Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza in esame offre uno spunto fondamentale sulla corretta redazione degli atti di impugnazione e, in particolare, sul concetto di ricorso inammissibile per carenza di specificità. La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito un principio cardine: non basta ripetere le proprie ragioni per ottenere una revisione del processo; è necessario formulare una critica mirata e argomentata contro la decisione che si intende contestare. Analizziamo insieme questa pronuncia per capire le implicazioni pratiche per la difesa tecnica.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per violazione della normativa sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990), inflitta dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Roma. L’imputato, ritenuto colpevole, decideva di proseguire la sua battaglia legale presentando ricorso per cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado, contestando l’accertamento della sua responsabilità penale sulla base di un presunto vizio di motivazione.
Il Ricorso Inammissibile per Mancanza di Specificità
Il fulcro della decisione della Suprema Corte risiede nella valutazione dei motivi presentati dal ricorrente. I giudici hanno rilevato che le argomentazioni proposte non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già esaminate e respinte dalla Corte di Appello. In sostanza, la difesa si era limitata a riproporre le stesse doglianze, senza confrontarsi specificamente con le ragioni che avevano portato i giudici di secondo grado a confermare la condanna.
La Corte di Cassazione sottolinea come un ricorso, per essere considerato ammissibile, debba assolvere alla “tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso”. Un atto che si limita a ripetere le contestazioni precedenti è considerato non specifico e solo apparentemente motivato, poiché elude il confronto diretto con la motivazione della sentenza impugnata. Questo vizio procedurale conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
Nel motivare la propria decisione, la Corte richiama un consolidato orientamento giurisprudenziale (in particolare la sentenza Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009), secondo cui il ricorso in Cassazione deve essere specifico e non può risolversi in una semplice riproposizione dei motivi d’appello. La Corte di merito, nel caso specifico, aveva adeguatamente motivato la sua decisione, escludendo la tesi difensiva del mero uso personale della sostanza stupefacente. Il ricorrente, invece di attaccare puntualmente tale ragionamento, ha preferito ignorarlo, rendendo il suo ricorso inefficace.
La decisione evidenzia che il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove poter riproporre all’infinito le proprie tesi. La sua funzione è quella di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che non si adegua a questa funzione è destinato a fallire prima ancora di essere esaminato nel merito.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Tale declaratoria comporta due conseguenze significative per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La pronuncia rappresenta un monito chiaro: l’accesso alla Corte di Cassazione richiede rigore tecnico e una capacità di critica giuridica puntuale e pertinente, non la sterile ripetizione di argomenti già disattesi.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere gli stessi motivi già presentati e respinti nel giudizio di appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza della Corte d’Appello.
Cosa si intende per ‘funzione tipica di una critica argomentata’ di un ricorso?
Significa che il ricorso non deve essere una semplice riproposizione di vecchie tesi, ma deve contenere una critica puntuale, logica e giuridica delle ragioni specifiche esposte nella sentenza che si sta impugnando.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30140 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30140 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del locale Tribunale che ha dichiarato NOME cc>lpevole del reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
L’imputato ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello p vizio di motivazione relativo all’accertamento della responsabilità penale per reato contestato.
Il motivo di ricorso si risolve in doglianze con cui si propone una pedissequ reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Cor di merito (v. p. 5 sent. imp. laddove la Corte ha adeguatamente motivato sull’esclusione del mero uso personale), dovendosi pertanto lo stess considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto d ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. P_IVA).
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il P sid ntè