Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sancisce lo Stop ai Motivi Generici
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente dissentire dalla decisione; è fondamentale articolare critiche specifiche e pertinenti. La recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che presentare un ricorso inammissibile, ovvero basato su motivi generici e ripetitivi, porta non solo al rigetto ma anche a sanzioni pecuniarie. Questo principio sottolinea l’importanza di un confronto critico con le motivazioni del giudice precedente, anziché una semplice riproposizione di argomenti già vagliati.
I Fatti del Caso e il Percorso Giudiziario
La vicenda trae origine da una condanna per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, dopo la conferma della condanna da parte della Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi posti a fondamento dell’impugnazione erano essenzialmente due: uno relativo alla sua responsabilità penale per il reato contestato e l’altro riguardante il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha giudicati con un’unica e netta valutazione: genericità. Secondo i giudici, l’appellante si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate nel giudizio d’appello, senza confrontarsi in modo specifico con l’apparato argomentativo sviluppato dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata.
La Genericità del Primo Motivo
Per quanto riguarda la responsabilità penale, il ricorso non ha mosso critiche puntuali alle valutazioni di merito effettuate dalla Corte d’Appello. Invece di evidenziare vizi logici o giuridici nella sentenza di secondo grado, si è limitato a una riedizione delle doglianze precedenti, dimostrando di non aver recepito né tantomeno contestato efficacemente la decisione dei giudici.
La Ripetitività del Secondo Motivo
Anche il secondo motivo, relativo all’applicazione dell’art. 131-bis c.p., è stato considerato un mero clone delle censure già esaminate e respinte. La Corte d’Appello aveva fornito argomenti giuridici corretti per disattendere la richiesta, e il ricorrente, anziché contestare tali argomenti, li ha semplicemente ignorati, riproponendo la questione in modo identico. Questo atteggiamento processuale rende il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su un principio consolidato della procedura penale: il ricorso di legittimità non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso è considerato generico, e quindi inammissibile, quando non riesce a stabilire un dialogo critico con la decisione che contesta. L’impugnazione deve individuare con precisione i punti deboli della sentenza e spiegare perché sono errati dal punto di vista giuridico o logico. Limitarsi a ripetere argomenti già sconfitti equivale a non impugnare affatto.
Le Conclusioni
La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: l’accesso alla Corte di Cassazione richiede un elevato grado di specificità e tecnicismo. Un ricorso inammissibile perché generico non solo è inutile per il cliente, ma comporta anche conseguenze economiche negative. Per gli avvocati, ciò significa che la redazione di un ricorso per Cassazione deve essere un lavoro di cesello, focalizzato sulle criticità della sentenza d’appello, e non una semplice riproposizione di atti precedenti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi erano generici e si limitavano a richiamare quelli già presentati in appello, senza confrontarsi criticamente con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali erano i principali argomenti del ricorso?
Il ricorrente contestava la sua responsabilità per il reato di evasione e lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
Quali sono state le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27925 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27925 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 6294/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 co
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, in tema di responsabilità per il reato, è limitandosi a richiamare i motivi di appello e non misurandosi affatto con gli apprezz merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico a argomentativo (v. pag. 1-2);
Ritenuto che il secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l’omes riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrett giuridici dal giudice di merito (v. pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la co del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/06/2024