Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere i confini del suo operato. La Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un organo di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento chiarisce perfettamente questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché tentava di ottenere una nuova valutazione di merito, mascherata da vizio di legge. Questo articolo analizza la decisione e le sue implicazioni.
Il Caso in Esame: La Contestazione sul Riconoscimento di un’Attenuante
Il ricorrente si era rivolto alla Corte di Cassazione dopo che la Corte d’Appello di Milano aveva confermato la sua condanna. L’unico motivo di doglianza riguardava il mancato riconoscimento dell’attenuante prevista dall’articolo 62, n. 4, del codice penale. Secondo la difesa, i giudici di merito avevano errato nel non concedere tale diminuzione di pena.
I Motivi del Ricorso Inammissibile secondo la Suprema Corte
La Settima Sezione Penale della Cassazione ha stroncato le argomentazioni difensive, ritenendo il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La Corte ha sottolineato come le censure mosse dal ricorrente non evidenziassero reali vizi di legge, ma si traducessero in una semplice richiesta di riconsiderazione delle valutazioni già operate dai giudici dei precedenti gradi di giudizio.
Valutazioni di Merito e Ruolo della Cassazione
Il punto centrale della decisione è il ruolo della Corte di Cassazione. I giudici hanno ribadito che le valutazioni di merito, come quella relativa alla concessione o meno di un’attenuante, sono di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado. La Cassazione può intervenire solo se la motivazione della decisione impugnata è illogica, contraddittoria o del tutto assente, ma non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito se questa è immune da tali criticità. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione coerente e giustificata per negare l’attenuante.
Contrasto con la Giurisprudenza Consolidata
Un ulteriore elemento che ha portato alla declaratoria di inammissibilità è stato il palese contrasto tra le argomentazioni del ricorrente e la giurisprudenza consolidata della stessa Corte di Cassazione. I giudici hanno richiamato diverse sentenze precedenti che confermano come la richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove o delle circostanze di fatto non sia ammissibile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorso è stato considerato un tentativo di superare questo confine, proponendo enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con l’orientamento costante della giurisprudenza. La Corte ha ritenuto le valutazioni della Corte d’Appello esenti da criticità motivazionali e, pertanto, non sindacabili in quella sede. La manifesta infondatezza del motivo ha quindi determinato l’inevitabile esito dell’inammissibilità.
Le Conclusioni: Condanna alle Spese e alla Cassa delle Ammende
La conseguenza diretta della dichiarazione di un ricorso inammissibile non è solo il rigetto delle richieste del ricorrente, ma anche l’imposizione di sanzioni economiche. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa misura ha una duplice funzione: sanzionare l’abuso dello strumento processuale e scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati che appesantiscono inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava una valutazione di merito (il mancato riconoscimento di un’attenuante) senza dimostrare vizi logici o di legge nella motivazione della sentenza impugnata, proponendo argomenti in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un caso?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze dei giudici di merito, non effettuare una nuova valutazione delle prove.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4978 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4978  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (TARGA_VEICOLO CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconosciment dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato quanto, a fronte di valutazioni di merito esenti da criticità motivazionali giustificative e, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2), si prospettano enunc ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza d legittimità (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280615; Sez. 5, n. 197 del 11/04/2019, COGNOME, Rv. 275922; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, COGNOME, Rv. 265685);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 24 ottobre 2023.