato (peraltro inferiore alle medie tariffarie) fosse errato o incongruo.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. In primo luogo, conferma la rigidità dei limiti del ricorso per cassazione: è inutile tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove, poiché tali motivi verranno sistematicamente dichiarati inammissibili. In secondo luogo, chiarisce che la procedura di correzione di errore materiale è uno strumento flessibile a disposizione del giudice per rimediare a sviste evidenti, come l’omissione della condanna alle spese, senza la necessità di un nuovo giudizio. Infine, sottolinea che anche quando si contesta un aspetto procedurale, le doglianze devono essere specifiche e dettagliate, pena la loro genericità e, di conseguenza, la loro inammissibilità. La decisione finale ha comportato per la ricorrente, oltre alla conferma della condanna, il pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende.
Quando un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, invece di denunciare vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge o vizi logici della motivazione), tenta di ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
È legittimo correggere una sentenza che ha dimenticato di condannare l’imputato alle spese della parte civile?
Sì, è legittimo. Se dalla motivazione non emerge la volontà del giudice di compensare le spese, l’omissione è considerata un errore materiale emendabile ai sensi dell’art. 130 del codice di procedura penale, senza necessità di un nuovo processo.
La correzione delle spese legali senza un’udienza dedicata viola il diritto di difesa?
No. Secondo la Corte, il diritto di difesa è comunque garantito perché la parte interessata ha la possibilità di contestare la liquidazione delle spese proponendo ricorso per cassazione, come avvenuto nel caso di specie. Il contraddittorio è quindi assicurato, seppur in un momento successivo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28326 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28326 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2024 del TRIBUNALE di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputata COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Sassari che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 582 cod. pen., procedendo, però, alla rideterminazione della pena in € 500 di in/Ir previa concessione delle circostanze attenuanti generiche;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che richiama anche l’art. 606, comma 1, lett, b), cod. proc. pen., si risolve in una doglianza sulle risultanze probatorie al più attinente a vizio di motivazione come tale non consentito ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correzione di errore materiale effettuata de plano in ordine alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, è manifestamente infondato in quanto:
per un verso, secondo in costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità «è emendabile, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., la sentenza resa dal giudice di appello all’esito di rito ordinario che, pur confermando le statuizioni civili della sentenza di primo grado, abbia omesso di condannare l’imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel grado, qualora – come nella specie (la statuizione di condanna è stata confermata, la riforma riguarda solo la misura della pena, punto privo di incidenza sulla posizione della parte civile) non risultino dalla motivazione elementi indicativi della volontà del giudice di disporre la compensazione, totale o parziale, di dette spese ed emerga, invece, la giustificazione del pagamento in favore della parte civile» (cfr. Sez. 4, n. 5805 del 03/02/2021 Rv. 280926 – 01);
per altro verso, il difensore dell’imputata è stato messo in condizione di contestare la liquidazione delle spese con la proposizione del ricorso per cassazione, come del resto ha fatto; pertanto il contraddittorio, sia pure differito, è stato garantito e sono stati assicurati i diritti difensivi; peraltro il ricorso sul pun è intrinsecamente generico poiché non indica per quali ragioni quella liquidazione dovrebbe ritenersi erronea o incongrua, tanto più che gli importi liquidati sono inferiori alla media edittale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/07/2024