Ricorso Inammissibile: Quando la Difesa in Cassazione Fallisce
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un approccio difensivo errato possa portare a un ricorso inammissibile, precludendo ogni possibilità di revisione della condanna. Il caso riguarda due imprenditori condannati per truffa ai danni di un istituto di credito, i quali hanno visto il loro tentativo di appello alla Suprema Corte fallire a causa di vizi procedurali fondamentali. Questa decisione sottolinea l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e pertinenti, anziché limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già valutate nei gradi di merito.
I Fatti di Causa: La Truffa ai Danni dell’Istituto di Credito
Al centro della vicenda vi è una condotta fraudolenta perpetrata da due imprenditori. Questi ultimi, per mantenere attivo un rapporto di conto affidato con una banca e impedire il blocco delle linee di credito, avevano utilizzato delle poste attive fittizie nel bilancio della loro società. In sostanza, avevano creato falsi crediti per saldare le posizioni debitorie esistenti. Per rassicurare ulteriormente il personale della banca, avevano comunicato l’imminente arrivo di una provvista finanziaria dalla Germania, destinata a coprire l’ammanco contabile, provvista che si è rivelata inesistente. Questo schema ha indotto in errore l’istituto di credito, causando un ingiusto profitto per gli imprenditori con conseguente danno patrimoniale per la banca.
L’Appello e il Ricorso Inammissibile in Cassazione
Dopo la condanna in secondo grado da parte della Corte d’Appello, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, basandolo su quattro motivi principali:
1. Contestazione sulla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di truffa.
2. Critica all’eccessività della pena inflitta e alla carenza di motivazione del giudice nel discostarsi dal minimo edittale.
3. Lamentela per la mancata acquisizione di una nuova prova, ossia il contratto di cessione del credito effettuato dalla banca.
La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto tutti i motivi presentati come manifestamente infondati e, di conseguenza, ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione della Cassazione si fonda su principi consolidati della procedura penale, che meritano un’analisi approfondita.
La Reiterazione dei Motivi: Un Errore Procedurale Fatale
Il primo e il secondo motivo di ricorso sono stati liquidati come una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già dedotti e puntualmente disattesi dalla Corte d’Appello. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un giudice di legittimità. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Riproporre le stesse questioni di fatto senza sollevare specifiche critiche giuridiche alla decisione d’appello rende il ricorso non specifico e, quindi, inammissibile.
La Discrezionalità del Giudice sulla Pena
Anche la critica sull’entità della pena è stata respinta. La giurisprudenza è costante nel ritenere che la graduazione della pena, nel rispetto dei limiti fissati dagli artt. 132 e 133 del codice penale, rientri nella piena discrezionalità del giudice di merito. Un ricorso in Cassazione su questo punto è consentito solo se la motivazione è totalmente assente, palesemente illogica o contraddittoria, circostanze che la Corte ha escluso nel caso di specie, ritenendo adeguato il riferimento agli elementi ritenuti decisivi dal giudice d’appello.
L’Irrilevanza della Prova Nuova
Infine, la richiesta di acquisire il contratto di cessione del credito è stata giudicata irrilevante. La Corte d’Appello aveva già chiarito che il danno patrimoniale subito dalla banca derivava dai falsi crediti usati per carpire la sua buona fede, e non era in alcun modo collegato a successive operazioni di cessione del credito. Pertanto, tale prova non avrebbe potuto influenzare la decisione sul reato di truffa.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
L’ordinanza conferma che il ricorso in Cassazione è uno strumento tecnico che richiede una rigorosa specificità. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito; è necessario individuare vizi di legittimità chiari e argomentarli in modo puntuale. La semplice riproposizione delle proprie tesi difensive è destinata a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali, di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende e, come in questo caso, alla rifusione delle spese legali della parte civile. La decisione funge da monito sull’importanza di una strategia processuale attenta e consapevole dei limiti del giudizio di legittimità.
Perché il ricorso degli imprenditori è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice e letterale ripetizione di quelli già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. Il ricorso in Cassazione deve contenere critiche specifiche alla sentenza impugnata e non una mera riproposizione delle argomentazioni di merito.
È possibile contestare l’entità della pena davanti alla Corte di Cassazione?
Generalmente no. La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Si può contestare in Cassazione solo se la motivazione a sostegno della pena è mancante, manifestamente illogica o contraddittoria, cosa che non è stata riscontrata in questo caso.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti dopo la decisione della Cassazione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende e, in solido tra loro, alla rifusione delle spese legali sostenute dalla parte civile (la banca) per un importo di tremila euro, oltre accessori di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35202 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35202 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a FORLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a FORLI’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTC
Letto il ricorso di COGNOME NOME e COGNOME NOME,
Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contesta l’illogicità motivazione in merito alla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggett vo del reato di c all’art. 640 cod. pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono n pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte merito nella parte in cui evidenzia che fittizie poste attive, riconducibili al conto economi RAGIONE_SOCIALE, venivano impiegate per saldare le posizioni debitprie degli imputati quali si attivavano per impedire che Unicredit bloccasse il rapporto di conto affida informando il personale della Banca di una prossima copertura dell’ammanco contabile mediante il conferimento di una provvista proveniente dalla Germania;
che, per tale ragione, i medesimi motivi devono considerarsi non specifici ma soltanto , apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una éritica argomentat avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta l’eccessività della pena particolare, la carenza di motivazione in merito al discostamento dal minimo edittale non i consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione a aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo giudice è adeguatamente assolto a pag. 7, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti;
che il quarto motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata acquisizione, qua nuova prova utilizzabile per la decisione del gravame, della cessione del credito effettuata Unicredit, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazion di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte evidenzia che il danno patrimoniale liquidato in favore della parte civile ha ad oggetto i crediti utilizzati per carpire la buona fede di Unicredit e che tali false poste attive sono es all’oggetto del contratto di cessione del credito;
che, per tale ragione, il medesimo deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre r ila , ciascuno in orif 3 favore della Cassa delle ammende.
Considerato che l’esito del giudizio comporta anche la condanna di ricorrenti a pagamento delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile.
44,
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle Spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza a difesa sostenute nel present giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi puro tremila, olt accessori di legge.
Così deciso, in data 21 maggio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente