Ricorso inammissibile per mancanza di specificità: la decisione della Cassazione
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente ripetere le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso inammissibile è quello che si limita a una ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi d’appello, senza confrontarsi criticamente con le ragioni della sentenza impugnata. Analizziamo insieme questa importante ordinanza.
Il caso in esame: dalla tentata rapina al ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di tentata rapina. L’imputato, non soddisfatto della decisione della Corte d’Appello, ha proposto ricorso per cassazione, basando la sua difesa su due punti principali:
1. La richiesta di riqualificare il reato da tentata rapina a tentato furto.
2. La conseguente richiesta di assoluzione per difetto di querela, condizione di procedibilità necessaria per il furto ma non per la rapina.
L’imputato sosteneva, in sostanza, che i fatti non presentassero gli elementi di violenza tipici della rapina, ma solo quelli del furto. Tuttavia, queste stesse argomentazioni erano già state presentate e dettagliatamente respinte dalla Corte d’Appello.
L’analisi del ricorso inammissibile secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha giudicati inammissibili. La ragione di tale decisione non risiede nel merito della distinzione tra rapina e furto, ma in un vizio procedurale del ricorso stesso. I giudici hanno sottolineato che i motivi presentati erano una semplice e meccanica ripetizione di quanto già discusso e rigettato nel secondo grado di giudizio.
Secondo la Corte, un ricorso, per essere ammissibile, deve assolvere alla sua funzione tipica: quella di una critica argomentata avverso la sentenza che si intende contestare. Non può limitarsi a riproporre le medesime doglianze, ma deve specificamente individuare e contestare gli errori logico-giuridici presenti nella motivazione del giudice precedente. In questo caso, il ricorso è stato definito ‘non specifico ma soltanto apparente’, poiché non ha realmente affrontato e smontato il ragionamento della Corte d’Appello.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione sul principio della specificità dei motivi di ricorso. Ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse già ampiamente motivato la sua decisione, sottolineando la presenza di una ‘violenza idonea ad integrare il delitto di rapina’. Il ricorrente, invece di contestare specificamente questa valutazione, si è limitato a ignorarla, riproponendo la sua versione dei fatti. Questo comportamento processuale trasforma il ricorso in un atto sterile, incapace di innescare un reale controllo di legittimità sulla decisione impugnata. La conseguenza inevitabile, in questi casi, è la declaratoria di inammissibilità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito per chiunque intenda impugnare una sentenza davanti alla Corte di Cassazione. Non è una terza istanza di merito dove si possono ridiscutere i fatti, ma un giudizio di legittimità. Per questo, è cruciale che il ricorso si concentri sui vizi della sentenza impugnata, offrendo una critica puntuale e motivata delle sue conclusioni. La mera riproposizione di argomenti già disattesi, senza un confronto diretto con la motivazione del giudice d’appello, conduce inevitabilmente a un ricorso inammissibile, con conseguente spreco di tempo e risorse.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere gli stessi motivi già presentati e respinti dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
Qual era la differenza fondamentale tra l’accusa di tentata rapina e la richiesta di riqualificazione in tentato furto nel caso di specie?
La differenza risiedeva nella sussistenza della violenza. La Corte d’Appello aveva accertato la presenza di una violenza idonea a configurare il reato di tentata rapina, e il ricorso non ha contestato specificamente questa valutazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘apparente’ e non ‘specifico’?
Significa che il motivo, pur sembrando una contestazione legale, in realtà non si confronta con il ragionamento specifico della sentenza impugnata. È una critica generica che non assolve alla funzione di evidenziare un errore concreto nel provvedimento del giudice precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 569 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 569 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME NOME CORATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto cheil primo ed il secondo motivo di ricorso, che lamentano rispettivamente la mancata riqualificazione del reato di tentata rapina, in tentativo di furto e la manca assoluzione per difetto di querela derivante dalla riqualificazione del reato, non sono deducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda in particolare pag. 5 della sentenza impugnata nella quale la Corte di appello ha evidenziato la sussistenza della violenza idonea ad integrare il delitto di rapina);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 1118/11/2025