Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione Privilegia le Prime Dichiarazioni della Vittima?
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile, significa che i giudici non entrano nemmeno nel merito della questione, respingendolo per vizi procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questa dinamica, affrontando un caso di estorsione aggravata e facendo luce su un principio fondamentale: il valore probatorio delle dichiarazioni della vittima, specialmente quando queste cambiano nel tempo. Questo caso ci mostra perché la giustizia può dare più peso a ciò che viene detto a caldo, subito dopo un reato, rispetto a una successiva e dubbia ritrattazione.
I Fatti del Processo
Il caso nasce da una condanna per estorsione aggravata emessa dalla Corte d’Appello. La condanna si basava su prove solide: le dichiarazioni rese dalla persona offesa nell’immediatezza dei fatti, l’atteggiamento aggressivo tenuto dall’imputato non solo verso la vittima ma anche nei confronti dei militari intervenuti, e la chiamata del figlio della vittima che denunciava il violento spossessamento dell’abitazione paterna. Tuttavia, durante il processo, la vittima aveva ritrattato le sue accuse iniziali. L’imputato ha quindi presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la Corte d’Appello avesse errato nel non dare peso a questa ritrattazione.
Il ricorso inammissibile e la decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha giudicato il ricorso inammissibile. La ragione principale è che i motivi presentati dall’imputato non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’imputato si è limitato a riproporre le stesse difese senza sollevare nuove e specifiche critiche alla sentenza impugnata. Questo tipo di ricorso, definito “apparente”, non assolve alla funzione di critica argomentata richiesta dalla legge e viene, di conseguenza, rigettato senza un’analisi del merito.
Le Motivazioni della Corte
Nel motivare la propria decisione, la Cassazione ha pienamente avallato il ragionamento della Corte territoriale. I giudici di secondo grado avevano correttamente valorizzato le dichiarazioni rese dalla vittima subito dopo l’accaduto, ritenendole più genuine e attendibili. La successiva ritrattazione in udienza, invece, è stata giudicata inattendibile. La Corte ha ritenuto logico e ragionevole supporre che la vittima avesse cambiato versione per un “legittimo timore di patire ulteriori vessazioni”. Questa valutazione, basata su elementi di fatto e logica, non è censurabile in sede di legittimità. Le prime dichiarazioni, inoltre, erano coerenti con tutte le altre prove raccolte durante le indagini, come l’atteggiamento aggressivo dell’imputato e la testimonianza indiretta del figlio della vittima.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio cruciale nella valutazione della prova testimoniale, in particolare nei reati che si consumano in un clima di intimidazione. La ritrattazione di una vittima non cancella automaticamente le accuse iniziali. I giudici hanno il dovere di valutare quale delle due versioni sia più credibile, basandosi sul contesto, sulle altre prove disponibili e sulla logica. In questo caso, il timore di ritorsioni è stato considerato una spiegazione plausibile e razionale per il cambio di versione, portando la Corte a confermare la validità delle prime accuse e, di conseguenza, la condanna. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la condanna al pagamento delle spese e di un’ammenda, sancisce la fine del percorso giudiziario per l’imputato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché si limitava a ripetere argomenti già presentati e respinti dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuove e specifiche critiche alla sentenza impugnata. Tale modalità non soddisfa i requisiti di legge per un ricorso in Cassazione.
Perché i giudici hanno creduto alle prime dichiarazioni della vittima e non alla successiva ritrattazione?
I giudici hanno ritenuto le prime dichiarazioni, rese nell’immediatezza dei fatti, più attendibili perché supportate da altre prove, come l’atteggiamento aggressivo dell’imputato e la chiamata del figlio della vittima. La ritrattazione è stata considerata inattendibile, in quanto la Corte ha ritenuto plausibile che fosse stata dettata dalla paura della vittima di subire ulteriori violenze.
Qual è stata la conseguenza finale per la persona che ha presentato ricorso?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38459 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38459 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di estorsione aggravata, non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
in particolare la Corte di Appello ha motivato in relazione alla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo, valorizzando sia le dichiarazioni rese dalla persona offesa nell’immediatezza dei fatti, sia le ulteriori risultanze probatorie, tra cui l’atteggiamento aggressivo manifestato dall’imputato nei confronti della persona offesa e verso gli stessi militari giunti sul posto nonché la chiamata del figlio del COGNOME NOME, il quale denunciava il violento spossessamento dell’abitazione paterna posto in essere dall’odierno ricorrente, in assoluta coerenza con quanto accertato dagli inquirenti in sede di sommarie informazioni rese della persona offesa (si vedano, sul punto, le pagg. 5-8 della sentenza impugnata);
Da ultimo, non coglie nel segno la censura difensiva circa la carenza motivazionale della sentenza di secondo grado, la quale, ad avviso del ricorrente, non avrebbe spiegato le ragioni per cui i giudici avrebbero valorizzato le dichiarazioni rese dalla persona offesa nell’immediatezza dei fatti, disattendendo invece la successiva ritrattazione in udienza. In realtà, la Corte territoriale h ragionevolmente ritenuto inattendibile la seconda versione – valorizzando invece quella prospettata subito dopo il fatto – sia sulla scorta delle già citate ulterior risultanze probatorie raccolte in sede di indagini, sia ritenendo che la ragione per cui il COGNOME abbia ridimensionato la condotta dell’imputato possa rinvenirsi, alla stregua degli elementi di fatto complessivamente narrati, in un legittimo timore di patire ulteriori vessazioni, con una valutazione di merito logica e non censurabile in questa sede;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente