Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30707 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30707 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANZARO il 08/12/1985
avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME COGNOME Emanuele ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990 deducendo, con il primo motivo, l’uso personale dell
stupefacente, con il secondo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine ritenuta recidiva e
/ con il terzo motivo, in ordine al diniego di circostanze attenuanti generich
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus
delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione d
riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insind in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto
dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
Nel caso di specie, la
Corte d’appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dalla quantità non esi stupefacente detenuto, già pronto in involucri destinati alla cessione, dal possesso di
cospicua somma di denaro suddivisa in banconote di piccolo taglio, dalle modalità del fatto, pos che il ricorrente deteneva lo stupefacente in orario notturno, in un sottopasso della staz
ferroviaria, dalla contraddittorietà delle versioni offerte dallo stesso ricorrente i all’acquisto dello stupefacente e al possesso del denaro, nonché dal precedente specifico da cu
è gravato l’imputato. Né rileva il mancato accertamento del principio attivo della sosta stupefacente, essendone provata mediante il cosiddetto narcotest la natura stupefacente ed essendo stati riqualificati fatti ai sensi del comma quinto.
Il giudice a quo con determinazioni altrettanto non sindacabili in sede di legitti richiamando i numerosi precedenti da cui è aggravato limputato per reati contro il patrimonio e anche speditici, avuto riguardò alla personalità dell’imputato, già sotto’posto a misu prevenzione, in assenza di elementi positivi valorizzabili ai fini del riconoscimento circostanze attenuanti generiche, ha ritenuto che la recidiva fosse correttamente applica essendo il nuovo reato espressione di una maggiore pericolosità sociale e ha confermato i diniego di circostanze attenuanti generiche.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell’art. 616 cod. pr pen., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibi colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
DEPOSITATA