Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9008 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9008 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a SANT’NOME ABATE il 21/10/1949
NOME nato a GRAGNANO il 23/05/1985
avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
lette altresì le richieste di discussione orale fatte pervenire in cancelleria dai difensori di entrambi gli imputati che non possono avere seguito trattandosi di procedimento fissato per la decisione senza la partecipazione delle parti ex artt. 610 e 611 comma 1 cod.proc.pen.;
ritenuto che il primo motivo di ricorso di entrambi i ricorrenti, relativo all’intervenuta prescrizione del reato di cui all’art. 640 cod. pen., è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo dell eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266);
ritenuto che la prima doglianza contenuta nel secondo motivo di ricorso, comune ad entrambi i ricorrenti, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento nella parte in cui ha correttamente ritenuto gli odierni ricorrenti responsabili del reato contestato alla luce degli artifici e raggir posti in essere mediante la sottoscrizione di un contratto di cessione d’azienda con l’unico scopo di eseguire ricariche ed acquistare biglietti “gratta e vinci” a spese della parte civile e senza versamento del corrispettivo (si vedano, in particolare, pag. 7-9) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
ritenuto che la terza e la quarta doglianza contenute nel secondo motivo di ricorso, comune ad entrambi i ricorrenti, che genericamente contesta l’eccessività della pena e, specificatamente, il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato poiché, secondo l’indirizzo consolidato della
giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze- aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, quali, la gravità del fatto, professionali modalità esecutive, l’intensità del dolo e l’entità del danno patito dalla p.o. (si vedano, in particolare pag. 9 e 10 della sentenza impugnata);
ritenuto che la quinta doglianza contenuta nel secondo motivo di ricorso, comune ad entrambi i ricorrenti, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pag. 9 e 10 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decis o comunque rilevanti, quali, i plurimi precedenti penali da cui risultano essere gravati i ricorrenti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazion ritenuto che l’ultima doglianza contenuta nel secondo motivo di ricorso, comune ad entrambi i ricorrenti, che denuncia vizio di omessa motivazione sulla mancata applicazione del beneficio della sospensione della pena condizionale è manifestamente infondato;
che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 10) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili, quali, per il DAturia l’aver già usufruito della sospensione condizionale della pena, per il Somma l’essere stato in tempi recenti precedentemente condannato ad una condanna di reclusione per rapina, costituendo, tali circostanze, motivo di esclusione del richiesto beneficio, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell’illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell’imputato che ne hanno orientato la decisione;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
e
Dichiara inammissibilé i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 18/02/2025
Il consigliere est. Il P es n agnazio Par