Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16286 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16286 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a TORRE DEL GRECO il 10/05/1978
avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di NOME Salvatore
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo in ordine alla ritenuta responsabilità, oltre ad essere
geneticamente inammissibile, come correttamente rilevato dalla Corte di appello (i motivi di gravame non contengono alcuna articolazione della rel
a tiva deduzione che viene apoditticamente richiamata in sede di conclusioni; v. pag. 2 motivi di appello: “assolvere l’imputato perché il fat
non sussiste”), è manifestamente infondato avendo il Corte di appello integralmente richiamato la decisione di primo grado che aveva evidenziato come l’imputato
li trovasse a passeggio con
la fidanzata in orario e luogo incompatibili rispetto alla necessità di fare rientro press
Comunità da cui era stato autorizzato ad allontanarsi solo per recarsi presso l’abitazione familiare;
rilevato che analoga genericità si apprezza in ordine al motivo con cui si censurano la
ritenuta recidiva ed il trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di appello, da un canto, osservato come la lunga serie di precedenti palesasse una accresciuta pericolosità del Tammaro
valorizzando anche le motivazioni ludiche alla base della violazione e le giustificazioni fornit d’altro canto, come la pena in concreto irrogata, là dove il primo giudice aveva applicato una pena inferiore rispetto alla tipologia di recidiva contestata, in assenza di elementi favorevoli valorizzare ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non potesse essere ulteriormente ridotta;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/04/2025.