Ricorso inammissibile: perché la specificità è cruciale
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai requisiti formali. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda quanto sia fondamentale la specificità dei motivi di impugnazione. Un ricorso inammissibile non solo vanifica la possibilità di un riesame, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme questo caso emblematico per capire meglio le dinamiche processuali.
I fatti del caso e il giudizio di merito
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo per la coltivazione di 69 piante di marijuana, un reato previsto dall’articolo 73 del DPR 309/90. La Corte d’Appello, pur riformando parzialmente la sentenza di primo grado escludendo la recidiva e concedendo le attenuanti generiche, aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato. Contro questa decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione.
La decisione della Corte di Cassazione sul ricorso
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La ragione di questa decisione risiede interamente nella modalità con cui è stato formulato l’atto di impugnazione. Secondo i giudici, il ricorso era basato su una doglianza non sufficientemente specifica. In altre parole, il ricorrente si era limitato ad affermare genericamente l’assenza di motivazione sulla materialità dei fatti e sulla sua partecipazione, senza però confrontarsi criticamente con le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello.
Le ragioni di un ricorso inammissibile
La Corte ha sottolineato che un motivo di ricorso, per essere valido, deve possedere una “specificità estrinseca”. Questo significa che non basta una lamentela generica, ma è necessario indicare con precisione quali parti della sentenza impugnata si contestano e perché. Nel caso di specie, l’assunto del ricorrente era palesemente smentito dalla lettura della sentenza, la quale dava atto che l’imputato era stato sorpreso nell’atto di curare la piantagione. Il ricorso, pertanto, mancava di quel confronto critico e puntuale con la decisione di secondo grado che la legge e la giurisprudenza richiedono.
Le conseguenze economiche dell’inammissibilità
A seguito della declaratoria di inammissibilità, e in assenza di elementi che potessero giustificare un errore incolpevole da parte del ricorrente, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale. L’imputato è stato quindi condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio consolidato: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità. Per questo, i motivi devono essere specifici e non possono limitarsi a riproporre questioni di fatto già valutate dai giudici dei gradi precedenti o a sollevare critiche generiche. La mancanza di specificità rende il ricorso un atto non idoneo a innescare il controllo della Corte, portando inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Questa decisione riafferma l’importanza del rigore formale nella redazione degli atti processuali, a garanzia della funzionalità e dell’efficienza del sistema giudiziario.
Le conclusioni
La vicenda esaminata offre una lezione chiara: la redazione di un ricorso per Cassazione è un’attività che richiede massima precisione e perizia tecnica. Una doglianza generica o astratta, che non si confronta puntualmente con la sentenza impugnata, è destinata a essere dichiarata inammissibile. Le conseguenze non sono solo procedurali, con la conferma della condanna, ma anche economiche, data l’automatica condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria. Questo principio serve a scoraggiare impugnazioni meramente dilatorie o infondate, tutelando la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su una doglianza generica e non sufficientemente specifica. Il ricorrente si è limitato a lamentare una mancanza di motivazione senza criticare in modo concreto e puntuale le argomentazioni della sentenza impugnata, come richiesto dalla legge.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Cosa si intende per ‘specificità estrinseca’ di un ricorso?
Per ‘specificità estrinseca’ si intende il requisito secondo cui un ricorso deve contenere una critica chiara, precisa e diretta alle specifiche parti della sentenza che si contesta. Non è sufficiente una lamentela generale, ma è necessario un confronto argomentato con la decisione del giudice precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1545 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1545 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 29/07/1988
avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
– La Corte d’appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale di Catania, esclusa la contestata recidiva e concesse le circostanze attenuanti generichei ha GLYPH eterminato la pena inflitta all’imputato in relazione al reato di cui agli articoli 110 codice penale 73 DPR3 309 del 90, in relazione alla coltivazione di sostanze stupefacenti tipo marijuana,segnatamente 69 piantine.
– Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’affermazione della responsabilità penale.
– Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza non sufficientemente specifica. Il ricorrente non opera alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire che non vi sarebbe alcuna motivazione sulla materialità dei fatti e sulla partecipazione del prevenuto. Si tratta di un motivo che non solo difetta di specificità estrinseca (S.U. n. 8825 del 27 ottobre 2016, COGNOME, Rv 268822) e come tale inammissibile, ma in ogni caso di un assunto puntualmente smentito dalla semplice lettura della sentenza là dove dà atto che l’imputato era stato sorpreso a curare le piantine della piantagione di marijuana (cfr. pag. 3).
– Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2024
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