Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17045 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17045 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTELVETRANO il 10/12/1979
avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso e la memoria di NOME COGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la violazion
di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 336 e 529 cod. proc per assenza della condizione di procedibilità della querela, è manifestame
infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il d normativo, come pure non ha mancato pertinentemente di rilevare la Corte
territoriale a pag. 1 della sentenza impugnata, ove ha precisato che la denu orale sporta dalla p.o. per i fatti in contestazione, seppur in forma di de
contro
ignoti, contiene la richiesta di punire gli autori del reato in identificazione e, pertanto, è un atto di querela, idoneo a tutti gli effetti;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazional
ex e la violazione dei canoni di valutazione della prova
art. 192 cod. proc. pen. in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è indeducibile p
riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattes corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandi specifica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata vedano, in particolare, pagg. 1- 3 sul compendio probatorio a carico prevenuto, pienamente comprovante il reato di truffa contestatogli);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 04/02/2025
Il Co J ìsigliefre Estensore