Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Condanna
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica e precisione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza di condanna; è necessario individuare vizi specifici di legittimità. Un recente provvedimento della Suprema Corte, che ha dichiarato un ricorso inammissibile, ci offre lo spunto per analizzare perché un’impugnazione può essere respinta senza nemmeno entrare nel merito. Il caso riguardava una condanna per il reato previsto dall’art. 474 del codice penale, relativo al commercio di prodotti con marchi contraffatti.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Perugia. Un’imputata era stata ritenuta penalmente responsabile per il delitto di cui all’art. 474 c.p., che punisce chiunque introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o mette in commercio opere dell’ingegno o prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti. Sentendosi ingiustamente condannata, l’imputata decideva di proporre ricorso per Cassazione, contestando l’affermazione della sua responsabilità penale.
L’Appello e il Ricorso Inammissibile in Cassazione
L’esito del giudizio di legittimità è stato netto: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha rilevato che l’unico motivo presentato dall’imputata era ‘aspecifico’ e ‘reiterativo’. In altre parole, le argomentazioni non erano nuove, ma si limitavano a riproporre le medesime doglianze già avanzate e analizzate in sede di appello. La difesa non aveva evidenziato specifiche contraddizioni o illogicità manifeste nel ragionamento della Corte territoriale, ma aveva tentato di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, un’attività preclusa al giudice di legittimità.
La Funzione della Corte di Cassazione
È fondamentale ricordare che la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Il suo compito non è quello di riesaminare i fatti e decidere se l’imputato sia colpevole o innocente, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze impugnate. Un ricorso che chiede semplicemente una diversa interpretazione delle prove, senza dimostrare un vizio di legittimità, è destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nella sua ordinanza, la Corte ha sottolineato come i giudici d’appello avessero fornito una motivazione ‘esaustiva e conforme alle risultanze processuali’. Essi avevano indicato una ‘pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità’ dell’imputata. Di fronte a una motivazione così strutturata, precisa e concludente, la Cassazione ha stabilito di non poterla rivalutare, non essendo emersi errori di logica o contraddizioni evidenti. Il ricorso, pertanto, non superava il vaglio di ammissibilità, trasformandosi in un tentativo infruttuoso di ottenere un terzo giudizio di merito.
Conclusioni: L’Importanza dei Motivi Specifici nel Ricorso
La decisione in commento ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione deve essere fondato su motivi specifici, che attengono a violazioni di legge o a vizi logici della motivazione, e non può limitarsi a una generica contestazione della ricostruzione dei fatti. La declaratoria di inammissibilità comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in tremila euro. Questo serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione tecnicamente rigorosi e mirati a censurare esclusivamente i vizi consentiti dalla legge.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché considerato ‘aspecifico’ e ‘reiterativo’, ossia si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza individuare specifici vizi di legittimità (errori di diritto o illogicità manifeste) nella sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘aspecifico’ e ‘reiterativo’?
Significa che il motivo è troppo generico e non indica in modo preciso l’errore commesso dal giudice precedente (aspecifico). Inoltre, si limita a riproporre questioni già esaminate e decise nel precedente grado di giudizio, senza aggiungere nuovi profili giuridici (reiterativo).
Quali sono state le conseguenze per la persona che ha presentato il ricorso?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la persona ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43764 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43764 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SPOLETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’affermazione di penale responsabili dell’imputata per il delitto di cui all’art. 474 cod. pen, è aspecifico in quanto reit medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del mate probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risu processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabi del ricorrente (vedi pagg. 4/5 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o il manifeste.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2023
Il Pre “dente Il ConsIglr» estensore