Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e precisione. Una recente ordinanza ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato, sottolineando un principio fondamentale della procedura penale: la specificità dei motivi. Il caso analizzato riguarda una condanna per furto aggravato, ma la lezione che se ne trae ha una valenza molto più ampia, applicabile a chiunque intenda adire la Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Dal Furto alla Condanna
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di furto commesso ai danni di una persona incapace. Si tratta di una fattispecie aggravata, per la quale la legge prevede la procedibilità d’ufficio, data la particolare vulnerabilità della vittima. La Corte di Appello di Bologna aveva confermato la responsabilità penale dell’imputata, la quale ha deciso di tentare l’ultima via possibile: il ricorso per Cassazione.
L’Appello in Cassazione e il Ricorso Inammissibile
L’unico motivo presentato dall’imputata dinanzi alla Suprema Corte riguardava la sussistenza della recidiva. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno rapidamente rilevato una carenza fondamentale nell’atto di impugnazione. Il ricorso, infatti, non introduceva nuovi elementi di diritto o vizi logici della sentenza impugnata, ma si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio di merito. Questa strategia processuale si è rivelata fatale. La Corte ha stabilito che il motivo era “privo di specificità” e “meramente riproduttivo” di censure già vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di Appello. Di conseguenza, il ricorso inammissibile non è stato neanche esaminato nel merito.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione della Cassazione si fonda su un pilastro del diritto processuale. Il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che si limita a ripetere le stesse doglianze, senza individuare specifici vizi di legittimità, non assolve a questa funzione. È un atto che non ‘dialoga’ con la sentenza che contesta, ma si limita a ignorarne le ragioni. Per questo, la legge ne prevede la sanzione più severa: l’inammissibilità. La Corte ha quindi ribadito che per superare il vaglio di ammissibilità, è necessario articolare critiche precise e pertinenti contro la decisione di secondo grado, non limitarsi a manifestare un generico dissenso.
Le Conclusioni
Le conseguenze della declaratoria di inammissibilità sono state significative per la ricorrente. Oltre alla conferma definitiva della condanna, è stata condannata al pagamento delle spese processuali. A ciò si è aggiunta un’ulteriore sanzione pecuniaria: il versamento di 3.000,00 Euro a favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento tecnico che va utilizzato con perizia, formulando censure mirate e pertinenti. La semplice riproposizione di argomenti già sconfitti in appello non solo è inutile ai fini di un possibile annullamento della condanna, ma comporta anche ulteriori e onerose conseguenze economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era privo di specificità, limitandosi a riproporre argomenti già adeguatamente esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove e specifiche questioni di legittimità.
Qual era l’argomento principale del ricorso respinto?
L’unico motivo di ricorso contestava la sussistenza della recidiva, un’aggravante legata alla commissione di nuovi reati dopo una precedente condanna.
Quali sono le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4715 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4715 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LUCCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputata NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna per il delitto di furto, commesso ai danni di persona incapace (procedibile di ufficio ex art. 624, comma terzo, cod. pen.);
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/01/2024