Ricorso Inammissibile: Quando le Omissioni nei Primi Gradi Pesano in Cassazione
Nel complesso iter della giustizia penale, ogni fase processuale ha le sue regole e le sue scadenze. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare le conseguenze di un ricorso inammissibile, sottolineando l’importanza di formulare tutte le proprie istanze difensive nei tempi e nei modi corretti. La decisione in esame chiarisce che certe richieste, se non avanzate nei giudizi di merito (primo grado e appello), non possono essere presentate per la prima volta davanti alla Suprema Corte.
Il Contesto del Ricorso Inammissibile
Il caso analizzato riguarda un imputato che, dopo una condanna confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione. I motivi del ricorso si basavano essenzialmente su due punti: la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale, e la critica alla decisione dei giudici di merito di non concedere le attenuanti generiche e di applicare una determinata sanzione.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto entrambi i motivi non meritevoli di accoglimento, dichiarando l’intero ricorso inammissibile.
La Preclusione sull’Art. 131-bis
Il primo e più significativo motivo di inammissibilità riguarda la richiesta di proscioglimento per particolare tenuità del fatto. La Corte ha evidenziato come l’imputato non avesse mai formulato tale richiesta durante il giudizio di merito.
Secondo l’articolo 609, comma 2, del codice di procedura penale, le questioni non dedotte nei motivi di appello non possono essere sollevate nelle fasi successive. Questo principio, noto come preclusione, serve a garantire l’ordine e la progressione del processo, impedendo che vengano introdotte nuove questioni nel giudizio di legittimità, che ha la sola funzione di verificare la corretta applicazione della legge e non di riesaminare i fatti.
Di conseguenza, non avendo il ricorrente richiesto l’applicazione dell’art. 131-bis in appello, si è preclusa la possibilità di farlo in Cassazione.
Le motivazioni della Corte
La Corte ha stabilito che i motivi di impugnazione non possono superare il vaglio di ammissibilità. Per quanto riguarda l’art. 131-bis, la censura è preclusa. Non avendo l’imputato richiesto l’applicazione della causa di esclusione della punibilità nel giudizio di merito, non può dedurre tale questione nel giudizio di legittimità. Per quanto riguarda le critiche sulle attenuanti (art. 62-bis c.p.) e sul trattamento sanzionatorio, la Corte le ha ritenute generiche e prive di un reale confronto critico con la sentenza impugnata. Quest’ultima, infatti, aveva adeguatamente motivato le sue scelte facendo riferimento ai parametri dell’art. 133 c.p., come le modalità della condotta e la personalità negativa dell’imputato. L’assenza di elementi validi a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ha portato alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: il processo ha una struttura rigida e le strategie difensive devono essere articolate fin dalle prime fasi. Tralasciare una richiesta o un’eccezione nei gradi di merito può avere conseguenze definitive, come la preclusione della possibilità di far valere quel diritto in Cassazione. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è solo una questione formale, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questo caso serve da monito sull’importanza di una difesa attenta e completa in ogni stadio del procedimento penale.
È possibile chiedere per la prima volta in Cassazione l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
No, secondo la decisione in esame non è possibile. Se la richiesta non è stata avanzata nei gradi di merito (primo grado e appello), si verifica una preclusione processuale che impedisce di sollevare la questione per la prima volta nel giudizio di legittimità.
Cosa succede se i motivi di ricorso sono considerati generici?
Se i motivi di ricorso sono generici e privi di un confronto critico con le motivazioni della sentenza impugnata, vengono dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto tali le critiche relative alla negazione delle attenuanti e al trattamento sanzionatorio, poiché la sentenza d’appello aveva già dato conto delle sue scelte in modo puntuale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, come nel caso di specie, può essere disposta la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, qui quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48238 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48238 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Ritenuto che entrambi i motivi dedotti da NOME COGNOME a sostengo dell’impugnazione non superano il vaglio di inammissibilità.
la censura relativa alla causa di proscioglimento di cui all’art. 131 bis non è consentita. Non avendo il ricorrente richiesto l’applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto nel giudizio di merito non può dedurre nel giudizio di legittimità la relativa questione, ostandovi la preclusione di cui all’art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Le critiche che attengono la negazione delle attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. e al trattamento sanzioNOMErio sono generiche e prive di confronto critico con la sentenza impugnata, che ha dato conto delle scelte con puntuali riferimenti ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. valorizzando le modalità della condotta e la personalità negativa dell’imputato.
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 ottobre 2023.