Ricorso Inammissibile: Quando Ripetere gli Argomenti Non Paga
Presentare un ricorso in Cassazione richiede una strategia legale precisa e argomentazioni specifiche. Non è sufficiente riproporre le stesse doglianze già esaminate e respinte in appello. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile nasca proprio dalla mancanza di una critica mirata alla sentenza impugnata, confermando l’importanza della specificità dei motivi. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine da una condanna per il reato di tentata estorsione. L’imputato, dopo la conferma della sua responsabilità da parte della Corte d’Appello, decideva di rivolgersi alla Suprema Corte di Cassazione. L’obiettivo era quello di ottenere l’annullamento della sentenza di condanna, contestando la valutazione dei fatti e delle prove effettuata nei gradi di merito.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa dell’imputato ha basato il proprio ricorso su due argomenti principali:
1. Errata valutazione dell’elemento oggettivo del reato: Si contestava la correttezza della motivazione con cui i giudici di merito avevano riconosciuto la sussistenza di una minaccia idonea a configurare il delitto di tentata estorsione.
2. Inattendibilità del testimone chiave: Veniva messa in discussione la credibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni erano state poste a fondamento della condanna.
Inoltre, la difesa aveva richiesto una riqualificazione del fatto in un reato meno grave, previsto dall’art. 393 del codice penale (esercizio arbitrario delle proprie ragioni), sostenendo l’esistenza di una pretesa legittima da parte del ricorrente.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si fonda su un principio procedurale fondamentale: i motivi di ricorso non possono essere una semplice e pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello. Devono, al contrario, costituire una critica specifica e argomentata contro le ragioni esposte nella sentenza impugnata.
La Corretta Valutazione dell’Attendibilità del Teste
Un punto di particolare interesse riguarda la questione dell’attendibilità del testimone. La Corte ha validato l’operato del giudice d’appello, il quale aveva proceduto a una ‘valutazione frazionata’ delle dichiarazioni. I giudici di merito avevano riconosciuto che il testimone poteva essere stato poco credibile riguardo a vicende legate alla propria sorella (per pregressi dissapori), ma avevano ritenuto le sue dichiarazioni ‘genuine, logiche, spontanee e coerenti’ in relazione ai fatti contestati all’imputato. Questo approccio, consolidato in giurisprudenza, permette al giudice di distinguere le parti attendibili di una testimonianza da quelle che non lo sono, purché fornisca una motivazione logica.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha spiegato che i motivi presentati dall’imputato erano solo apparentemente specifici. In realtà, si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già puntualmente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. La sentenza di secondo grado aveva già motivato in modo approfondito sia sulla sussistenza delle frasi minatorie e sulla loro capacità intimidatoria, sia sulla credibilità del testimone. Di conseguenza, il ricorso non assolveva alla sua funzione tipica, che è quella di criticare il ragionamento del giudice precedente, non di chiedere una terza valutazione del fatto.
Anche la richiesta di riqualificazione del reato è stata respinta, in quanto il ricorrente non aveva fornito alcuna prova della presunta legittimità della sua pretesa, elemento necessario per configurare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque si approcci al giudizio di legittimità: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove. È, invece, un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso efficace deve individuare i vizi specifici del provvedimento precedente e argomentare in modo puntuale contro di essi. La mera ripetizione di argomenti già disattesi porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i suoi motivi sono generici e non specifici, oppure se si risolvono in una semplice ripetizione delle argomentazioni già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza formulare una critica argomentata contro la sentenza impugnata.
È possibile considerare un testimone credibile solo in parte?
Sì, secondo una consolidata giurisprudenza, il giudice può effettuare una ‘valutazione frazionata’ della testimonianza. Può cioè ritenere credibile una parte delle dichiarazioni e non un’altra, a condizione che fornisca una motivazione logica e coerente per questa scelta, come avvenuto nel caso di specie.
Cosa succede se i motivi del ricorso in Cassazione sono una semplice ripetizione di quelli presentati in appello?
Se i motivi del ricorso si limitano a reiterare quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, il ricorso viene considerato non specifico e, di conseguenza, dichiarato inammissibile. L’imputato viene quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15773 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15773 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME,
Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine rispettivamente all’elemento oggettivo del reato di tentata estorsione e all’attendibilità del teste NOME COGNOME, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, circa la sussistenza della minaccia quale elemento costitutivo del reato di estorsione, il giudice del merito ha motivato alle pp. 4-6 della sentenza impugnata, in particolare, ove ha correttamente sostenuto che le frasi minatorie dell’imputato sono state considerate attentamente dal giudice di primo grado per valutarne l’effettiva portata e capacità intimidatoria;
considerato che, in merito alla credibilità del teste NOME COGNOME, il giudice di appello, alle pp. 6-7 della sentenza impugnata, ha proceduto ad una valutazione frazionata delle dichiarazioni, consentita secondo consolidata giurisprudenza, sottolineando che la stessa persona offesa aveva reso una narrazione non del tutto credibile verso la sorella, per motivi di inimicizia e astio, ma aveva fornito dichiarazioni genuine, logiche, spontanee e coerenti in relazione all’imputato COGNOME;
che anche l’istanza di riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 393 cod.pen. è stata respinta correttamente sul rilievo che non è stata provata la sussistenza di una legittima pretesa del ricorrente:
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 Il Consigliere Estensore COGNOME Il Pr f eside te