Ricorso inammissibile: quando la Cassazione chiude la porta
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una porta aperta a qualsiasi tipo di contestazione. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere bloccata sul nascere, definendola un ricorso inammissibile. Questo accade quando i motivi presentati non sono specifici, ma si limitano a ripetere argomenti già esaminati e respinti, senza una vera critica alla sentenza impugnata. Analizziamo questo caso per capire quali sono i requisiti di ammissibilità e le conseguenze di un ricorso mal formulato.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.) emessa dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la correttezza della motivazione che aveva portato al giudizio di responsabilità penale a suo carico. Il suo obiettivo era ottenere un annullamento della condanna, sostenendo che la Corte d’Appello avesse errato nella sua valutazione.
La Decisione della Suprema Corte sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si è fermata a un livello procedurale. Secondo i giudici, il ricorso non superava il vaglio di ammissibilità per una serie di vizi fondamentali. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su due principi cardine del processo di legittimità.
In primo luogo, il ricorso è stato considerato una “pedissequa reiterazione” dei motivi già presentati e respinti dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa non ha introdotto nuovi argomenti o una critica specifica e ragionata contro la sentenza di secondo grado, ma si è limitata a riproporre le stesse identiche lamentele. Un ricorso in Cassazione, per essere valido, deve assolvere a una “tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso”, cosa che in questo caso è mancata. I motivi sono stati quindi giudicati “non specifici ma soltanto apparenti”.
In secondo luogo, la Corte ha rilevato che le argomentazioni del ricorrente costituivano “mere doglianze in punto di fatto”. Questo è un punto cruciale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove o ricostruire i fatti (come farebbe un tribunale o una Corte d’Appello), ma solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente. Contestare come i giudici di merito hanno interpretato i fatti non è un motivo valido per un ricorso in Cassazione. Questo vizio rende, di per sé, il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda adire la Suprema Corte: un ricorso non può essere un semplice replay del processo d’appello. Deve contenere motivi nuovi, specifici e pertinenti alla sola violazione di legge o al vizio di motivazione, senza mai scendere nel riesame dei fatti. La sanzione dell’inammissibilità, con la relativa condanna economica, serve a scoraggiare impugnazioni dilatorie o prive dei requisiti essenziali, garantendo l’efficienza del sistema giudiziario e preservando la funzione propria della Corte di Cassazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano una semplice ripetizione di quelli già respinti in appello, erano generici e si limitavano a contestare la valutazione dei fatti, attività non consentita in sede di Cassazione.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono una “pedissequa reiterazione”?
Significa che il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e disattese nel precedente grado di giudizio, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la decisione della Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25382 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25382 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al delitto di cui all’art. 648 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pp. 2-3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
osservato, inoltre, che il suddetto motivo di ricorso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024
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Il Consigliere Estensore
Il Presidente