Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione richiede rigore e precisione. Non è sufficiente contestare una sentenza; è necessario formulare motivi specifici, pertinenti e non meramente ripetitivi. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per genericità non solo sia destinato al fallimento, ma comporti anche conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme questa ordinanza per capire i principi applicati dai giudici.
Il Caso: Dalla Condanna per Ricettazione al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di ricettazione emessa dalla Corte d’Appello. L’imputata, non accettando la decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La sua strategia difensiva si basava su un unico motivo: ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto, con l’obiettivo finale di far dichiarare il reato estinto per prescrizione.
In sostanza, la difesa mirava a dimostrare che il fatto non costituisse ricettazione, ma un’altra fattispecie di reato (o addirittura un concorso nel reato presupposto di furto) per la quale i termini di prescrizione fossero già decorsi.
I Motivi del Ricorso e il verdetto sul ricorso inammissibile
L’appello alla Suprema Corte si fondava essenzialmente su due punti, entrambi giudicati inefficaci:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione: La ricorrente lamentava che i giudici di merito avessero errato nel qualificare il fatto come ricettazione, chiedendo una nuova valutazione che potesse portare alla prescrizione.
2. Ipotesi di concorso nel furto: Per la prima volta in sede di legittimità, la difesa ha prospettato l’ipotesi che l’imputata potesse aver concorso nel furto presupposto, un’argomentazione volta a escludere il delitto di ricettazione.
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente queste argomentazioni, dichiarando il ricorso inammissibile.
Mancanza di Specificità dei Motivi
Il primo punto è stato considerato privo di specificità. I giudici hanno evidenziato che le doglianze presentate non erano altro che la riproposizione di argomenti già esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. La Cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti; il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Ripetere le stesse obiezioni senza individuare un vizio specifico nella sentenza impugnata rende il ricorso generico e, quindi, inammissibile.
Novità e Genericità delle Argomentazioni
Il secondo argomento, relativo al concorso nel furto, è stato giudicato inammissibile perché proposto per la prima volta in Cassazione e in termini del tutto generici. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la semplice detenzione di un bene rubato non è sufficiente a provare il furto. Per dimostrare un coinvolgimento diretto nel furto, sono necessari ulteriori elementi che colleghino in modo immediato e attendibile la detenzione all’atto furtivo, elementi che nel caso di specie mancavano del tutto.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che il ricorso era privo della specificità richiesta dalla legge. Le censure mosse alla sentenza della Corte d’Appello erano state già ampiamente esaminate e ritenute infondate nel grado precedente, con una motivazione logica e coerente con l’orientamento consolidato della giurisprudenza in materia di ricettazione. Introdurre in sede di legittimità, per la prima volta e in modo vago, una tesi alternativa come quella del concorso in furto, non può essere accolto. La Corte ha quindi confermato che, in assenza di vizi palesi, la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito non può essere messa in discussione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze concrete e onerose per la ricorrente. Oltre alla conferma definitiva della condanna, è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: un ricorso per Cassazione deve essere un atto tecnico e preciso, mirato a evidenziare specifici errori di diritto o vizi logici della motivazione, e non un tentativo di ottenere un riesame generale del caso. La genericità e la riproposizione di argomenti già respinti portano inevitabilmente a un esito negativo e a sanzioni economiche.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se è privo di specificità, ovvero se si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti senza evidenziare vizi logici o violazioni di legge specifici nella sentenza impugnata.
È possibile introdurre nuove argomentazioni per la prima volta in Cassazione?
No, specialmente se sono formulate in modo generico e attengono a una diversa ricostruzione del fatto. La Corte ha stabilito che l’ipotesi del concorso nel reato di furto, essendo stata prospettata per la prima volta e in termini generici, non poteva essere presa in considerazione in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della condanna, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28794 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28794 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto contestato e conseguentemente si chiede di dichiararne la prescrizione, è privo di specificità poiché espone doglianze già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame con motivazione esente da vizi logici e conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte in tema di ricettazione (cfr., in proposito, pag. 3);
osservato altresì che la ipotesi del concorso dell’imputata nel reato presupposto di furto è stata prospettata per la prima volta in sede di legittimità, peraltro in termini del tutto generici: l’evidenza della detenzione per essere ridotta a elemento di prova del reato di furto deve essere accompagnata dalla esistenza di ulteriori elementi indicativi della immediata riconducibilità della detenzione al furto, fra i quali possono essere ricomprese anche le eventuali indicazioni provenienti dall’imputato solo se circostanziate e dunque attendibili (sul punto v., da ultimo, Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv. 285313);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/06/2024.