Ricorso inammissibile: quando la genericità costa cara
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti e perentori nel processo penale. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: per contestare una sentenza non basta dissentire, ma è necessario formulare critiche specifiche e pertinenti. Analizziamo questa decisione per comprendere perché la mancanza di specificità dei motivi porta inevitabilmente alla reiezione dell’impugnazione, con conseguenze anche economiche per chi ricorre.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di rapina impropria. La Corte d’Appello aveva confermato la sua responsabilità penale, respingendo le argomentazioni della difesa. In particolare, i giudici di secondo grado avevano riconosciuto una parziale capacità di intendere e di volere dell’imputato, ritenendola però non sufficiente a escludere il dolo, ovvero l’intenzione di commettere il reato. La volontà di trarre profitto dalla condotta illecita era stata inoltre confermata da prove concrete, come i successivi prelievi di denaro effettuati con una carta trovata nel portafogli sottratto. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate dalla difesa, ma si è fermata a un vaglio preliminare di ammissibilità. La Corte ha stabilito che l’atto di impugnazione era privo del requisito della specificità, sancendo di fatto l’impossibilità di procedere a un esame più approfondito. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la mancanza di correlazione rende il ricorso inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Cassazione ha giustificato l’inammissibilità. Secondo gli Ermellini, il ricorrente si è limitato a riproporre le medesime questioni già discusse e ritenute infondate dalla Corte d’Appello. Mancava, in sostanza, una critica puntuale e argomentata delle ragioni esposte nella sentenza impugnata.
Il ricorso per Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle difese svolte nei gradi precedenti. Esso deve, invece, instaurare un confronto critico con la decisione che si intende contestare, evidenziando specifici errori logici o giuridici. Nel caso di specie, il ricorso non ha stabilito una reale “correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione”. Questa carenza, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale, determina la manifesta infondatezza e, quindi, l’inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito pratico: la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore tecnico e un’analisi approfondita della sentenza che si contesta. Limitarsi a riproporre le stesse tesi, senza smontare punto per punto il ragionamento del giudice precedente, equivale a presentare un atto sterile e destinato al fallimento. La conseguenza non è solo la conferma della condanna, ma anche l’aggravio di ulteriori spese e sanzioni. La specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione, che si esercita attraverso una critica ragionata e non con una generica lamentela.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di specificità, poiché si limitava a riproporre le stesse questioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘mancanza di correlazione’ tra i motivi del ricorso e la decisione impugnata?
Significa che le argomentazioni presentate nel ricorso non erano pertinenti né dirette a confutare specificamente i punti logici e giuridici su cui si fondava la sentenza della Corte d’Appello, risultando quindi generiche e non mirate.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46073 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46073 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PIACENZA il 28/10/1995
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
A
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reato di rapina impropria contestato, è privo di specificità poiché ripropone le stesse questioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla riconosciuta parziale capacità di intendere e di volere, comunque inidonea a escludere il dolo del delitto contestato, e sull’evidente coscienza e volontà dell’imputato di trarre profitto dalla condotta illecita, comprovate anche dai successivi prelievi indebiti effettuati con la carta rinvenuta nel portafogli sottratto);
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 5 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente