Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Valutazione del Giudice di Merito
L’esito di un procedimento penale può spesso dipendere da cavilli procedurali tanto quanto dal merito della questione. Un esempio lampante è il caso del ricorso inammissibile, una decisione che blocca sul nascere l’esame di un’impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare i confini del giudizio di legittimità, il ruolo dell’art. 133 del codice penale nella determinazione della pena e le severe conseguenze di un ricorso presentato senza validi presupposti legali.
La Vicenda Processuale: Dalla Condanna per Lesioni al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una condanna per il reato di lesioni personali (artt. 582 e 583 c.p.). In secondo grado, la Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la sentenza, riducendo la pena inflitta (in mitius), ma confermando in tutto il resto la responsabilità penale dell’imputato. Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione. L’obiettivo era contestare i criteri con cui il giudice d’appello aveva valutato la sua pericolosità sociale nel determinare la sanzione.
L’Unico Motivo del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile perché basato su un motivo ‘manifestamente infondato’. Il cuore della decisione risiede nella distinzione fondamentale tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorrente, infatti, non contestava un errore di diritto o un vizio logico nella motivazione della sentenza d’appello, ma tentava di ottenere una nuova e più favorevole valutazione di elementi di fatto, come il suo comportamento processuale.
Il Ruolo dell’Art. 133 c.p. e la Capacità a Delinquere
La Corte di Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse correttamente esercitato il proprio potere discrezionale nell’applicare l’art. 133 del codice penale. Questo articolo guida il giudice nella commisurazione della pena, tenendo conto di due parametri principali: la gravità del fatto e la capacità a delinquere del reo. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano ritenuto preponderanti i ‘plurimi precedenti penali, anche recenti’ dell’imputato, considerandoli un indice significativo della sua capacità a delinquere. La Cassazione ha ribadito che questa valutazione, se congrua e logicamente motivata, non può essere censurata in sede di legittimità.
Le Conseguenze del Ricorso Inammissibile: Spese e Sanzione
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Ma non solo: la Corte ha ravvisato una colpa nell’aver proposto un’impugnazione ‘evidenemente inammissibile’. Per questo motivo, ha condannato l’imputato anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che funge da deterrente contro ricorsi pretestuosi.
La Posizione della Parte Civile
Un dettaglio procedurale interessante riguarda la parte civile. Le sue conclusioni scritte sono state ignorate dalla Corte perché presentate tardivamente, ovvero oltre il termine di quindici giorni prima dell’udienza, come previsto dall’art. 611 c.p.p. Questo sottolinea l’importanza del rispetto dei termini perentori nel processo penale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la sua decisione sul principio consolidato secondo cui il giudizio di Cassazione è un controllo di legittimità e non un terzo grado di merito. Il ricorso era manifestamente infondato perché mirava a una riconsiderazione degli elementi di fatto (come il bilanciamento delle circostanze) che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e coerente per aver dato maggior peso ai precedenti penali dell’imputato nel determinare la pena, in piena conformità con i criteri dell’art. 133 c.p. Pertanto, non sussisteva alcun vizio di legge o di motivazione che potesse essere validamente censurato in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: non si può adire la Corte di Cassazione per ottenere una semplice rivalutazione dei fatti. Un ricorso inammissibile non solo non viene esaminato nel merito, ma comporta anche significative sanzioni economiche per il ricorrente. Questa decisione serve da monito sull’importanza di fondare le proprie impugnazioni su solidi motivi di diritto, evitando di intasare il sistema giudiziario con ricorsi palesemente infondati che contestano il legittimo esercizio del potere discrezionale dei giudici di merito.
 
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato è stato ritenuto ‘manifestamente infondato’. Esso non contestava un errore di diritto, ma mirava a ottenere una nuova valutazione nel merito del bilanciamento delle circostanze, attività che spetta esclusivamente ai giudici dei gradi precedenti e non alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base alla decisione, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, a causa della colpa ravvisata nell’aver proposto un ricorso palesemente infondato, anche al versamento di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
In base a quali criteri il giudice ha valutato la pena dell’imputato?
Il giudice ha valutato la pena secondo i criteri dell’art. 133 del codice penale. In particolare, ha considerato preponderanti la gravità del fatto e la capacità a delinquere dell’imputato, desunta dai suoi numerosi e recenti precedenti penali.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4711 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4711  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che per quel che qui interessa – ha rideterminato in mitius la pena irrogata all’imputato, confermando nel resto la decisione di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità per il reato di c agli artt. 582 e 583 cod. pen.;
osservato che non deve aversi riguardo alle conclusioni presentate dalla parte civile il giorn 11 gennaio 2024, ossia tardivamente rispetto alla presente udienza (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 – 01, c condivisibilmente ha osservato che «il disposto dell’art. 611 cod. proc. peri. impone alle di depositare memorie entro il termine di quindici giorni prima dell’udienza camerale», a pena d inammissibilità, «onde consentire alle altre parti di prenderne visione ed esercitare le faco deduttive di replica»), il che esime dal dilungarsi in ordine ad esse, bastando rilevare che n contengono la richiesta di condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la Corte distrettual ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previ dall’art. 133 cod. pen. – ossia la gravità del fatto e la capacità a delinquere dell’imputato, dai plurimi precedenti penali, anche recenti – che ha considerato preponderanti nell’esercizio de potere discrezionale ad essa riservato in ordine al giudizio di bilanciamento tra le circostan (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 de 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01), che non può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite di favorevoli elementi di fatto (segnatamente, il comportamento processuale dell’imputato);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., s 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nulla sulle spese di parte civile.
Così deciso il 18 gennaio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente