Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi sono Generici e Reiterativi
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione, Sezione Penale, offre un’importante lezione sulla corretta formulazione dei ricorsi. Un ricorso inammissibile non solo preclude l’esame nel merito della questione, ma comporta anche conseguenze economiche per i ricorrenti. Analizziamo come la genericità e la mera ripetizione dei motivi d’appello abbiano portato a questa decisione.
I Fatti del Processo
Due individui proponevano ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello che li vedeva soccombenti. I ricorrenti basavano la loro difesa su due punti principali: l’applicazione della causa di giustificazione prevista dall’art. 393-bis del codice penale (reazione ad un atto arbitrario del pubblico ufficiale) e il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale. Sostanzialmente, ritenevano di aver reagito a un comportamento illegittimo di alcuni militari e che, in ogni caso, la loro condotta fosse di gravità talmente lieve da non meritare una condanna penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Questa decisione ha comportato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. È interessante notare, tuttavia, che la Corte ha escluso la condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile in questo grado di giudizio.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La Corte ha fondato la sua decisione su diverse ragioni di carattere sia procedurale che sostanziale.
Genericità e Manifesta Infondatezza
Il primo e fondamentale motivo di inammissibilità è stato individuato nella genericità e manifesta infondatezza dei motivi presentati. I ricorsi, secondo la Corte, si limitavano a riproporre le stesse censure già formulate in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. In pratica, la difesa non ha spiegato perché la decisione della Corte d’Appello fosse errata, ma si è limitata a ribadire il proprio dissenso. Questo approccio rende il ricorso non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità della Cassazione.
L’Insussistenza della Reazione ad Atto Arbitrario
Per quanto riguarda l’art. 393-bis c.p., la Cassazione ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva evidenziato come non fosse stato dimostrato in alcun modo che i militari avessero agito con atti arbitrari o eccedendo i limiti delle loro funzioni. Al contrario, il loro operato era stato giudicato conforme ai doveri d’ufficio.
L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Anche il motivo relativo all’art. 131-bis c.p. è stato giudicato inammissibile per aspecificità. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione esaustiva sul perché la condotta degli imputati fosse di una gravità tale da non poter essere considerata di ‘particolare tenuità’, e il ricorso non ha saputo contestare efficacemente tale valutazione.
La Questione delle Spese della Parte Civile
Un aspetto di particolare interesse è la decisione di non condannare i ricorrenti al pagamento delle spese legali della parte civile. La Corte ha spiegato che, nei procedimenti in camera di consiglio, se la parte civile produce una memoria con elementi ‘ultronei’ (cioè eccessivi o non strettamente necessari) rispetto alla valutazione di inammissibilità, può essere esclusa la condanna alla rifusione delle sue spese. In questo caso, la memoria della parte civile andava oltre il necessario contrasto alla pretesa avversaria, giustificando la mancata condanna.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo di Cassazione: un ricorso non può essere una semplice ripetizione dei motivi d’appello. È necessario un confronto critico e specifico con le ragioni della sentenza impugnata, pena la declaratoria di un ricorso inammissibile. La decisione sottolinea inoltre che la condanna alle spese processuali è una conseguenza diretta dell’inammissibilità, ma introduce un’importante sfumatura riguardo alle spese della parte civile, la cui liquidazione non è automatica e dipende dalla sua attività difensiva nel giudizio di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, in quanto si limitava a ripetere le censure già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Perché non è stata riconosciuta la causa di giustificazione della reazione ad un atto arbitrario?
Non è stata riconosciuta perché la Corte d’Appello aveva motivato adeguatamente l’assenza di prove che i pubblici ufficiali avessero ecceduto i loro limiti con atti arbitrari, avendo invece agito nell’espletamento del loro ufficio.
Perché i ricorrenti non sono stati condannati a pagare le spese legali della parte civile?
Non sono stati condannati perché, nel giudizio di Cassazione, la parte civile ha prodotto una memoria con argomentazioni ritenute eccessive e non strettamente necessarie a sostenere l’inammissibilità del ricorso, giustificando così l’esclusione della condanna alla rifusione delle sue spese.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39336 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39336 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a LICATA il DATA_NASCITA NOME nato a LICATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata ed esaminati i ricorsi presentati con due distinti atti, il medesimo contenuto, da NOME NOME e NOME COGNOME lAic) Letta la memoria con allegati conclusioni scritte della parte civile.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, reiterativi di censu formulate in appello, disattese con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso.
A pag. 11 della sentenza impugnata, la Corte di appello fornisce congrua motivazione circa l’insussistenza dei presupposti per ritenere integrata la causa di giustificazione di cui all’art. bis cod. pen., evidenziando che non risultava in alcun modo dimostrato che i militari avessero ecceduto, con atti arbitrari, i limiti delle loro attribuzioni, avendo piuttosto agito n espletamento dell’ufficio ricoperto, al netto di qualsivoglia comportamento connotato da difetto di congruenza tra le modalità impiegate e le finalità per le quali era loro attribuita la pubb funzione.
Il motivo relativo al mancato riconoscimento dei presupposti di cui all’art. 131-bis cod. pen., inammissibile per aspecificità, in quanto la Corte di appello, con motivazione congrua ed esaustiva, ha posto a fondamento dell’esclusione della causa di non punibilità invocata dai ricorrenti la gravità della condotta, tale da escluderne la particolare tenuità (pag. 11).
Osservato, infine, che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il rico dell’imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrasta avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria. Nella specie, deve ess esclusa la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile che ha prodotto una memoria contenente l’indicazione di elementi di contrasto ultronei rispetto alla valutazione preliminare di inammissibilità operata dal Collegio secondo presupposti e le peculiari finalità del meccanismo di cui all’art. 610, comma primo, cod. proc pen. (Sez. 7, Ordinanza n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139 – 01).
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.