Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3153 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3153 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BURGOS il 13/01/1951 COGNOME NOME nato a NUORO il 18/12/1982
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 12 ottobre 2023 la Corte di appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari, in parziale riforma della pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Nuoro del 14 settembre 2021, ha rideterminato la pena inflitta a COGNOME NOME e COGNOME NOME nella misura di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 14.000,00 di multa ciascuno in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen.; 73, commi 1 e 4, 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo, con due differenti atti in tutto coincidenti tra loro: inosservanza ed erronea applicazione di legge in ordine alla ritenuta ricorrenza dell’aggravante della ingente quantità, di cui all’art. 80 D.P.R. n. 309 del 1990, in particolar modo considerate le risultanze scaturite dalla svolta relazione peritale.
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
Deve essere osservato, infatti, come essi, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l’atto di appello – nella quale erano state diffusamente esplicate le ragioni di ricorrenza dell’aggravante della ingente quantità prevista dall’art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990 (cfr. pp. 6 e ss. della sentenza impugnata) – reiterino le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado.
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano i dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).
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E’ inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838-01).
All’inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2024
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Il Consigliere estensore
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