Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Esamina il Merito
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti nel giudizio di legittimità. Significa che la Corte di Cassazione non entra nemmeno nel cuore della questione, ma si ferma prima, a causa di vizi che inficiano l’atto di impugnazione stesso. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, sottolineando l’importanza della specificità dei motivi di ricorso.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Roma, che aveva condannato un individuo per il reato di rapina impropria. Secondo l’accusa, l’imputato, dopo aver commesso un furto, aveva usato violenza per assicurarsi il bottino e la fuga. Non accettando questa qualificazione giuridica, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che i fatti avrebbero dovuto essere inquadrati nel più lieve reato di furto. L’unico motivo di ricorso si concentrava su un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello riguardo a tale qualificazione.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non si basa su una valutazione del se il reato fosse effettivamente furto o rapina, ma sulla modalità con cui il ricorso è stato formulato. I giudici hanno rilevato che il motivo presentato era privo di specificità, limitandosi a una ‘pedissequa reiterazione’ di argomentazioni già esaminate e respinte in modo logico e giuridicamente corretto dalla Corte d’Appello.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è lapidaria ma fondamentale per comprendere i requisiti di accesso al giudizio di legittimità. Il ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle doglianze già avanzate in appello. Non è un ‘terzo grado di giudizio’ dove si possono ridiscutere i fatti. Al contrario, deve attaccare la sentenza impugnata su specifici punti di diritto o su vizi logici manifesti e decisivi della motivazione.
Nel caso specifico, l’appellante si era limitato a ripresentare le stesse censure di fatto, senza evidenziare un vero e proprio errore di diritto o un’illogicità palese nel ragionamento della Corte territoriale. Quest’ultima, secondo la Cassazione, aveva già fornito una risposta puntuale e corretta alle obiezioni dell’imputato. Un ricorso così formulato si traduce in una richiesta di nuova valutazione del merito, attività preclusa alla Corte di Cassazione. Di conseguenza, non superando il vaglio preliminare di ammissibilità, il ricorso è stato rigettato in rito.
Conclusioni
La decisione in commento ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso inammissibile è la sanzione per un’impugnazione che non rispetta i canoni imposti dalla legge. Per adire la Corte di Cassazione è indispensabile formulare censure specifiche, pertinenti e nuove, che mettano in luce un reale vizio della sentenza impugnata e non si limitino a un generico dissenso. Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono solo procedurali, ma anche economiche: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, a monito contro la presentazione di impugnazioni meramente dilatorie o prive di fondamento giuridico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a ripetere le stesse argomentazioni già discusse e respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuove e specifiche questioni di diritto.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘privo di specificità’?
Significa che la censura è formulata in modo vago e non individua con precisione il vizio della sentenza impugnata. In questo caso, consisteva in una ‘pedissequa reiterazione’, cioè una semplice ripetizione, di argomenti già affrontati nel grado precedente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre alla conferma della decisione impugnata, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14587 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14587 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME COGNOME, nato in Cile il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della Corte d’appello di Roma
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio d motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di rapina impropria in luogo di quello di furto, è privo di specificità poiché è fondato su generici profili di censura in punto di fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 1 e 2);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
4.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 6 marzo 2024.