Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta le Argomentazioni Ripetitive
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, stabilendo che la semplice riproposizione di argomenti già valutati e respinti nei gradi precedenti conduce a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
I Fatti del Processo
Due persone venivano condannate dalla Corte d’Appello per reati contro il patrimonio, nello specifico per invasione di terreni ed edifici e danneggiamento. Avverso tale sentenza, proponevano ricorso per Cassazione basandolo su tre motivi principali:
1. La mancata applicazione della causa di giustificazione dello stato di necessità.
2. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.).
3. Un’errata valutazione del trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento alla misura della riduzione per le attenuanti generiche.
I ricorrenti, in sostanza, riproponevano le medesime doglianze già avanzate e disattese dal giudice d’appello.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, giungendo a una conclusione netta di inammissibilità per ciascuno di essi. L’analisi si è concentrata non tanto sul merito delle questioni, quanto sulla modalità con cui sono state presentate.
La Ripetitività dei Motivi di Ricorso
I primi due motivi, relativi allo stato di necessità e alla tenuità del fatto, sono stati giudicati inammissibili perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha evidenziato come i ricorrenti non si siano confrontati con le argomentazioni logico-giuridiche della sentenza impugnata, limitandosi a ripetere le proprie tesi difensive. Questo comportamento processuale non è consentito, poiché il ricorso per Cassazione deve individuare vizi specifici della decisione di secondo grado, non limitarsi a un generico dissenso.
La Questione delle Attenuanti Generiche
Anche il terzo motivo, riguardante il trattamento sanzionatorio, è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di Appello aveva chiarito che la riduzione per le attenuanti generiche può avvenire ‘fino a un terzo’, il che significa che il giudice ha la facoltà di applicare una riduzione anche in misura inferiore a tale limite massimo. La decisione del giudice di merito di concedere una riduzione inferiore al terzo secco è stata quindi ritenuta corretta e ben motivata, rendendo la censura dei ricorrenti priva di fondamento.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nel principio secondo cui il ricorso per Cassazione deve essere specifico e critico nei confronti della sentenza impugnata. Non è una sede in cui si può chiedere un nuovo giudizio sui fatti. La Corte ha ribadito che, di fronte a una motivazione corretta e logica del giudice di merito, il ricorrente ha l’onere di dimostrare l’errore di diritto o il vizio logico, e non può semplicemente riproporre le stesse argomentazioni sperando in un esito diverso. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile è quindi la diretta conseguenza della violazione di questo onere processuale. Inoltre, per quanto riguarda le attenuanti, la Corte ha semplicemente applicato il dettato normativo, che conferisce al giudice di merito un potere discrezionale nella quantificazione della riduzione, purché non superi il limite massimo di un terzo.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia della Cassazione serve come monito per la redazione dei ricorsi: è essenziale un confronto puntuale e critico con la sentenza che si intende impugnare. La mera riproposizione di vecchie argomentazioni è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la reiezione del ricorso ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Per i legali, ciò significa studiare approfonditamente la motivazione della sentenza d’appello per individuare vizi specifici, mentre per gli assistiti implica la consapevolezza che la Cassazione non riesamina i fatti, ma valuta solo la legittimità della decisione.
Perché la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice riproposizione di censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello, senza che i ricorrenti si confrontassero con le motivazioni della sentenza impugnata.
È sufficiente riproporre le stesse argomentazioni dell’appello nel ricorso per Cassazione?
No, non è sufficiente. Secondo la Corte, i motivi di ricorso che si limitano a ripetere censure già vagliate e disattese dal giudice di merito, senza un confronto critico con la decisione impugnata, non sono consentiti e portano all’inammissibilità.
Come vengono applicate le attenuanti generiche per la riduzione della pena?
La legge prevede che la riduzione per le attenuanti generiche possa avvenire ‘fino a un terzo’. Questo significa che il giudice ha il potere discrezionale di applicare una riduzione in qualsiasi misura inferiore o uguale a un terzo, non obbligatoriamente nella misura massima.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46049 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46049 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a GELA il 28/06/1987 COGNOME nato a VITTORIA il 13/02/1990
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e NOMECOGNOME
considerato che il primo e secondo motivo di ricorso, comuni ad entrambi i ricorsi, tra loro perfettamente sovrapponibili, con cui si deducono violazione di legge e difetto di motivazione per la mancata applicazione dell’esimente dello stato di necessità in relazione al delitto di cui agli artt. 633, 639 bis c.p. e s contesta la mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p., sono non consentiti perché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate dal giudice di merito e da questi disattese con argomentazioni logico giuridiche corrette, con le quali i ricorrenti non si confrontano ( cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
considerato che ifterzo motivo di ricorso inerente al trattamento punitivo, è inammissibile perché manifestamente infondato avendo la Corte di appello ben spiegato che la riduzione per le attenuanti generiche ad opera del primo giudice è avvenuta nella misura non già di un terzo secco ma, in conformità alla regola per cui la riduzione le attenuanti generiche può avvenire fino a un terzo, in misura rtè inferiore rispetto al terzo;
rilevato pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 5 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente