Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Sanzione Penale
L’esito di un processo penale non si conclude sempre con la sentenza di appello. Spesso, la difesa tenta un’ultima via presentando ricorso alla Corte di Cassazione. Tuttavia, l’accesso a questo ultimo grado di giudizio è tutt’altro che scontato. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce i limiti entro cui è possibile contestare la pena inflitta, evidenziando come un ricorso inammissibile possa derivare da una critica generica e non fondata sulla logicità della motivazione del giudice precedente.
I Fatti del Caso: La Contestazione della Pena
Il caso in esame trae origine da una condanna per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), un’ipotesi di reato considerata di minore gravità. L’imputato, dopo la conferma della condanna in appello, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione. L’unica doglianza sollevata nel ricorso non riguardava la colpevolezza, ma si concentrava esclusivamente sul ‘trattamento sanzionatorio’, ovvero sulla misura della pena ritenuta sproporzionata.
La Censura sulla Valutazione del Giudice
La difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse motivato in modo adeguato la quantificazione della pena. In sostanza, si contestava il modo in cui il giudice aveva esercitato il proprio potere discrezionale nel decidere la sanzione da applicare, chiedendo di fatto una nuova e più favorevole valutazione. Questa strategia è comune, ma presenta notevoli insidie nel giudizio di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha liquidati rapidamente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (cioè, se la pena fosse giusta o meno), ma si ferma a un livello precedente, quello della validità stessa dell’impugnazione. La Corte ha stabilito che la critica mossa dall’imputato era ‘manifestamente infondata’.
Le Conseguenze della Dichiarazione di Inammissibilità
Con la dichiarazione di inammissibilità, la sentenza di condanna è diventata definitiva. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i ricorsi ritenuti temerari o palesemente infondati.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è concisa ma estremamente chiara. I giudici hanno spiegato che il loro compito non è quello di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla congruità della pena. Il controllo della Cassazione è un controllo di ‘legittimità’, non di ‘merito’. Ciò significa che la Corte verifica se la decisione del giudice precedente sia basata su una motivazione logica, coerente e non contraddittoria.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che le argomentazioni della Corte d’Appello sul trattamento punitivo fossero ‘sorrette da sufficiente e non illogica motivazione’ e che fosse stato dato ‘adeguato esame delle deduzioni difensive’. In altre parole, il giudice d’appello aveva spiegato in modo razionale perché aveva scelto quella specifica pena, tenendo conto degli argomenti della difesa. Di fronte a una motivazione immune da vizi logici, la critica del ricorrente si è rivelata priva di fondamento giuridico, rendendo il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: non si può ricorrere in Cassazione sperando in una semplice ‘rivalutazione dei fatti’ o in una diversa ponderazione della pena. Per ottenere un annullamento, è necessario dimostrare un vizio specifico della sentenza impugnata, come un errore di diritto o una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria. Una critica generica alla sanzione, senza l’individuazione di un preciso difetto nel ragionamento del giudice, è destinata a essere dichiarata inammissibile, con l’ulteriore conseguenza di aggravare la posizione del condannato con spese e sanzioni aggiuntive.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, come nel caso di specie, è considerato manifestamente infondato, ovvero quando i motivi presentati sono palesemente privi di fondamento giuridico e non richiedono un’analisi approfondita per essere respinti.
La Corte di Cassazione può riesaminare la misura della pena decisa in appello?
No, la Corte di Cassazione non agisce come un terzo grado di giudizio per riesaminare il merito della pena. Il suo compito è verificare la legittimità della decisione, controllando che la motivazione del giudice d’appello sia sufficiente, logica e non contraddittoria. Se la motivazione rispetta questi criteri, la Corte non può intervenire sulla misura della sanzione.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44655 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44655 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 18/02/1987
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 18863/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi . di ricorso;
Ritenuto che l’unica censura relativa al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata, dal momento che le argomentazioni sul trattamento punitivo sono sorrette da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/10/2024